La pari periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori nelle operazioni in c/c

04 Gennaio 2024

Il Tribunale di Salerno si pronuncia in merito alle corrette modalità di pattuizione della clausola anatocistica nei contratti bancari, con particolare riferimento alla pari periodicità interessi attivi e passivi.

Massima

La capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori operata dalla banca a carico del cliente è legittima solo se sono previste pari condizioni per la capitalizzazione degli interessi creditori a favore del cliente. La capitalizzazione degli interessi a favore dell'istituto di credito è preclusa dalla mancata previsione di un interesse a favore del correntista e deve ritenersi che la determinazione di un interesse attivo irrisorio non corrisponda ad una valida pattuizione di interesse a favore del cliente.

Il caso

Una società, intestataria di un contratto di c/c ordinario e di un collegato contratto di affidamento in c/c - stipulati nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000 - conviene in giudizio un istituto di credito chiedendo il ricalcolo dei rapporti di dare/avere dei predetti conti correnti, deducendo l'illegittimità di talune clausole contrattuali. Viene disposta CTU contabile, che ridetermina un saldo di maggior favore per la società attrice, espungendo dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. La banca è condannata alla restituzione di quanto illegittimamente pagato dall'attore.

La questione

Nel disciplinare l'anatocismo bancario, l'art. 120, comma 2, TUB ha sempre previsto che nelle operazioni in conto corrente debba essere assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. Dello stesso tenore sono anche le disposizioni recate dalla predetta Delibera CICR 9 febbraio 2000 e, da ultimo, dall'art. 3, comma 3, della Delibera CICR 3 agosto 2016.

Quid iuris se il tasso di interesse creditore pattuito è meramente simbolico?

Osservazioni

Secondo alcune decisioni, cui è riconducibile la sentenza in commento del Tribunale di Salerno, la capitalizzazione degli interessi a favore della banca è preclusa dalla mancata previsione di un interesse a favore del cliente e deve ritenersi che la determinazione del tasso nella misura dello 0,01% annuo (o simili) sia da considerarsi un interesse meramente simbolico (“ nummo uno ”) e dunque non corrisponda ad una valida pattuizione di interesse a favore del cliente.

In presenza di un tasso creditore meramente simbolico (di fatto inesistente) a favore del cliente, e di conseguenza con la previsione del solo tasso debitore a favore della banca, non si realizza la pari periodicità di capitalizzazione: pertanto la clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi è affetta da nullità ( Trib. Imperia 12.6.2015; Trib. Imperia 31.1.2014; Trib. Imperia 9.7.2009 ).

Questa impostazione valorizza analogicamente (mutatis mutandis) i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di compravendita a fronte di un corrispettivo meramente simbolico: l'indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico, può determinare la nullità della vendita per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali, mentre la pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, pone solo un problema concernente l'adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni ed afferisce, quindi, all'interpretazione della volontà dei contraenti ed all'eventuale configurabilità di una causa diversa del contratto (ex multis Cass. n. 9640/2013 ).

Resta da valutare se la previsione di un interesse (creditore) apparente possa addirittura configurare un contratto in frode alla legge ex art. 1344 c.c. poiché in contrasto con l'art. 120 TUB, norma di natura imperativa, avendo una siffatta pattuizione una causa illecita in ragione dell'idoneità del patto a realizzare un risultato vietato dalla suddetta norma (solo apparentemente rispettata ma nei fatti aggirata). È noto che nel contratto in frode alla legge di cui all'art. 1344 c.c., gli stipulanti raggiungono attraverso gli accordi contrattuali il medesimo risultato vietato dalla legge, con la conseguenza che, nonostante il mezzo impiegato sia in thesi lecito, è illecito il risultato che attraverso l'abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare. Presupposto indefettibile perché si possa parlare di contratto in frode alla legge è che il negozio posto in essere non realizzi quella che è una causa tipica – o comunque meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c. –, bensì una causa illecita in quanto appunto finalizzata alla violazione della legge ( Cass. n. 8499/2018; Cass. n. 1523/2010 ) .

Altro orientamento afferma invece che anche laddove i tassi di interesse attivi a favore del cliente siano meramente simbolici, ciò non configura alcuna violazione della disciplina in materia di anatocismo bancario, posto che essa non prevede una proporzionalità fra tassi di interesse attivi e passivi o che la misura del tasso attivo corrisponda ad una certa soglia, restando dunque rimessa alla volontà delle parti la determinazione del tasso attivo ( Trib. Milano 17.1.2017: la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori è legittima; tale conclusione non può ritenersi confutata per il fatto che deve registrarsi una evidente sproporzione tra gli interessi creditori e quelli debitori, con l'effetto che, nella sostanza, la capitalizzazione trimestrale dei primi sia risultata insignificante o, ancora, per il fatto che il rapporto di conto corrente avesse sempre operato in affidamento o in scoperto, con l'effetto che nessun interesse creditore sia mai stato erogato. Tali circostanze, infatti, attengono alle contingenze del rapporto, ma non sono tali da escludere che sul piano contrattuale sia stata osservata la prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 120 TUB, ossia la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi a credito e a debito, a prescindere dal risultato “quantitativo” discendente da tale prassi; Trib. Padova 10.5.2017; Trib. Brescia 5.7.2017 n. 2080/2017; Trib. Roma 28.5.2019; Trib. Sondrio 12.6.2020 ).

N on è consentito al giudice sindacare la quantità degli interessi pattuiti laddove la stessa sia rispettosa della soglia di usura essendo la contrattazione del quantum affidato alla libera volontà delle parti ( Trib. Padova 9.11.2018: se anche per ipotesi le parti avessero pattuito un tasso creditore pari a 0 o di poco superiore, pari allo 0,001%, mentre un tasso debitore negativo, pari ad es. al 5%, la liquidazione degli interessi non produrrebbe comunque un effetto anatocistico illegittimo. Non esiste una norma di legge che consenta al giudice di sindacare la quantità degli interessi perché tale scelta attiene alla convenienza economica del contratto che è rimessa alla libera valutazione delle parti; App. Brescia 15.12.2020; App. Roma 13.3.2023 ).

In sostanza, è argomentato che sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica della normativa regolamentare, l'unico elemento significativo previsto a pena di nullità in ordine alla reciprocità è la medesima periodicità temporale tra i distinti tassi; non risulta codificato alcun obbligo di contenere i tassi di interesse debitori entro certi limiti rispetto al tasso creditore; infine non può ritenersi in alcun modo alterato il sinallagma contrattuale per una disparità di tassi atteso che la previsione in questione si pone nel contesto di un rapporto giuridico più ampio in cui, comunque, si deve tener conto della remunerazione dell'istituto di credito per l'attività professionale prestata ( Trib. Pavia 28.1.2019 n. 141 ).

Anche nella fattispecie, a supporto di questo indirizzo è valorizzato un insegnamento della Cassazione secondo cui in tema di contratti di scambio, lo squilibrio economico originario delle prestazioni delle parti non può comportare la nullità del contratto per mancanza di causa, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive ( Cass. n. 22567/2015 ).

Occorre ancora segnalare (per certi aspetti a supporto di questo secondo orientamento) che la mancata pattuizione degli interessi creditori non può determinare la carenza della condizione posta dalla legge per la capitalizzazione degli interessi debitori: e cioè l'intervento di una pattuizione che assicuri nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Infatti, in caso di mancata pattuizione degli interessi creditori, il contratto è soggetto a eterointegrazione, sicché tali interessi sono dovuti nella misura di cui all'art. 117, comma 7, TUB: l'inserzione, nel contratto, di tale tasso sostitutivo implica, come è evidente, l'esistenza di un interesse creditorio suscettibile di capitalizzazione e ciò rende sicuramente operante la clausola anatocistica che assicura la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi ( Cass. n. 29316/2020 ).

La decisione in commento, come anticipato, nel censurare preliminarmente la validità della clausola che disciplina la reciprocità e periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, rileva, ad ogni buon conto, che nella fattispecie «la reciprocità è del tutto fittizia, in quanto sono previsti tassi talmente bassi e irrisori», che sono del tutto erosi da spese e commissioni. Perché possa configurarsi una reale reciprocità occorre che si generino interessi sia dal lato attivo che passivo del rapporto: «ciò non accade …, ove modeste esposizioni debitorie generano interessi passivi, mentre modesti saldi attivi non generano alcun interesse attivo». Una clausola siffatta, non comporta una effettiva reciprocità, di fatto tradendo lo spirito della norma.

Conclusioni

La decisione in commento è in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità. La Cassazione ha chiarito infatti che la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale (TAN) coincidente con quello effettivo (TAE) non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 2 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (Cass. n. 4321/2022; Cass. n. 18664/2023).

Per completezza di informazione, bisogna rimarcare la circostanza che con tassi minimali la capitalizzazione è percepibile soltanto fornendo la sequenza completa dei decimali. Hanno ritenuto rispettata la previsione normativa (artt. 2 e 6 Delibera CICR 9 febbraio 2000) per essere la capitalizzazione percepibile (TAE) dopo molti decimali: Trib. Benevento 10.1.2019 n. 48 e 17.5.2019n. 857; Trib. Torino 5.10.2021 n. 4473; App. Roma 13.3.2023.

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