La decorrenza della prescrizione in caso di azione di responsabilità esercitata dal curatore

La Redazione
04 Gennaio 2024

Il Tribunale di Bologna fornisce chiarimenti in merito al calcolo della prescrizione quando il curatore agisca nei confronti degli amministratori di una società fallita, cumulando l’azione sociale e quella dei creditori sociali.

Quando il curatore agisca nei confronti degli amministratori di una società fallita, ai sensi dell'art. 146 l.fall., esercitando cumulativamente le azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c., le due azioni devono considerarsi distinte, perché basate su presupposti differenti e soggette a diverso regime giuridico, con particolare riferimento al calcolo dei termini per la prescrizione: il termine è quello quinquennale previsto dall'art. 2949 c.c., ma varia la decorrenza.

Se il curatore agisce per far valere la responsabilità dei componenti degli organi sociali nei confronti della società ai sensi dell'art. 2393 c.c., il termine decorre da quando è cessata la carica prima del fallimento o da quando il fallimento è stato dichiarato, se il soggetto passivo dell'azione di responsabilità sia in carica in quel momento, in forza della causa di sospensione di cui all'art. 2941 n. 7 c.c..

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.