Licenziamento del socio di cooperativa: applicazione della tutela “restitutoria” in caso di estinzione del rapporto di lavoro con delibera di esclusione

28 Dicembre 2023

L'estinzione del rapporto di lavoro del socio di società cooperativa può derivare dall'adozione della delibera di esclusione, di cui costituisce conseguenza necessitata in base alla normativa specifica, o dall'adozione di un ulteriore e formale atto di licenziamento. Solo in quest'ultimo caso, in presenza dei relativi presupposti, vi sarà spazio per l'esplicazione delle tutele connesse alla cessazione del rapporto di lavoro: soltanto la tutela risarcitoria, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 604/1966, in caso di perdita della qualità di socio per effetto di delibera di espulsione non impugnata o in caso di rigetto dell'opposizione avverso la stessa, proposta ai sensi dell'art. 2533 c.c.; la tutela obbligatoria o quella reale, nell'ipotesi di adozione di un provvedimento di licenziamento in assenza di delibera di espulsione.

Massima

Qualora sia adottato un unico atto di esclusione del socio di cooperativa e di risoluzione del suo rapporto di lavoro, l'avvenuta impugnazione della delibera di esclusione consente di applicare la tutelarestitutoria” propria della disciplina delle cooperative, sicché, annullata la predetta delibera, il giudice deve ordinare il ripristino sia del rapporto associativo, sia di quello di lavoro.

In tal caso la tutela risarcitoria relativa al rapporto di lavoro non è quella prevista dall'art. 18 l. n. 300/1970, bensì quella della disciplina civilistica comune delle obbligazioni e dei contratti, sicché il danno si configura e può essere liquidato soltanto dalla costituzione in mora.

Il caso

Il rapporto associativo e di lavoro del socio-lavoratore risolti con unico atto

Una socia-lavoratrice, associata alla società cooperativa datrice di lavoro e assunta (ante Jobs Act) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con mansioni di impiegata amministrativa, riceveva la delibera di risoluzione del rapporto associativo e di lavoro ed impugnava in giudizio entrambi gli atti. In primo grado, la socia-lavoratrice deduceva la nullità di tali atti in quanto ritorsivi e domandava, in via principale, la condanna della società cooperativa a ricostituire sia il rapporto associativo, sia il rapporto di lavoro e a pagare tutte le retribuzioni medio tempore maturate.

Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda dichiarando illegittimo il licenziamento per insufficiente prova del fatto oggettivo addotto a giustificazione del recesso e condannava la cooperativa ex art. 18, comma 5, Stat. Lav. al pagamento della sola indennità risarcitoria pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Entrambe le parti impugnavano la decisione in appello e il giudice del gravame, in parziale accoglimento di entrambi gli appelli, interveniva solo sulla quantificazione delle spese processuali, dopo aver dichiarato illegittima la delibera di esclusione in quanto le ragioni oggettive ivi indicate (necessità di rivedere l'organizzazione aziendale in conseguenza della risoluzione di alcuni contratti in essere relativi ad appalti acquisiti con necessità di ridimensionamento aziendale) non rientravano tra i casi di esclusione del socio ai sensi dell'art. 2533 c.c. che si riferisce, invero, a fattispecie che conseguono a condotte o a situazioni riconducibili alla persona del socio, ma non anche a ragioni di tipo o economico o organizzativo.

La socia-lavoratrice impugnava la sentenza per Cassazione sollevando, per quel che interessa il presente commento due motivi che censuravano la decisione di secondo grado laddove aveva omesso di pronunciarsi in merito alla tutela reale da applicare quale rimedio all'illegittimità della delibera di esclusione e del licenziamento.

La questione

Le conseguenze in caso di illegittimità della delibera di esclusione e del licenziamento del socio-lavoratore

Si tratta di capire quali siano le conseguenze in tema di tutela applicabile nell'ipotesi di illegittimità dell'estinzione del rapporto associativo e/o del rapporto di lavoro comunicata ad un socio-lavoratore di società cooperativa.

La soluzione giuridica

Nel caso di un unico atto di esclusione del socio di cooperativa e di licenziamento illegittimi, si applica la tutela propria della disciplina delle cooperative e il danno è regolato in base alla disciplina civilistica comune delle obbligazioni e dei contratti

Con la decisione in commento la Corte di cassazione ripercorre i principi e le argomentazioni di diritto proposti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di risoluzione del rapporto con il socio-lavoratore.

La Suprema Corte ricostruisce, infatti, che l'estinzione del rapporto di lavoro del socio di società cooperativa può derivare dall'adozione della delibera di esclusione, di cui costituisce conseguenza necessitata ex lege  (artt. 2 e 5, comma 2, l. n. 142/2001) o dall'adozione di un ulteriore e formale atto di licenziamento. Solo in quest'ultimo caso, in presenza dei relativi presupposti, vi sarà spazio per l'esplicazione delle tutele connesse alla cessazione del rapporto di lavoro. Tali tutele saranno, in particolare, come già individuato dalla giurisprudenza (Cass., n. 35341/2021):

  • soltanto la tutela risarcitoria, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 604/1966, in caso di perdita della qualità di socio per effetto di delibera di espulsione non impugnata o in caso di rigetto dell'opposizione avverso la stessa, proposta ai sensi dell'art. 2533 c.c.;
  • la tutela obbligatoria o quella reale (in applicazione della disciplina sui licenziamenti individuali), nell'ipotesi di adozione di un provvedimento di licenziamento in assenza di delibera di espulsione.

La Corte di cassazione ricorda il principio espresso da Cass., sez. un., n. 27436/2017 secondo cui mentre la mancata impugnazione della delibera di esclusione impedisce di applicare la tutela reale a seguito dell'impugnazione del solo licenziamento pur illegittimo; per converso, l'avvenuta impugnazione della delibera di esclusione consente di applicare la tutela “restitutoria” propria della disciplina delle cooperative, sicché, annullata la predetta delibera, il giudice deve ordinare il ripristino sia del rapporto associativo, sia di quello di lavoro.

Ed è in tale ultimo caso che rientra la fattispecie oggetto di decisione in cui, essendo stato adottato un unico atto di esclusione della socia e di estinzione del relativo rapporto di lavoro, l'annullamento dell'esclusione determina la conseguente tutela ripristinatoria di entrambi i rapporti giuridici, quello societario e quello di lavoro, visto il collegamento “unidirezionale” fra i due rapporti come delineato dalla legge n. 142/2001.

La Corte di cassazione cassa, dunque, la decisione della Corte territoriale che, dichiarata illegittima la delibera di esclusione, avrebbe dovuto trarre tutte le conseguenze, ivi compresa l'invocata tutela ripristinatoria dei due rapporti (associativo e di lavoro), visto che la domanda di tutela restitutorio/ripristinatoria effettivamente era stata avanzata e riproposta anche in sede di appello.

Osservazioni

Le tutele e i rimedi in caso di recesso illegittimo dal rapporto associativo e di lavoro con il socio lavoratore

La decisione in commento consolida l'orientamento giurisprudenziale che sottolinea il collegamento di interdipendenza tra i due rapporti, associativo e di lavoro, che sono naturalmente (soprattutto a seguito dell'intervento da parte della legge delega n. 30/2003), e necessariamente connessi tra di loro in considerazione della particolare qualità che assume il socio-lavoratore di una società cooperativa.

Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce, infatti, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali (art. 1, comma 3, l. n. 142/2001). La peculiarità di tale posizione prevede anche che ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applichi lo Statuto dei Lavoratori con esclusione dell'art. 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo (art. 2, comma 1, l. n. 142/2001) il che avviene con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli artt. 2526 e 2527 c.c. (art. 5, comma 2, l. n. 142/2001).

La Corte di cassazione, con la sentenza in commento, offre una lettura esplicativa di tale normativa peculiare, secondo cui il legislatore ha inteso attribuire alla delibera di esclusione una duplice efficacia, estintiva sia del rapporto associativo, sia di quello di lavoro. Ciò non esclude, tuttavia, che il rapporto di lavoro possa essere in concreto estinto da un diverso, distinto ed ulteriore, sia pure coevo, atto di recesso, quello di licenziamento.

Nel primo caso, se è stato impugnato (anche) l'atto di esclusione, il regime di tutela applicabile è quello proprio della cooperativa disciplinato dalla normativa sopra richiamata che si basa sul presupposto essenziale dell'avvenuta impugnazione di entrambi gli atti, come nel caso in esame.

Quindi, conclude correttamente la Suprema Corte, richiamando Cass., sez. un., n. 27436/2017, va applicata la tutelarestitutoria” propria della disciplina delle cooperative, sicché, annullata la delibera di esclusione, il giudice deve ordinare il ripristino del rapporto associativo e di quello di lavoro.

Sul piano delle conseguenze, tuttavia, si applica il regime risarcitorio civilistico e non quello reale lavoristico previsto dall'art. 18 l. n. 300/1970, per effetto della espressa esclusione operata dall'art. 2, comma 1, l. n. 142/2001 con la conseguenza che al socio-lavoratore spettano certamente le retribuzioni perdute, quale lucro cessante, ma a decorrere dalla costituzione in mora.

Nel caso, invece, in cui il recesso dal rapporto di lavoro sia adottato con atto separato ed autonomo in assenza di delibera di cessazione dal rapporto associativo, si avrà l'ipotesi del “socio inerte” e varranno le ordinarie tutele cui il licenziamento individuale è assistito ai sensi nella normativa lavoristica applicabile al rapporto di specie.

Deve peraltro essere precisato che, sempre per portato giurisprudenziale, solo in presenza di comunicazione della delibera di esclusione possono trovare applicazione gli effetti estintivi complessivi propri della normativa particolare in esame. La delibera di esclusione non comunicata, invece, deve considerarsi come se non fosse stata emanata, con la conseguenza che non opera alcuna preclusione all'applicazione delle tutele avverso il provvedimento datoriale di recesso illegittimamente emanato (Cass., 5 dicembre 2022, n. 35678).

Un ultimo accenno merita la recente riforma del processo civile che ha introdotto il nuovo art. 441-ter c.p.c., titolato «Licenziamento del socio della cooperativa», che prevede come: «Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo.».

Per effetto di tale riforma, il Giudice del lavoro ha oggi la competenza di giudicare sia ipotesi di licenziamento e contestuale esclusione del socio (ex art. 2 l. n. 142/2001), dichiarando la illegittimità di entrambe se fondate sugli stessi motivi, sia il caso di esclusione del socio che, per effetto dell'art. 5, comma 2 della predetta norma, risolve anche il rapporto di lavoro.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.