Credito erariale e transazione fiscale
28 Dicembre 2023
L'art. 72-bis del d.P.R. 602/1973 in tema di espropriazione forzata concede all'agente della riscossione di pignorare i crediti del debitore ordinando al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario. Il credito erariale, e in generale il credito la cui riscossione sia affidata al concessionario, può essere legittimamente inserito nella “transazione fiscale” ex art. 88 del CCII? In via preliminare si fa presente che la “transazione fiscale”, di cui all'art. 88 del CCII, è rivolta agli enti che amministrano i tributi e contributi che rientrano nel perimetro fissato dalla norma. In altri termini i destinatari della proposta di transazione sono gli enti cui in ultima analisi la legge attribuisce la facoltà di gestire i tributi o i contributi, compresa la facoltà di rinunciarvi in parte, e non l'agente della riscossione o concessionario, cui invece è affidato il compito di procedere alla riscossione del tributo o del contributo amministrato dall'ente. Fatta questa precisazione, va detto che, non sussistendo più il regime di automatic stay previsto nel precedente ordinamento concorsuale, le misure protettive del patrimonio del debitore devono essere oggetto di specifica richiesta, peraltro possibile già all'atto del ricorso alla procedura di concordato preventivo. L'effetto dell'azione protettiva è quello di inibire ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio o sui beni o sui diritti sui quali viene esercitata l'attività di impresa. Tale inibizione opera anche nei confronti dell'agente della riscossione, paralizzando gli effetti del decreto di pignoramento dei crediti verso terzi previsto dall'art. 72-bis del d.P.R. 602/1973. Ebbene, il credito erariale, compreso quello oggetto del pignoramento, rientra sicuramente tra i crediti che possono essere inseriti ai fini del trattamento previsto dall'art. 88 del CCII. |