Risarcito il Condominio se la ditta appaltatrice non ha mai iniziato i lavori di rifacimento della facciata
27 Dicembre 2023
Un Condominio chiedeva alla società a cui aveva affidato le opere di rifacimento della facciata, usufruendo del bonus del 90% con sconto in fattura e detrazione fiscale, la condanna alla restituzione di oltre 50mila euro versati a titolo di acconto per i lavori, nonché il risarcimento dei danni non essendo mai stati iniziati i lavori appaltati. Nonostante l’apposita diffida e i solleciti telefonici, anche da parte del direttore dei lavori, la ditta appaltatrice non aveva infatti provveduto neppure alla predisposizione del ponteggio. Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda. Dalla documentazione prodotta in atti, risultano comprovate, secondo il giudice, tutte le allegazioni specificamente illustrate in ricorso. La società convenuta «scegliendo di non costituirsi, non ha assolto al proprio onere di provare l'esatto adempimento alle obbligazioni assunte con il contratto». Si è dunque di fronte ad un legittimo esercizio del diritto di recesso, con conseguente risoluzione del contatto, iniziativa a cui l’inerzia della parte convenuta dimostra di aderire. Il giudice condanna dunque la società appaltatrice dei lavori alla restituzione delle somme corrisposte per i lavori da parte del Condominio, dei costi sostenuti per l'asseverazione della congruità delle spese, per la stesura del computo metrico e per il visto di conformità, nonchè al pagamento di 16.300 euro a titolo di penali da ritardo come previsto dal contratto sottoscritto dalle parti. In virtù della soccombenza, la convenuta dovrà anche pagare le spese processuali. (Fonte: Diritto e Giustizia) |