I nuovi requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei professionisti delegati

03 Gennaio 2024

Il presente contributo è dedicato a una compiuta illustrazione dei nuovi requisiti di iscrizione nell'elenco dei professionisti delegati disciplinato dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, comprensiva delle prime circolari già varate da alcuni uffici giudiziari del territorio nazionale.

La rinnovata fisionomia dell'istituto della delega delle operazioni di vendita

Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come noto, ha provveduto a una integrale riscrittura delle norme dedicate all'istituto della delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione forzata di beni immobili e mobili registrati, ossia gli artt. 591-bis, 591-ter e art. 534-bis c.p.c.

Rinviando, per i dovuti approfondimenti, ai contributi specificamente dedicati alle principali novità intervenute in materia, dedicheremo le prossime battute a una compiuta illustrazione dei nuovi requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti delegati, confrontandoci altresì con le prime indicazioni operative rese note dai nostri tribunali.

Il rinnovato art. 591-bis c.p.c. conferma la delega al professionista quale modalità fisiologica di svolgimento delle operazioni di vendita, la quale può essere evitata, da parte del giudice dell'esecuzione, esclusivamente «laddove ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti» (2°co).

Ai sensi del 1°comma della norma, la delega è disposta a favore di «un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice»: è proprio tale norma, del pari integralmente riscritta dal d.lgs. n. 149/2022, a disciplinare l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita.

Prima di procedere nell'illustrazione della disciplina ivi contenuta, è opportuno ricordare anche il testo dell'art. 179-quater disp. att. c.p.c. il quale, in un'ottica di equilibrata distribuzione e sufficiente rotazione degli incarichi, impone al presidente del tribunale di vigilare affinché le deleghe siano assegnate tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. in modo tale che a nessuno dei professionisti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dall'ufficio e dal singolo giudice, e di assicurare l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

L'istituzione e la tenuta dell'elenco dei professionisti delegati

L'elenco dei professionisti cui sono delegabili le operazioni di vendita nell'espropriazione forzata è istituito presso ogni tribunale, ed è a tale elenco che il giudice dell'esecuzione dovrà attingere per la nomina, come previsto dal 1°comma dell'art. 591-bis c.p.c.: ciò significa, evidentemente, che ciascun delegato potrà tendenzialmente eseguire le operazioni di vendita che si svolgono all'interno del circondario del tribunale di riferimento.

Tale limitazione territoriale pare trovare conferma (ma anche un'attenuazione) nel 12°comma dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., dove la possibilità per il giudice dell'esecuzione di conferire la delega delle operazioni di vendita a un professionista iscritto nell'elenco di altro circondario è subordinata all'indicazione analitica nel provvedimento dei motivi di tale scelta. Sul punto, poi, l'art. 591-bis, 1°comma, c.p.c. prevede che la delega sia conferita a un notaio «avente preferibilmente sede nel circondario» del tribunale competente per l'esecuzione forzata: dunque, non è necessario che la sede assegnata al notaio sia all'interno della circoscrizione dell'ufficio giudiziario, ma è preferibile, per consentire la delega anche a notai la cui sede non si trova nel circondario del tribunale.

L'elenco è formato da apposito comitato, presieduto dal presidente del tribunale o da un suo delegato, e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

L'elenco dei professionisti è tenuto dal presidente del tribunale.

Ricordiamo, inoltre, che l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. costituisce requisito non solo per il conferimento dell'incarico di professionista delegato alle vendite, ma anche per il conferimento dell'incarico di custode giudiziario, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 559, 2°comma, c.p.c.

I requisiti di iscrizione nell'elenco

I requisiti di iscrizione nell'elenco dei professionisti delegati sono definiti dal 3°comma dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c.

Come subito vedremo, il legislatore delegato ha previsto nuovi e più rigorosi requisiti per l'iscrizione (e per la conferma dell'iscrizione, su cui si v. infra), consapevole del profilo di alta specializzazione che caratterizza l'attività del professionista delegato e della necessità di assicurare, dopo un primo popolamento, un costante aggiornamento professionale degli iscritti: i professionisti dovranno infatti dimostrare il possesso di una specifica competenza nel settore, desunta dalla pregressa esperienza nello svolgimento degli incarichi di professionista delegato o dall'assolvimento di specifici obblighi di formazione.

Nel dettaglio, la norma prevede che possano ottenere l'iscrizione all'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che abbiano una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, che siano di condotta morale specchiata e risultino iscritti ai relativi ordini professionali.

Per quanto attiene al possesso della specifica competenza tecnica per richiedere la prima iscrizione nell'elenco, il successivo 5°co. delinea tre requisiti alternativi, ossia: a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione; b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del d.m. 12 agosto 2015, n. 144; c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, 1°co., lett. s), l. 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. Tale formazione specifica può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

Per quanto riguarda il requisito sub a), può essere utile richiamare le indicazioni fornite dal comitato costituito presso il Tribunale di Genova ex art. 179-bis disp. att. c.p.c. in data 25 settembre 2023, con le quali si è chiarito, tra l'altro, che si considera “svolto” l'incarico nell'ambito del quale sia stato predisposto e approvato almeno un progetto di riparto, anche parziale, e sia stato in precedenza redatto un verbale di aggiudicazione di almeno un lotto (e qualora la delega abbia ad oggetto più lotti, sarà computato un unico incarico); dal punto di vista temporale, sono computati gli incarichi “svolti” nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della riforma, ossia il 28 febbraio 2023 (nonché, nell'interpretazione del comitato genovese, quelli completati nel periodo successivo).

Venendo subito al requisito sub c), come precisato dall'8°co. della norma le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione (e di aggiornamento: v. infra, fra breve) menzionati sono elaborati con cadenza triennale dalla Scuola superiore della magistratura, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile, allo scopo di assicurare standards uniformi di preparazione per formare gli ausiliari del giudice.

La Scuola superiore della magistratura ha provveduto a diffondere tali linee guida con nota del 7 aprile 2023.

Viene anzitutto stabilita la durata minima (inderogabile) dei corsi, fissata in 20 ore (inferiori, dunque, alle 25-30 stabilite dalle precedenti linee guida del 2016, e probabilmente insufficienti a fornire una adeguata preparazione di base).

Indicazioni precise riguardano poi i docenti, che devono dimostrare il possesso di approfondite conoscenze teoriche del diritto dell'esecuzione forzata, mediante invio agli organizzatori della relativa documentazione (curriculum vitae dal quale risultino le funzioni e gli incarichi svolti e le eventuali pubblicazioni scientifiche nel settore dell'esecuzione forzata), o attestazione delle pregresse esperienze teoriche e pratiche in materia di esecuzione forzata (essersi occupati dell'esecuzione forzata per i magistrati, ovvero in maniera continuativa di incarichi di delegato alla vendita, custode o legale della procedura per i professionisti) e delle pregresse attività di docenza (presso Università, seminari, corsi e convegni).

I contenuti dei corsi (analiticamente illustrati in 17 punti delle linee guida) si focalizzano poi non solo sulla fase di vendita e distributiva dell'esecuzione forzata, ma si estendono anche ai principi generali della materia, all'applicazione alla stessa dei principi regolatori del c.d. giusto processo, e ai profili di responsabilità penale collegati dall'attività svolta.

La metodologia didattica dovrà fondarsi sia su lezioni frontali, sia su laboratori in gruppo con la guida di un esperto, in modo da valorizzare la possibilità di fornire risvolti pratico-operativi ai corsisti, di verificare se i contenuti trattati sono stati compresi, e di stimolare il confronto tra i partecipanti.

Per quanto riguarda la prova finale, le linee guida prevedono domande a risposta chiusa (o multipla), che permettano una correzione automatica, nel numero di 50, sorteggiate da una banca dati di 450 quesiti: per il positivo superamento della prova è necessario rispondere correttamente ad almeno 35 domande. In data 28 aprile 2023 sono stati pubblicati i 450 quesiti – con relative risposte corrette -, predisposti dai Consigli nazionali degli Ordini professionali in accordo tra loro.

Oltre alla definizione di tali linee guida, è opportuno dar conto della prassi sorta presso alcuni uffici giudiziari i quali, per non disperdere le professionalità acquisite nel settore – ancorché non coincidenti col possesso del requisito dei dieci incarichi nell'ultimo quinquennio –, hanno scelto di adottare una sorta di doppio binario, rendendo utilizzabile anche il previgente elenco, fino alla riscontrata operatività anche dei requisiti sub b) e c) (è il caso del Tribunale di Milano, come emerge dal verbale dell'11 aprile 2023 del comitato ex art. 179-ter disp. att. c.p.c.).

Occorre poi evidenziare che l'8 maggio 2023 sono state finalmente emanate, in attuazione del d.m. n. 144/2015, le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione per conseguire il titolo di avvocato “specialista”, ciò che renderà possibile maturare anche il requisito per l'iscrizione previsto sub b). In particolare, è stata prevista una durata biennale dei corsi, non inferiore a 200 ore complessive, di cui minimo 100 di didattica frontale: il numero di ore previste, dunque, è nettamente superiore a quello richiesto per il requisito sub c) testé esaminato.

A completare il quadro dei requisiti di iscrizione all'elenco in discorso assumono, poi, un valore fondamentale sia l'11°comma dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., dove è inserito un divieto alla possibilità di iscrizione in più di un elenco (dunque, il professionista già iscritto nell'elenco di un tribunale non potrà richiedere l'iscrizione nell'elenco tenuto presso un differente ufficio giudiziario), sia l'ultimo periodo del precedente 10°comma, dove è previsto che i professionisti che siano stati cancellati dall'elenco (per i motivi che vedremo infra) non possano essere reinseriti nel triennio in corso né nel triennio successivo.

La domanda di iscrizione nell'elenco

Ai sensi del 4°comma dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., i professionisti che ispirano all'iscrizione nell'elenco, e che siano in possesso dei requisiti appena esaminati, devono presentare apposita domanda al presidente del tribunale.

La domanda deve essere corredata da una serie di documenti, evidentemente finalizzati a fornire la dimostrazione della sussistenza dei requisiti anzidetti: a) il certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda, allo scopo di dimostrare la condotta morale specchiata del professionista; b) il certificato (o la dichiarazione sostitutiva di certificazione) di nascita; c) il certificato (o la dichiarazione sostitutiva di certificazione) di residenza nel circondario del tribunale (contenuto che lascia perplessi in quanto, in ambito professionale, è d'uso riferirsi al domicilio); d) il certificato (o la dichiarazione sostitutiva di certificazione) di iscrizione all'ordine professionale; e) i titoli e i documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente.

Alcuni uffici giudiziari, peraltro, hanno emanato alcune circolari a chiarimento delle modalità di presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco in discorso. È il caso, ad esempio, del Tribunale di Torino, che con un comunicato del 25 luglio 2023 ha chiarito che la domanda, unitamente ai documenti appena ricordati, debba essere presentata da ciascun professionista interessato esclusivamente in forma telematica nel registro SICID – volontaria giurisdizione; o del Tribunale di Genova, che, tramite il comitato costituito ex art. 179-ter disp. att. c.p.c., in data 25 settembre 2023 ha parimenti indicato, quale unica modalità di presentazione della domanda, quella telematica, da effettuare mediante accesso alla piattaforma PRO.DEL.WEB predisposta in collaborazione con Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. e raggiungibile attraverso il sito Internet del Tribunale.

Sempre lo stesso comitato genovese, con le indicazioni integrative rilasciate lo scorso 5 ottobre 2023, ha chiarito che al momento della presentazione della domanda di iscrizione non è necessario presentare il certificato dei carichi pendenti.

La conferma di iscrizione nell'elenco

L'appartenenza all'elenco dei professionisti di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. non è definitivamente sancita dal positivo compimento dell'iter di prima iscrizione in quanto, come previsto dal 6°comma della norma, i professionisti già iscritti, ogni tre anni, devono presentare domanda di conferma dell'iscrizione nell'elenco al presidente del tribunale.

I requisiti richiesti ai fini di ottenere la conferma di iscrizione sono stabiliti, sempre in via alternativa, dal successivo 7°comma, e si identificano con: a) il possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del d.m. n. 144/2015; oppure b) la partecipazione in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, 1°comma, lett. s), l. n. 247/2012, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate, conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno. Tale specifica formazione può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati da università pubbliche o private.

Dunque, se per la prima iscrizione all'elenco non è sufficiente la sola frequenza di un corso di formazione, richiedendosi altresì il superamento di una prova finale, per la successiva conferma il legislatore ha ritenuto sufficiente la sola partecipazione a scuole o corsi di alta formazione.

Anche le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di aggiornamento sono elaborate dalla Scuola superiore della magistratura, con cadenza triennale, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.

La domanda di conferma deve essere corredata da documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisitirichiesti ex lege, ossia: a) il certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda; b) il certificato (o la dichiarazione sostitutiva di certificazione) di iscrizione all'ordine professionale; c) i titoli e i documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente.

La decisione sulle domande di iscrizione o di conferma

Sulle domande di iscrizione nell'elenco dei professionisti delegati o di conferma di iscrizione nello stesso decide il comitato descritto supra.

Ogni tre anni il comitato deve provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione (si pensi all'intervenuta cancellazione dall'albo professionale o al mancato conseguimento dei crediti formativi richiesti dal 7°comma) o è sorto un impedimento (evidentemente, di natura penale) a esercitare l'ufficio.

Ugualmente, saranno eliminati d'ufficio i professionisti che non abbiano provveduto, una volta trascorso il triennio, a presentare la domanda di conferma di iscrizione nell'elenco.

Sospensione e cancellazione dall'elenco dei professionisti

Le vicende della sospensione e della cancellazione del professionista delegato dall'apposito elenco discendono dall'intervenuta revoca della delega in una o più procedure esecutive, in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

La verifica circa l'intervenuta revoca della delega è compiuta al termine di ciascun semestre dal comitato, il quale, previa audizione del professionista interessato, dispone o la sospensione fino a un anno, o la cancellazione, in caso di gravi e reiterati inadempimenti.

Per l'eventualità in cui il professionista sospeso o cancellato dall'elenco sia attualmente titolare di un incarico di delegato in una procedura esecutiva, il 13°comma della norma comanda al relativo giudice dell'esecuzione di sostituirlo senza ritardo.

Si ricorda, infine, che in caso di intervenuta cancellazione dall'elenco dei professionisti, l'interessato non può chiedere una nuova iscrizione all'elenco né nel triennio in corso, né in quello successivo.

Riferimenti

Blasone, La notte prima dell'esame da professionista delegato alla vendita, in www.ilcaso.it, 7 agosto 2023;

Bartolini, Delega delle operazioni di vendita, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 28 luglio 2023;

Borelli, Viola, Riforma processo civile: l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 24 novembre 2022;

Crivelli, Il nuovo elenco dei delegati e custodi: l'art. 179-ter disp. att. c.p.c. dopo la riforma Cartabia, in www.giustiziacivile.com, 6 marzo 2023;

De Medio, Delegato alle vendite e custode giudiziario: le Linee guida della Scuola Superiore della Magistratura, in www.eclegal.it, 18 aprile 2023;

Diana, Le Linee Guida della Scuola Superiore della Magistratura e l'impatto dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., in REF, 2023, 472 ss.

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