Gli elementi di prova relativi alla sussistenza della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa

04 Gennaio 2024

La Corte di cassazione, ai fini di valutazione della sussistenza della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa,  ritiene quali elementi di prova fondamentali le indagini storico sociologiche riferite alla diffusione e all'incidenza sulla popolazione del fenomeno mafioso nel territorio, in rapporto con i precedenti giudiziari dell'imputato, ritenuti indice sufficiente in base alle massime di esperienza.

Massima

Sul piano probatorio, per la sussistenza dell'elemento psicologico della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, il giudice deve tener conto dei risultati di indagini storico-sociologiche, quali la diffusione, la pervasività ed il radicamento del fenomeno associativo nel territorio di riferimento, desunti dai molteplici procedimenti giudiziari, idonei ad assurgere ad attendibili massime di esperienza. 

Il caso

La Corte d'assise d'appello procedendo con le forme del giudizio abbreviato a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare, dichiarava l'imputato penalmente responsabile e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia.

Il ricorso per cassazione lamentava errata applicazione degli elementi valutativi utilizzati per l'accollo dell'aggravante del metodo mafioso relativamente alla violazione di legge e al vizio di motivazione.

Segnatamente il riconoscimento dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa necessita del riscontro di elementi fattuali dai quali poter evincere la volontà di far parte del sodalizio criminoso, ovvero la consapevolezza di cooperare con altri associati per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Relativamente all'applicazione della circostanza aggravante della premeditazione, il doppio giudizio di merito, del giudice dell'udienza preliminare e della Corte d'assise di appello, conformi nei presupposti applicativi, ritenevano sussistente la premeditazione in quanto il mandato a uccidere derivava da “ponderata” decisione, sfociata nella concreta attuazione del fatto di reato.

La questione

La prima è relativa a natura ed elementi fattuali dai quali desumere l'esistenza della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, in rapporto alla sussistenza dell'elemento soggettivo della coscienza e volontà di cooperare con altri sodali nella realizzazione del delitto finalizzato al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

La seconda riguarda la circostanza aggravante della premeditazione in relazione all'elemento soggettivo e agli indici fattuali dai quali rilevarne la sussistenza.

Le soluzioni giuridiche

La natura giuridica dell'aggravante della agevolazione mafiosa è controversa, ritenuto esistere in materia tre diversi orientamenti, due antagonisti e uno intermedio.

Secondo il primo si tratterebbe di circostanza aggravante di natura oggettiva, perfezionandosi nei casi in cui l'azione sia finalizzata al finanziamento di un'associazione avente caratteristiche mafiose (cfr. Cass. pen., sez. II, n. 52025/2016Vernengo; Cass. pen., sez. II, n. 24046/2017Tarantino e altri).

La consapevolezza di partecipare o di prestare collaborazione ad un'associazione mafiosa, visto il disposto dell'art. 59 comma 2 c.p., è necessaria solo in capo al concorrente al quale è accollata la circostanza aggravante, considerato come le circostanze aggravanti siano valutate solo se conosciute, ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa (cfr. Cass. pen., sez. IV, n. 24025/2012Di Mauro; Cass. pen., sez. IV, n. 19802/2009Napolitano).

Ai fini dell'accollo sarebbe quindi necessario in capo ad almeno uno dei concorrenti il dolo specifico, mentre per gli altri concorrenti nel reato sarebbe sufficiente lo stato di “ignoranza” per colpa.

Un secondo orientamento di natura opposta al primo classificherebbe la circostanza aggravante in questione come soggettiva (cfr. Cass. pen., sez. IV, n. 25510/2017Realmuto; Cass. pen., sez. IV, n. 35677/2017Mungelli;

Sulla natura soggettiva o oggettiva della circostanza aggravante si sono espresse anche le sezioni unite in due differenti pronunce, ove l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991 è scomposta in due elementi: il primo a carattere oggettivo, caratterizzato nella perfezione del reato dall'uso del “metodo mafioso”, l'altro soggettivo, che si estrinseca nel voler favorire, con la propria condotta, l'attività del gruppo (Cass. pen., sez. un., 28 marzo 2001, n. 10Cinalli; Cass. pen., sez. un., 18 dicembre 2008 (dep. 2009), n. 337Antonucci).

Da rilevare come la motivazione soggettiva debba essere desumibile dalle modalità dell'azione, parametro rivelatore del substrato psicologico dell'azione dal quale dipende l'integrazione della circostanza aggravante. (Cfr., Cass. pen., sez. IV, 12 ottobre 2017, n. 28212Barallo ed altri).

L'integrazione dell'aggravante non richiede il dolo specifico, ritenuto come la volontà non debba essere necessariamente diretta verso il fine di agevolare l'associazione; è sufficiente la volontà diretta a trarre vantaggio dal fatto criminoso cooperando con altri correi alla sua realizzazione. (Cfr. Cass. pen., sez. V, n. 11101/2015).

Un terzo orientamento ritiene doversi attribuire all'aggravante natura soggettiva od oggettiva in relazione al suo perfezionarsi nel fatto concreto (cfr. Cass. pen., sez. VI, n. 53646/2017Aperi e altri).   

In maniera simile la figura dell'aggravante della premeditazione che coinvolge due cardini del sistema penale, la colpevolezza e l'imputabilità.

Sfogliando la casistica giurisprudenziale la circostanza aggravante ricorre nelle ipotesi di incarico a commettere un delitto, anche in maniera autonomia rispetto alla fase della sua esecuzione. (Cass. pen., sez. I, n. 1061/1988, Rv.180284).

L'estrinsecazione dell'elemento circostanziale si evince dalla fase organizzativa del delitto, “culminata nella predisposizione di un agguato mortale”, nel quale è approntata la migliore strategia organizzativa.

Prova della premeditazione può essere la fornitura delle armi utilizzate nell'attuazione della condotta delittuosa.

Osservazioni

Preso atto degli orientamenti di legittimità in materia di accollo della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, il criterio da seguire deve essere improntato al dato normativo presente nell'art. 59 c.p., ove è richiesta la conoscenza della sua esistenza, ovvero l'ignoranza o l'errore determinati da colpa.

Il diverso atteggiarsi della volontà rispetto al fatto concreto genera, anche con riferimento alla circostanza aggravante della premeditazione, spazi interpretativi rispettosi del criterio normativo di imputazione, con il limite del divieto di analogia in malam partem vigente in materia penale, che inibisce l'imputazione delle circostanze aggravanti nei casi di mancata conoscenza non determinata da colpa o da errore dovuto a colpa.

Riferimenti

  • E. Contieri, La premeditazione, Milano, Giuffrè, 1952;
  • G. De Vero, La circostanza aggravante del metodo e del fine di agevolazione mafiosi: profili sostanziali e processuali, in Riv. it. dir. proc. Pen., 1997, 43;
  • G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale, VI ed., Bologna, 2010, 419;
  • V. Maiello, a cura di, La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi, Torino, 2015, 83 ss.;
  • F. Mazza, La premeditazione del delitto tra dogmatica giuridica e neurotecnoscienze, Padova, Jusquid sezione scientifica, 1 ed., 2016;
  • L. Ninni, Aggravante dell'agevolazione mafiosa: perduranti incertezze applicative sulla circostanza di cui all'art. 7 d.l. 152/1991, in Dir. pen. cont., 23 dicembre 2016.

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