La nomina del liquidatore nella liquidazione controllata del sovraindebitato

04 Gennaio 2024

Lo scritto esamina l’orientamento registrato nella giurisprudenza di merito teso a privilegiare, anche nelle procedure c.d. “minori”, la nomina del liquidatore attingendo dall’Albo ministeriale ex art. 356 CCII, in luogo del Registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al d.m. n. 202/2014.

Il liquidatore nella legge n. 3/2012

Nel disciplinare le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento la l. n. 3/2012 individua il liquidatore nel professionista cui viene affidato il patrimonio del debitore con il compito di custodirne i beni, gestirne la liquidazione e provvedere, in ultimo, alla distribuzione del ricavato tra i creditori. Tale professionista è nominato dal giudice e deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l. fall. (art. 7, comma 1, l. n. 3/2012). Si noti, inoltre, che il comma 1 dell'art. 13 l. n. 3/2012 recita come segue: “se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 247”.

Con l'apertura della liquidazione, ex art. 14-quinquies, comma 2, lett. a), l. n. 3/2012, il giudice, “ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”, il quale ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione.

Al liquidatore compete, ex art. 14-sexies, la verifica dell'elenco dei creditori e dell'attendibilità della documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3; la formazione dell'inventario dei beni da liquidare e le comunicazioni di rito ai creditori dei quali esaminerà le domande di partecipazione alla liquidazione, predisponendo un progetto di stato passivo che approverà in assenza di osservazioni. Tra i compiti vi è anche quello dell'elaborazione del programma di liquidazione.  

L'art. 15, comma 8, l. n. 3/2012, trattando degli Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, reca una disposizione di non poco rilievo: “quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione”. In tal senso, quindi, l'OCC chiamato a svolgere le funzioni di liquidatore (o di gestore per la liquidazione) gode di una “corsia preferenziale” rispetto al professionista che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l. fall.

In alternativa, il successivo comma 9 prevede che “i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato”.

Va chiarito che dall'entrata in vigore della l. n. 3/2012 e almeno sino ai chiarimenti forniti dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. VI-1, 8 agosto 2017, n. 19740) la prassi invalsa in molti tribunali nel cui circondario non risultava ancora costituito un organismo di composizione della crisi era quella di procedere alla nomina giudiziale di un professionista in funzione di OCC. Come chiarito al riguardo dalla S.C., la disposizione di cui all'art. 15, comma 9, l. n. 3/2012 “ha da essere riferita ai casi in cui sia mancata la costituzione degli organismi di composizione della crisi con iscrizione di essi nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, il che è reso manifesto non soltanto dall'inciso ‘Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3', contenuto dello stesso citato comma 9, ma più in generale, dall'articolo 7 della stessa legge, il quale esordisce stabilendo che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori l'accordo di ristrutturazione ivi previsto ‘con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all' articolo 15', che abbiano ‘sede nel circondario del tribunale competente', ossia degli organismi stabilmente costituiti secondo il richiamato articolo 15, il che colloca gli altri soggetti individuati dal comma 9 in posizione di risulta, nel senso appena indicato”.

Invero, almeno sino alla citata pronuncia e pur in presenza di un OCC nel circondario di riferimento, vi è stato un regime di “doppio binario”, essendo possibile per il debitore optare per la nomina giudiziale del professionista-gestore della crisi (in tal caso la scelta del Tribunale o del giudice delegato ricadeva necessariamente su “un professionista o una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero un notaio”) oppure rivolgersi all'OCC territorialmente competente che sceglieva il gestore tra quelli iscritti al proprio organismo.

Va da sé che, indipendentemente dalla natura della nomina, giudiziale o pattizia, il gestore della crisi veniva solitamente confermato anche nella veste di liquidatore o di gestore del patrimonio.

Il liquidatore nel Codice della Crisi

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi, in linea di massima, non vi sono state particolari modifiche in relazione al procedimento di nomina del gestore della crisi e del liquidatore.

L'art. 65 CCII, nel disciplinare l'ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, specifica al comma 3 che “i compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC”, mentre l'art. 68, comma 1, in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, chiarisce che “se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato e individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”. Ad una prima lettura, quindi, sembrerebbe che, rispetto alla disciplina previgente, vi sia una sostanziale continuità, nel senso che – come già previsto dall'art. 15, comma 9, l. n. 3/2012 – anche ai sensi dell'art. 68, comma 1, CCII la nomina giudiziale può avvenire allorquando non vi sia un OCC costituito nel circondario del tribunale, con la previsione che i professionisti nominati in sostituzione dell'OCC devono essere “in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267” ovvero ai sensi del nuovo Codice “in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358”.

Anche nel caso del concordato minore l'art. 76, comma 1, CCII prevede che “se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”.

La confusione è determinata dal richiamo operato al decreto ministeriale n. 202/2014, ovvero il regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15 della l. n. 3/2012, come modificata dal d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012. Come noto, tale decreto è stato utilizzato, più di recente, anche per disciplinare i requisiti di iscrizione nel nuovo Albo dei gestori della crisi di impresa, operativo solamente a partire dal 1° aprile 2023. Quindi, allo stato, vi sono professionisti che risultano iscritti in entrambi gli albi ed altri che, pur iscritti presso uno o più OCC, non sono iscritti nel nuovo Albo dei gestori della crisi; come anche molti dei professionisti iscritti al nuovo Albo non sono iscritti nel Registro di cui al d.m. n. 202/2014.

Passando, invece, alla liquidazione controllata del sovraindebitato, l'art. 270, comma 2, lett. b). CCII, prevede che con la sentenza il tribunale “nomina il liquidatore, confermando l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale”.

Il richiamo al d.m. n. 202/2014, invero, trae in inganno, perché trattasi del noto Registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento – c.d. procedure minori – mentre il nuovo Albo disciplinato dall'art. 356 e ss. CCII è quello che comprende i soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure c.d. maggiori, quale curatore, commissario giudiziale o liquidatore.

Il d.m. n. 202/2014 e il Registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento

L'organismo di composizione della crisi è disciplinato all'art. 15 della l. n. 3/2012. Al comma 1 viene stabilito che “possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3”. Ai sensi del comma 2, gli organismi sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

Il regolamento citato dal comma 1 – disciplinante le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura – è quello contenuto nel già citato d.m. n. 202/2014.

Nel quadro della disciplina dei procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento, l'OCC assume un ruolo centrale che si connota non solo per i profili di indipendenza e professionalità, necessari agli adempimenti contemplati, ma anche per l'evidente carattere di specializzazione giudicata necessaria dal legislatore, desumibile dal rilievo che la norma ha previsto l'istituzione di organismi stabili destinati ad essere iscritti in un apposito registro (Cass. 19740/2017 cit.). Pertanto, la disposizione prevista dall'art. 15, comma 9, l. n. 3/2012 – che, come visto, consente l'affidamento dei loro compiti anche a soggetti idonei a svolgere le funzioni di curatore fallimentare – può essere riferita solo ai casi in cui nel circondario del tribunale competente non sia stato costituito l'OCC.

Sono attribuite a tale organismo – e, dunque, anche ai professionisti legittimati a svolgere tali compiti – una serie di funzioni “generali”, al di là delle specifiche disposizioni contenute nelle norme che regolano le diverse procedure. Come recita l'art. 15, comma 5, infatti, l'OCC assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso: tale regola vale anche per l'assistenza al debitore che intende presentare domanda per l'apertura della procedura di liquidazione.

Se il piano prevede l'utilizzo di beni sottoposti a pignoramento, spetta all'OCC proporre al giudice la nomina di un liquidatore professionista e ne vigila l'operato, oppure, su disposizione del giudice, svolge le funzioni di liquidatore e di gestore del patrimonio oggetto del piano.

Al di là dei profili di responsabilità penale, l'art. 2, comma 1, lett. e) del d.m. n. 202/2014 definisce il gestore della crisi come "la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio” (art. 2, comma 1, lett. f), mentre il referente è inteso come “la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi” (art. 2, comma 1, lett. i).

Le richiamate caratteristiche di indipendenza e di imparzialità qualificano l'Organismo come organo di ausilio e assistenza di tutti i soggetti coinvolti nella procedura (debitore, creditori e giudice), in funzione della realizzazione del pubblico interesse alla soluzione della crisi da sovraindebitamento: per questo, l'eventuale attività di consulenza svolta a favore del debitore non deve comportare il rischio di una vicinanza a quest'ultimo del professionista gestore ed una sorta di compenetrazione con i suoi interessi, dovendosi invece mantenere il professionista imparziale ed equidistante tra il debitore e la massa dei creditori.

In tal senso appare utile richiamare l'art. 11, comma 3, lett. a), d.m. n. 202/2014 ai sensi del quale “al gestore della crisi è fatto, altresì, l'obbligo di sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza. Il gestore della crisi è indipendente quando non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza; in ogni caso, il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo”.

In definitiva, l'OCC/professionista gestore ha già tutti i requisiti per svolgere le funzioni di liquidatore o di gestore per la liquidazione dei beni del debitore, con specifico riguardo alle c.d. procedure minori: sebbene il Codice della crisi definisca tali organismi, all'art. 2, lett. t), solamente come “organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice”, sono le successive previsioni codicistiche (art. 65, comma 3, e art. 270, comma 2, lett. b), CCII che legittimano l'OCC – e dunque il gestore – a svolgere anche “i compiti del commissario giudiziale o del liquidatore”, tanto più che laddove “nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato e individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”.

Il nuovo Albo ex art. 356 CCII

L'Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure, la cui operatività risale al 1° aprile 2023, è individuato dalla definizione di cui all'art. 2, lett. n), CCII (“albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese”) come “l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti dal presente codice”.

Ad esso devono iscriversi anche coloro che intendano conseguire incarichi in qualità di “professionista indipendente” ai sensi dell'art. 2, lett. o) CCII.

L'albo è disciplinato dagli artt. 356-358 CCII, nonché dal d.m. n. 75/2022, (“Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”) adottato ai sensi dell'art. 357 CCII.

Il requisito di iscrizione degli obblighi formativi è disciplinato dall'art. 4, commi 2 e 5, lett. b), c) e d), del d.m. n. 202/2014 (richiamato espressamente dall'art. 356 cit.), nonché dalle Linee Guida adottate dalla Scuola Superiore nel 2019 (prot. n. 16218).

Ciascun interessato, individualmente, può essere iscritto all'albo alternativamente in qualità di professionista (art. 358, comma 1, lett. a) CCII) ovvero di incaricato di funzioni di amministrazione direzione e controllo in società di capitali o in società cooperative (art. 358, comma 1, lett. c), CCII).

Lo stesso interessato, tuttavia, può essere al contempo iscritto quale legale rappresentante o socio di una società tra professionisti e/o quale associato di uno studio professionale (art. 358, comma 1, lett. b) CCII), cumulando l'iscrizione uti singulus con l'iscrizione quale componente di una società tra professionisti e/o di uno studio associato.

Per l'iscrizione all'Albo è richiesto il possesso di requisiti professionali (art. 358, comma 1, CCII), formativi (art. 356, comma 2, CCII) e di onorabilità (art. 356, comma 3, CCII), nonché il versamento dell'apposito contributo di iscrizione di € 150,00.

A norma dell'art. 358, comma 1, CCI possono richiedere l'iscrizione all'Albo:

  1. i professionisti iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili, e dei consulenti del lavoro;
  2. gli studi professionali associati e le società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui al punto 1);
  3. coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

A norma dell'art. 356, comma 2, del d. lgs. n. 14/2019, possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti professionali richiesti, dimostrino di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'art. 4, comma 5, lett. b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni.

Nella specie,

  • per gli avvocati, i commercialisti ed esperti contabili, e i consulenti del lavoro:

a) corso di perfezionamento universitario, o analogo corso, di 40 ore effettive;

b) tirocinio non inferiore a 6 mesi;

  • per i soggetti incaricati di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società di capitali e società cooperative:

c) corso di perfezionamento universitario, o analogo corso, di 200 ore effettive;

d) tirocinio non inferiore a 6 mesi.

A mente dello stesso art. 356, comma 2, CCII nonché dell'art. 4, commi 3 e 5, del d.m. n. 75/2022, ai fini del primo popolamento tali requisiti (corso e tirocinio) sono sostituiti dal requisito alternativo dei due incarichi di curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale, conferiti per nomina giudiziale nel periodo compreso tra il 17 marzo 2015 e il 16 marzo 2019, ultimo quadriennio anteriore alla data di entrata in vigore dell'art. 356 CCII.

La giurisprudenza di merito

Tra i provvedimenti favorevoli alla nomina del liquidatore attingendo dall'elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento di cui al d.m. n. 202/2014 e non dall'Albo di cui all'art. 356 CCII si registrano:

  • Tribunale di Bologna, 29 novembre 2022: nel caso in esame, “la nomina del liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b) CCI secondo il quale – salvo che ricorrano giustificati motivi – in caso di domanda del debitore va confermato l'OCC di cui all'art. 269 CCI”;
  • Tribunale di Siracusa, 31 marzo 2023: nel caso in esame, è stato confermato nell'incarico di liquidatore il gestore che aveva svolto funzioni di OCC ex art. 269 CCII “considerato che, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore”;
  • Tribunale di Vicenza, 8 giugno 2023: nel caso in esame, il gestore nominato dall'OCC – e nominato liquidatore dal Tribunale con la sentenza di apertura della procedura di liquidazione controllata – aveva presentato istanza di rinuncia all'incarico di liquidatore, in quanto non iscritto all'Albo ex art. 356 CCII, ma il Tribunale ha disposto di non accettare la rinuncia, confermando il professionista nelle funzioni assegnate ciò in quanto “Nella procedura di liquidazione controllata, il Tribunale può nominare liquidatore il professionista individuato dal referente dell'OCC che ha gestito la fase anteriore all'apertura della liquidazione, anche se non è iscritto all'Albo Nazionale previsto dall'art. 356 CCII. Infatti, nell'espressione “le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza”, contenuta nell'art. 356 CCII, il riferimento alla figura del “liquidatore”, che va scelto nell'albo nazionale, non riguarda il gestore della liquidazione controllata, ma è una specificazione della figura del commissario (cioè, tra le virgole: “commissario giudiziale o liquidatore”), quindi il commissario liquidatore che svolge le sue funzioni nell'ambito delle procedure maggiori a carattere liquidatorio (come nel concordato preventivo con liquidazione di beni), e non qualunque liquidatore. Del resto anche l'art. 68 CCII (per il piano di ristrutturazione del consumatore) e l'art. 76 CCII (per il concordato minore) prevedono che - in assenza di un OCC nel circondario del tribunale - la nomina del gestore avvenga “tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”, senza alcun riferimento all'albo nazionale di cui all'art. 356 CCII”;
  • Tribunale di Pescara, 18 luglio 2023: nel caso in esame è stato ritenuto che “giusto il disposto dell'art.270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC benchè non iscritto nell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza di cui all'art. 356 CCII in quanto da un lato l'art. 270, co. 2, lett. b) CCII prevede che il Tribunale “…nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'art. 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24.9.2014, n.202…” e, dall'altro, il termine “liquidatore”, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza”, contenuta nell'art. 356 CCII che va scelto nell'albo nazionale, non riguarda il gestore della liquidazione controllata, ma quello che svolge funzioni liquidatorie nell'ambito delle procedure maggiori a carattere liquidatorio (come nel concordato preventivo con liquidazione di beni)”.

Di orientamento contrario, che allo stato sembra maggioritario, si registrano i seguenti provvedimenti:

  • Tribunale di Torino, 11 maggio 2023: nel caso in esame non è stato confermato nell'incarico di liquidatore il gestore che aveva svolto funzioni di OCC ex art. 269 CCII in quanto non iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII configurando tale circostanza un “giustificato motivo per la scelta di diverso soggetto” tenuto conto che nella nomina del liquidatore “i criteri indicati dall'art. 270 co. 2 lett. b) CCI (che prevede in caso di domanda presentata dal debitore la conferma dell'OCC di cui all'art. 269 CCII o, per giustificati motivi, la nomina tra gli iscritti all'elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n.202/2014, scegliendo di regola tra i gestori residenti nel circondario del Tribunale) devono essere coordinati con il disposto del successivo art. 356 CCII, il quale prevede l'istituzione dell'Albo Nazionale dei soggetti “destinati a svolgere su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal codice della crisi e dell'insolvenza”, albo consultabile dal 1 aprile 2023”;
  • Tribunale di Milano, 16 giugno 2023: nel caso in esame, sussisterebbero i “giustificati motivi” previsti dall'art. 270 CCII per nominare un liquidatore diverso dal professionista designato dall'OCC, scegliendo invece un iscritto al nuovo Albo ex art. 356 CCII, norma che si applicherebbe in generale alle “procedure di cui al Codice della Crisi e dell'Insolvenza”, tra le quali rientra la liquidazione controllata;
  • Tribunale di Bologna, 3 luglio 2023: nel caso di specie “la nomina del liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCI secondo il quale – salvo che ricorrano giustificati motivi – in caso di domanda del debitore va confermato l'OCC di cui all'art. 269 CCI. Nella fattispecie in esame, tuttavia, sussistono giustificati motivi - stante la natura di uno dei soggetti coinvolti (società di persone) e la necessità di verificare, tra le altre, la ricorrenza dei presupposti per esperire eventuali azioni revocatorie alla luce delle allegazioni contenute nel ricorso - per nominare quale liquidatore un soggetto diverso dall'OCC tramite il quale è stata presentata la domanda, che sia del tutto terzo rispetto alle ricorrenti e che non abbia con essa ragioni di debito/credito in relazione al compenso pattuito”;
  • Tribunale di Salerno, 10 luglio 2023: nel caso in esame “ai fini della nomina del liquidatore nella procedura di liquidazione controllata, i criteri indicati dall'art. 270 co. 2 lett. b) CCII, devono essere coordinati con il dispositivo del successivo art. 356 CCII. Ne deriva dunque che laddove il professionista, in principio designato dall'OCC, non risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria alle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, sussistono giustificati motivi ex art. 270 comma 2 lett. b) CCII per nominare un liquidatore diverso, il quale verrà scelto tra gli iscritti nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, residente nel circondario del Tribunale competente”;
  • Tribunale di Palermo, 14 luglio 2023: nel caso in esame, non è stato confermato nell'incarico di liquidatore il gestore che aveva svolto funzioni di OCC ex art. 269 CCII “non essendo il predetto professionista iscritto all'albo dei gestori della crisi e ciò alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 356 e 358 CCII”;
  • Tribunale di Terni, 17 luglio 2023: nel caso in esame è stato confermato nell'incarico di liquidatore il gestore che aveva svolto funzioni di OCC ex art. 269 CCII, in quanto “risulta iscritta sia nell'elenco dei Gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, sia all'Albo nazionale di cui all'art.356 CCII (v. Trib. Torino, 11 maggio 2023);
  • Tribunale di Perugia, 31 luglio 2023: nel caso in esame, “tenuto conto della presenza nel ricorso di plurimi profili di criticità, si reputa necessaria la nomina di un liquidatore diverso dal gestore nominato dall'OCC, ex art. 270, comma 2 lett. b), scelto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24.09.2014, n. 202”.

In conclusione

Sebbene sia stata avanzata da parte degli ordini professionali interessati una proposta di concentrazione dei percorsi formativi per l'inserimento negli albi attualmente esistenti (OCC-gestori della crisi da sovraindebitamento; Esperti indipendenti nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa; Albo gestori della crisi d'impresa) soprattutto al fine di poter garantire uniformità e coordinamento – anche in considerazione del fatto che la maggior parte dei moduli formativi sono coincidenti – tuttavia il Ministero ha chiarito che, ai fini dell'iscrizione all'Albo dei gestori della crisi d'impresa, non possono ritenersi validi i corsi vertenti sulle materie di cui all'art. 4, comma 5, lett. b), del  d.m. n. 202/2014 per gestori della crisi da sovraindebitamento: “Stante la sostanziale diversità dei profili professionali richiesti dalle differenti normative di riferimento, non possono essere ritenuti validi, ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 356 del d. lgs. n. 14/2019, i corsi vertenti genericamente sulle materie di cui all'art. 4, co. 5, lett. b), del d.m. n. 202/2014, utili invece per l'iscrizione quali gestori di organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. I corsi per gestori della crisi da sovraindebitamento, infatti, secondo quanto stabilito dall'art. 4, co. 5, lett. b) cit., vertono genericamente sui seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. Diversamente, i corsi validi ai sensi dell'art. 356, co. 2 del d.lgs. n. 14/2019 ai fini dell'iscrizione all'Albo, devono risultare conformi nel contenuto alle Linee Guida emanate dalla Scuola Superiore della Magistratura nel 2019 (prot. n. 16218) e devono pertanto vertere sui ‘punti concettuali generali' ivi individuati”.

Parimenti, ai fini dell'iscrizione all'Albo dei gestori della crisi d'impresa, non possono ritenersi validi i corsi vertenti sulle materie di cui al decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 per esperti indipendenti nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa: “Stante la sostanziale diversità dei profili professionali richiesti dalle differenti normative di riferimento, non possono essere ritenuti validi, ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 356 del d. lgs. n. 14/2019, i corsi vertenti sulle materie di cui al decreto dirigenziale adottato dalla Direzione Generale Affari Interni in data 28 settembre 2021, utili invece per l'iscrizione, agli appositi elenchi tenuti dalle CCIAA, quali esperti indipendenti nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa. I corsi per esperti indipendenti, infatti, secondo quanto stabilito dal decreto dirigenziale del 28 settembre 2021, vertono sui seguenti specifici temi: a) Il contesto dell'intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi; b) Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all'intervento giudiziale; c) La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma; d) La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento; e) La redazione di un piano di risanamento; f) Il protocollo di conduzione della composizione negoziata; g) La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell'esperto e le competenze; h) Laboratorio sui casi e apprendimento delle tecniche; i) Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie; j) Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali; k) La stima della liquidazione del patrimonio; l) L'esito dell'intervento dell'esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell'articolo 11. Diversamente, i corsi validi ai sensi dell'art. 356, co. 2 del d. lgs. n. 14/2019 ai fini dell'iscrizione all'Albo, devono risultare conformi nel contenuto alle Linee Guida emanate dalla Scuola Superiore della Magistratura nel 2019 (prot. n. 16218) e devono pertanto vertere sui ‘punti concettuali generali' ivi individuati”.

Sebbene le ragioni sulla sostanziale diversità dei profili professionali siano in parte condivisibili, non può tacersi che i percorsi formativi finalizzati all'inserimento nel registro degli OCC e nell'albo ex art. 356 poggiano entrambi sulla dimostrazione di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'art. 4, comma 5, lett. b), c) e d), del d.m. n. 202/2014, mentre quello degli esperti indipendenti nella composizione negoziata manifesta solo in parte alcuni punti concettuali comuni.

In definitiva, nonostante il nuovo Codice abbia avuto il merito di riunire al suo interno tutte le tipologie di procedure precedentemente oggetto di normative specifiche (l. n. 3/2012, l. n. 147/2021 e legge fallimentare) forse proprio in virtù di questa operazione legislativa si è dilatato ancor più quel potere interpretativo, originariamente giustificato per colmare i vuoti della legislazione di settore e oggi sempre più finalizzato a forzare il coordinamento tra disposizioni nate per disciplinare procedure diverse con ogni inevitabile conseguenza, come nel caso della nomina del liquidatore.

Così l'effetto del richiamo, nella procedura di liquidazione controllata, al d.m. n. 202/2014 – destinato esclusivamente ai gestori della crisi da sovraindebitamento ma ora utilizzato per giustificare la nomina in favore dei soggetti che popolano il nuovo Albo ex art. 356 CCII – rischia di creare un vero e proprio conflitto tra Registro e Albo nonostante il Tribunale – come ben chiarito dalla giurisprudenza di merito, allo stato minoritaria – possa nominare liquidatore il professionista individuato dal referente dell'OCC che ha già gestito la fase anteriore all'apertura della liquidazione, anche se non è iscritto all'Albo Nazionale previsto dall'art. 356 CCII. Ciò in quanto il riferimento alla figura del liquidatore, che va scelto nell'albo nazionale, non riguarda il gestore della liquidazione controllata: “Del resto anche l'art. 68 CCII (per il piano di ristrutturazione del consumatore) e l'art. 76 CCII (per il concordato minore) prevedono che - in assenza di un OCC nel circondario del tribunale - la nomina del gestore avvenga “tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”, senza alcun riferimento all'albo nazionale di cui all'art. 356 CCII” (Tribunale di Vicenza, 8 giugno 2023), così fugando ogni dubbio, anche sotto il profilo cronologico, circa la esclusiva riferibilità del D.M. n. 202/2013 ai gestori della crisi da sovraindebitamento.

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