Credito tributario e contributivo chirografario: una deroga alla RPR?

La Redazione
29 Dicembre 2023

Nell’ambito di un procedimento unitario ex artt. 44 e 284 CCII, il Tribunale svolge alcune interessanti considerazioni in tema di concordato di gruppo, pagamento delle amministrazioni pubbliche mediante datio in solutum di partecipazioni societarie, trattamento dei creditori degradati al chirografo e “valore di liquidazione”.

Con riguardo alle previsioni dell'art. 284 CCII in punto a concordato di gruppo, viene affermato che: “il Codice della Crisi non richiede che l'attività di direzione e coordinamento – che costituisce elemento costitutivo del gruppo (art. 2, lett. h, CCII) – prosegua durante il concordato nei medesimi termini in cui essa si è esplicata in precedenza, essendo sufficiente, ai fini della procedura, che sia configurabile l'elaborazione di una strategia unitaria, avente ad oggetto in particolare la gestione comune della crisi”.

Su altro fronte, poiché la proposta presentata dal gruppo prevede che i creditori chirografari (anche degradati) siano pagati mediante datio in solutum di partecipazioni societarie, il Tribunale di Bologna vaglia la possibilità di prevedere questa forma di soddisfacimento anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Si legge nel decreto: “L'assegnazione satisfattiva di partecipazioni di una società di capitali al fine del pagamento dei crediti, espressamente prevista nel Codice della Crisi (art. 87, I comma, lett. d), non pare soffrire alcuna deroga nell'ipotesi in cui i destinatari della datio in solutum siano enti pubblici titolari di crediti di natura tributaria o previdenziale. Al riguardo va osservato che i limiti previsti dal d.lgs. n. 175/2016 (cd. TUSPP) con riferimento alla possibilità per gli enti pubblici di costituire, acquistare o gestire partecipazioni in società sembrano riferirsi – anche in considerazione alla specifica disciplina ivi contenuta riguardo al procedimento di acquisizione - all'ipotesi di volontaria costituzione di società e/o di acquisizione di partecipazioni societarie e non al caso in cui la stessa sia vincolata, come nell'ipotesi in cui derivi da previsioni contenute nel Codice della Crisi di Impresa. Peraltro, qualora la titolarità delle partecipazioni da parte di soggetti pubblici non possa essere dalla stessa mantenuta (poiché in violazione delle prescrizioni d.lgs. n. 175/2016 e, in particolare, dell'art. 4) vi sarà la possibilità di procedere alla loro dismissione o alienazione (cfr. art. 20 d.lgs. n. 175/2016)”.

Altro profilo interessante affrontato dalla pronuncia in discorso attiene al trattamento dei creditori privilegiati degradati al chirografo: “Nella determinazione del trattamento riservato ai creditori, le ricorrenti hanno dato atto di essersi conformate all'orientamento secondo cui il precetto dell'art. 88, comma 1, ultimo capoverso CCII (“se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degrado per incapienza, il trattamento non può essere differenziato […] nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”) debba intendersi “speciale” rispetto alla regola di distribuzione dell'attivo prevista dall'art. 84, comma VI, CCI per il valore eccedente quello di liquidazione. Pertanto, a detta classe, in deroga al principio della relative priority rule (cd. RPR), le società hanno riconosciuto lo stesso livello di soddisfazione previsto per il creditore privilegiato degradato al chirografo avente grado di privilegio più alto”. I giudici bolognesi, pur ammettendo di nutrire dubbi circa la tesi seguita – che fa prevalere l'art. 88 CCII, attribuendo alla componente chirografaria dei crediti fiscali e previdenziali il trattamento più favorevole, quindi evitando sostanzialmente le previsioni della RPR – osservano che “le norme del Codice della Crisi sul punto non sono di agevole interpretazione, non potendosi quindi escludere che l'applicazione della RPR possa effettivamente dipendere da una scelta discrezionale del debitore, non sindacabile dal tribunale, quanto meno in sede di apertura”.

Infine, con riferimento alla vexata quaestio del significato da attribuire alla locuzione “valore di liquidazione” (e a “valore eccedente quello di liquidazione”), il Tribunale afferma di ritenere plausibile “che il parametro di riferimento sia quello dell'attivo, comprensivo di tutti i beni, diritti ed azioni (incluse azioni di responsabilità e revocatorie) che si potrebbe avere in caso di liquidazione giudiziale (…) da aprirsi il giorno stesso di presentazione della domanda di concordato. Per individuare l'attivo astrattamente distribuibile ai creditori, dovrà tenersi conto di tutte le passività prededotte, quantomeno quelle di sicura maturazione in sede di liquidazione giudiziale”. Si veda, sul punto, Trib. Roma, 24 ottobre 2023, pubblicata in questo Portale il 31 ottobre 2023.

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