Il danno tanatologico è eccezionalmente risarcibile iure successionis

29 Dicembre 2023

La Suprema Corte si pronuncia sul delicato rapporto tra diritti risarcitori iure proprio e iure hereditatis riconoscibili nel caso di errore medico, tra danno tanatologico, da perdita anticipata della vita e perdita di chance.

In ipotesi di condotta colpevole del sanitario, cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata in epoca successiva per pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da "perdita anticipata della vita" trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico. È, invece, possibile riconoscere il "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto.

Il caso

Gli eredi di Tizio chiedevano il risarcimento dei danni conseguenti alla morte, per insufficienza cardiaca, del congiunto, indicata come causata dalla colposa condotta del medico di turno della Guardia medica cui la vittima si era rivolta, appena due giorni prima, accusando forti dolori allo stomaco, ricevendone solo indicazioni diagnostiche di cattiva digestione.

Tribunale e Corte di Appello avevano accolto la domanda, evidenziando che:

  • dalla C.T.U. emergeva che il dolore toracico epigastrico era riconducibile a sindrome coronarica acuta di natura cardiaca;
  • il medico si era genericamente concentrato sulla patologia digestiva senza esami mirati e senza neppure invio al Pronto Soccorso;
  • la vittima, senza le colpose omissioni del sanitario, avrebbe avuto una elevata possibilità di sopravvivenza, quantificabile nell'80%;
  • la sopravvivenza in parola era quantificabile in sette anni, tenuto conto delle pregresse condizioni patologiche della vittima, che sei mesi prima dell'evento aveva effettuato una visita cardiologica con cui si erano evidenziate tracce di infarto miocardico e cardiopatia ischemica;
  • ne era derivata una perdita anticipata della vita causalmente oltre che colposamente imputabile, fonte di danno reclamabile iure successionis;
  • spettava ed era stato richiesto dai congiunti, sin dalla citazione, anche il danno non patrimoniale iure proprio.

Si anticipa che la Suprema Corte cassa la decisione.

La questione e la soluzione

La questione principale sottoposta alla Cassazione è la seguente: la possibilità o meno di accordare il danno da perdita anticipata della vita iure successionis.

Si tratta di chiarire il sistema dei danni risarcibili iure hereditatis e iure proprio per evitare sovrapposizioni concettuali e duplicazioni risarcitorie inammissibili. In generale, infatti, occorre distinguere la concorrente liquidazione dei danni patiti dai superstiti direttamente, iure proprio, dal credito dello stesso defunto, per la perdita della vita, verso il responsabile della lesione mortale. Tale credito si trasmette agli eredi iure hereditario.

Secondo la giurisprudenza, tale credito si distingue nel “danno biologico terminale”, nel caso di sopravvivenza alla lesione “per un apprezzabile lasso di tempo”, ovvero, in caso di sopravvivenza cosciente, nel “danno catastrofale”, per l'angosciosa sofferenza del sentirsi morire. Solo in caso di c.d. “morte sul colpo”, non è riconosciuta alcuna somma di denaro agli eredi per la perdita della vita: il “danno tanatologico” non è configurabile!

Come dimostra la vicenda in esame, tuttavia, l'impostazione non è così pacifica: i giudici di merito avevano riconosciuto questo danno, la Cassazione, però, no, anche se lo ammette eccezionalmente.

Vediamo il percorso argomentativo. La Cassazione evidenzia come la stessa Corte si sia recentemente pronunziata sul tema (Cass., 19 settembre 2023, n. 26851):

  • in ipotesi di condotta colpevole del sanitario   cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da "perdita anticipata della vita" trasmissibile iure successionisnon essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico;
  • è possibile discorrere (risarcendolo) di "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto;
  • sotto il profilo causale, in ipotesi di morte del paziente dipendente (anche) dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde in toto dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato (Cass., n. 26851/2023, cit., che richiama l'ormai costante giurisprudenza sul punto).

Quando la vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi «non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un “danno da perdita anticipata della vita” trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico.

Esemplificando, causare la morte d'un ottantenne sano, che ha dinanzi a sé cinque anni di vita sperata, non diverge, ontologicamente, dal causare la morte d'un ventenne malato che, se correttamente curato, avrebbe avuto dinanzi a sé ancora cinque anni di vita.

L'unica differenza tra le due ipotesi sta nel fatto che, nel primo caso, la vittima muore prima del tempo che gli assegnava la statistica demografica, mentre, nel secondo caso, muore prima del tempo che gli assegnava la statistica e la scienza clinica: ma tale differenza non consente di pervenire ad una distinzione “morfologica” tra le due vicende, così da affermare la risarcibilità soltanto della seconda ipotesi di danno.

Allora, è possibile, invece, riconoscere e risarcire il “danno da perdita anticipata della vita”, con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, solo definendolo il pregiudizio da minor tempo vissuto ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito, correlato al periodo di tempo effettivamente vissuto.

Il sistema risarcitorio

Pertanto, nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti:

  1. alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
  2. alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza.
  3. in nessun caso sarà risarcibile iure hereditario, e tanto meno cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da “perdita anticipata della vita” con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente»; pertanto, «quando sia certo che la condotta del medico abbia provocato (o provocherà) la morte anticipata del paziente, la morte stessa diviene, di regola, evento assorbente di qualsiasi considerazione sulla risarcibilità di chance future, salvo quanto si dirà.

La Cassazione chiarisce anche l'aspetto terminologico:

a) vivere in modo peggiore, sul piano dinamico-relazionale, la propria malattia negli ultimi tempi della propria vita a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, rappresenta un danno biologico (differenziale);

b) nel contempo, trascorrere quegli ultimi tempi della propria vita con l'acquisita consapevolezza delle conseguenze sulla (ridotta) durata della vita stessa a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, costituisce un danno morale, inteso come sofferenza interiore e come privazione della capacità di battersi ancora contro il male;

c) perdere la possibilità, seria apprezzabile e concreta, ma incerta nell'an e nel quantum, di vivere più a lungo a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, è un danno da perdita di chance;

d) la perdita anticipata della vita per un tempo determinato a causa di un errore medico in relazione al segmento di vita non vissuta, è un danno risarcibile non per la vittima, ma per i suoi congiunti, nei termini prima chiariti, quale che sia la durata del “segmento” di esistenza cui la vittima ha dovuto rinunciare.

Dunque, non vi è spazio, in linea generale, per sovrapposizioni concettuali tra istituti speculari (chance e perdita anticipata della vita), salvo che si chiariscano e si accertino, motivando rispetto alla concreta fattispecie, le differenze come sinora ricostruite.

Consegue, pertanto, che:

  1. nel caso di perdita anticipata della vita (una vita che sarebbe comunque stata perduta per effetto della malattia) sarà risarcibile il danno biologico differenziale (nelle sue due componenti, morale e relazionale: art. 138 nuovo testo Cod. Assic.), sulla base del criterio causale del “più probabile che non”; il risarcimento sarà riconosciuto, con riferimento al tempo di vita effettivamente vissuto - e non a quello non vissuto, che rappresenterebbe un risarcimento del danno da morte (riconoscibile, viceversa, iure proprio, ai congiunti) stante l'irrisarcibilità del danno tanatologico - in tutti i suoi aspetti, morali e dinamico-relazionali, intesi tanto sotto il profilo della (eventuale) consapevolezza che una tempestiva diagnosi e una corretta terapia avrebbero consentito un prolungamento (temporalmente determinabile) della vita che va a spegnersi, quanto sotto quello della invalidità permanente “differenziale” (la differenza, cioè, tra le condizioni di malattia effettivamente sopportate e quelle, migliori, che sarebbero state consentite da una tempestiva diagnosi e da una corretta terapia);
  2. il danno da perdita di chance di sopravvivenza sarà invece risarcito, equitativamente, volta che, da un lato, vi sia incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma, al contempo, vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita della [come detto apprezzabile] possibilità di vivere più a lungo (possibilità non concretamente accertabile nel quantum né predicabile quale certezza nell'an, a differenza che nell'ipotesi sub a). La valutazione equitativa di tale risarcimento non sarà, dunque, parametrabile, sia pur con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo;
  3. il danno da perdita anticipata della vita e il danno da perdita di chance di sopravvivenza, di regola, non saranno né sovrapponibili né congiuntamente risarcibili, pur potendo eccezionalmente costituire oggetto di separata ed autonoma valutazione qualora l'accertamento si sia concluso nel senso dell'esistenza di un danno tanto da perdita anticipata della vita, quanto dalla possibilità di vivere ancora più a lungo, qualora questa possibilità non sia quantificabile temporalmente, ma risulti seria, concreta e apprezzabile, e sempre che entrambi i danni siano riconducibili eziologicamente (secondo i criteri rispettivamente precisati) alla condotta colpevole dell'agente.

Fermo il generale principio della generale irrisarcibilità dell'ulteriore danno da perdita di chance in presenza di un danno da perdita anticipata della vita, in via eccezionale possono darsi ipotesi in cui il Giudice di merito ritenga, anche sulla base della prova scientifica acquisita, che, oltre al tempo determinato di vita anticipatamente perduta, esista, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità (sulla base dell'eziologica certezza della sua riconducibilità all'errore medico) che, oltre quel tempo, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo.

In tal caso, sempre che e soltanto se tale possibilità non si risolva in una mera speranza, ovvero si collochi in una dimensione di assoluta incertezza eventistica, che non attinga la soglia di quella seria, concreta, apprezzabile possibilità (come lascerebbe intendere, in via di presunzione semplice, l'avvenuta morte, benché anticipata, del paziente), tale ulteriore e diversa voce di danno risulterà concretamente e limitatamente risarcibile, in via equitativa, al di là e a prescindere dai parametri (sia pur diminuiti percentualmente) relativi al danno biologico e al quello da premorienza».

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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