La delibera illegittima non fa venir meno i poteri di rappresentanza dell’amministratore in pendenza di una nuova nomina
03 Gennaio 2024
La Suprema Corte torna nuovamente a pronunciarsi in materia di condominio con riguardo all'ipotesi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di nomina dell'amministratore di condominio. Sul punto i Giudici di legittimità affermano che nel caso in cui non sia ancora intervenuta una sentenza dichiarativa della revoca o dell'annullamento per illegittimità della delibera di nomina dell'amministratore, lo stesso continua a esercitare in via legittima i poteri di rappresentanza dei comproprietari, «rimanendo l'accertamento di detta permanente legittimazione rimesso al controllo d'ufficio del giudice e non soggetto a eccezione di parte». I Giudici specificano che tale interpretazione si ravvisa nella necessità di dare rilevanza al volere dei condomini nonché nell'interesse del condominio alla prosecuzione delle funzioni gestorie dell'amministratore. I poteri rappresentativi dell'amministratore di condominio nominato con delibera tacciata di illegittimità non vengono smentiti neppure dall'assunto che il divieto posto all'assemblea dall'art. 1129, comma 13, c.c. sia norma imperativa prevista per tutelare l'interesse generale a impedire una deviazione dallo scopo economico-pratico del rapporto di amministrazione. Di conseguenza, l'amministratore di condominio nominato seppure con delibera illegittima, può validamente eleggere un difensore per costituirsi in giudizio per conto del condominio. Su queste basi argomentative la Corte ritiene il ricorso del condomino infondato. Fonte: dirittoegiustizia.it |