Natura delle spese legali di assistenza nel ricorso per apertura della liquidazione controllata

Daniele Fico
22 Dicembre 2023

Con il presente quesito ci si domanda se, nel disegno del Codice della crisi, il legale che assiste il debitore nella presentazione del ricorso per la liquidazione controllata abbia o meno natura prededucibile.

A fronte delle norme di cui all'art. 6 CCII e all'art. 277 CCII, il legale del debitore ammesso alla liquidazione controllata ha diritto alla prededuzione del proprio credito?

L'art. 6 CCII ha innovato la disciplina delle prededuzioni considerando tali, in aggiunta ai crediti qualificati da una specifica disposizione di legge, anche:

  1. i crediti inerenti a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC);
  2. i crediti relativi ai professionisti nominati dal debitore in vista o nell'ambito di procedure concorsuali, quali gli accordi di ristrutturazione dei debiti o il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, in misura pari al 75% del valore accertato e a condizione che tali procedure siano omologate;
  3. i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo, nell'anzidetto limite del 75% del credito accertato e a condizione dell'apertura della procedura;
  4. i crediti per i compensi di organi di nomina giudiziale (quali quelli del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, dei componenti del comitato dei creditori), nonché i crediti per i compensi concernenti prestazioni professionali richieste dagli organi stessi (coadiutore e altri professionisti, quali avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, e così via).

Dalla lettura del suddetto articolo emerge in maniera evidente la soppressione della c.d. “prededuzione funzionale” generica di cui al previgente art. 111 l. fall.

Soltanto per i crediti professionali sub 3), infatti, è prevista tra le condizioni per la prededucibilità il criterio della funzionalità da intendersi, alla luce della recente sentenza Cass. sez. un., 31 dicembre 2021, n. 42093, come “attitudine di vantaggio per il ceto creditorio” tale da contribuire con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla medesima.

Tanto detto, in merito alla natura del credito per prestazioni professionali rese dal legale del debitore ammesso alla liquidazione controllata, in giurisprudenza prevale l'opinione secondo cui in tale procedura di sovraindebitamento soltanto il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ai sensi del sopra citato art. 6 CCII, purché determinato entro la misura di legge. Al contrario, il compenso del legale del debitore  per l'assistenza nella presentazione del ricorso gode unicamente del privilegio professionale ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. in quanto non ricompreso nel suddetto art. 6 CCII e non prededucibile ex art. 277 CCII, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori, sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero considerarsi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza del debitore medesimo nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata, ben potendo il sovraindebitato presentare personalmente il ricorso con la sola assistenza dell'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 1, CCII (cfr. Trib. Genova, 10 novembre 2023; Trib. Forlì, 28 settembre 2023; Trib. Torino, 3 agosto 2023; Trib. Ascoli Piceno, 13 luglio 2023; Trib. Arezzo, 26 ottobre 2022. Contra, Trib. Pavia, 9 settembre 2022).

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