Legge di bilancio 2024: le novità in materia di previdenza, congedi parentali, sostegno al reddito, welfare aziendaleFonte: L. 30 dicembre 2023 n. 213
04 Gennaio 2024
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di bilancio per il 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213, in G.U. 30 dicembre 2023, n. 303, s.o. n. 40) entrano in vigore alcune misure in favore di lavoratori e imprese; tra le principali novità introdotte, si segnalano interventi sul piano pensionistico, taglio del cuneo fiscale a carico dei lavoratori dipendenti, riduzione al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati dal datore ai dipendenti, nuovi limiti per i fringe benefit, incremento dell'indennità economica per congedi parentali, decontribuzione aggiuntiva per le lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fondi per percorsi formativi. Di seguito si esaminano le principali misure. In materia previdenziale Trattamento pensionistico minimo (art. 1, comma 125, lett. a). La Legge di bilancio, con la modifica all'art. 24, d.l. n. 201/2011 (conv., con modif., in l. 214/2011), riduce la misura minima del trattamento pensionistico maturato posta come condizione per il riconoscimento del trattamento di vecchiaia dei lavoratori che rientrano nel sistema contributivo integrale. L'importo lordo mensile della pensione dovrà essere almeno pari all'importo dell'assegno sociale (precedentemente, era previsto che l'importo fosse pari almeno a 1.5 volte tale assegno). Trattamento pensionistico per lavoratori con sistema contributivo (art. 1, comma 125, lett. b ) e c). Per i lavoratori che rientrano nel sistema contributivo integrale viene modificata la misura minima posta come condizione per il riconoscimento del trattamento, secondo una delle possibili tipologie di pensione anticipata con 64 anni e 20 di contributi (finora pari a 2,8 volte la misura dell'assegno sociale); tale misura viene stabilita: - pari a 3,0 volte l'assegno sociale per gli uomini e le donne senza figli; - 2,8 volte per le donne con un figlio; - 2,6 volte per le donne con almeno due figli. Per tale forma di pensionamento anticipato si stabilisce un limite transitorio di importo pari a 5 volte il trattamento minimo; Inoltre, viene disposto che il requisito di 20 anni di anzianità contributiva previsto per la suddetta forma di pensionamento anticipato sia adeguato alla speranza di vita. Riscatto previdenziale dei periodi non coperti da versamenti contributivi (art. 1, comma 126). In via sperimentale per il biennio 2024-2025, per i soggetti che siano già titolari di pensione e che abbiano versato il primo contributo in data successiva al 31 dicembre 1995, è prevista la facoltà di riscattare - in tutto o in parte - periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio (anche non consecutivi) non coperti da contribuzione, ricadenti tra l'anno del versamento del primo contributo e quello dell'ultimo accreditato fino ad un massimo di 5 anni totali. Rideterminazione indicizzazione pensioni per l'anno 2024 (art. 1, commi 134-135). Nell'ottica di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, che prevedono strutturalmente un contenimento disavanzo pubblico, le disposizioni in Manovra modificano per l'esercizio 2024 il meccanismo di indicizzazione delle pensioni, di cui all'art. 1, comma 309, della l. n. 197/2022, riducendo dal 32 al 22% la quota di rivalutazione per la fascia dei trattamenti complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. APE sociale (art. 1, commi 136-137). Le disposizioni, di cui all'art. 1, commi da 179 a 186, della l. n. 232/2016 (“ape sociale”) si applicano fino al 31 dicembre 2024, incrementando contestualmente il requisito anagrafico minimo da 63 a 63 anni e 5 mesi. Opzione donna (art. 1, comma 138). Le norme modificando l'art. 16, comma 1-bis, d.l. n. 4/2019 (conv., con modif., in l. 26/2019), relativo all'istituto pensionistico denominato “opzione donna”, ne prevedono l'applicabilità anche nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, incrementando contestualmente il requisito dell'età anagrafica da 60 a 61 anni. I requisiti richiesti alle lavoratrici per accedere al trattamento sono i seguenti: - assistano, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente o un affine con handicap in situazione di gravità ai sensi (ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992); - abbiano una riduzione della capacità lavorativa accertata per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%; - siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa; per tali lavoratrici la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di 61 anni si applica a prescindere dal numero di figli. “Quota 103” (art. 1, commi 139-140). La Manovra, modificando l'art. 14 comma 1 del d.l. n. 4/2019 (conv., con modif., in l. 26/2019), relativo al conseguimento della pensione anticipata con il cosiddetto istituto “Quota 103” per il 2023 (età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni) prevede: - la proroga dell'applicazione dell'art. 14 comma 1 al 2024; - la determinazione del trattamento di pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (ex d.lgs. n. 180/1997) e il riconoscimento per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo (a legislazione vigente non deve essere superiore a cinque volte), per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia; - la decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nel 2024; - per i dipendenti pubblici la decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nel 2024. Confermato l'incentivo al posticipo al pensionamento, cioè la facoltà per l'assicurato di optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione IVS a suo carico (di regola il 9,19%). Misure di sostegno al reddito Interventi per il taglio al cuneo fiscale (art. 1, comma 15). La Manovra riconosce in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, senza effetti sul rateo di tredicesima, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. Il previsto esonero è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Rimane ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo. Fringe benefit (art. 1, commi 16-17). Limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto stabilito dalla norma a regime, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, - il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, - le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di esenzione è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi - i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, - i figli adottivi o affidati. Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale. Welfare aziendale. Detassazione dei premi di risultato (art. 1, comma 18). La norma dispone la proroga al 2024 della riduzione, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell'anno 2023, dal 10 al 5%, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa. Decontribuzione aggiuntiva per le lavoratrici con figli (art. 1, commi 180-182). La Legge di bilancio, fermo restando quanto previsto relativamente alla riduzione del cuneo fiscale (art. 1, comma 15), riconosce un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026: - alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile; - in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Per detti esoneri resta comunque ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Decontribuzione per assunzione di donne vittime di violenza (art. 1, commi 191-193). Le disposizioni nella Legge di bilancio prevedono che ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'art. 105-bis d.l. n. 34/2020 (conv., con mod. in l. 77/2020), al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, sia riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. La previsione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della stessa misura nell'anno 2023. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione: - l'esonero spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione; se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto a tempo indeterminato. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato: - l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione. L'INPS come per tutti i provvedimenti a risorse contingentate, provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato non prenderà in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai predetti benefici contributivi. Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere (art. 1, commi 21-25). Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale la Legge di bilancio prevede, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 a favore dei lavoratori dipendenti: - del settore privato degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, - del comparto turismo, titolari, nel periodo di imposta 2023 di un reddito da lavoro dipendenti fino a 40 mila euro, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario. Finanziamento dei percorsi formativi (art. 1, comma 202). Vengono incrementate di 50 milioni di euro per il 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, le risorse (ex art. 1, comma 110, lett. b, l. n. 205/2017), destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro. Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024 (art. 1, commi 27-38). Vengono incrementati, per il triennio contrattuale 2022-2024, di 3 miliardi di euro per il 2024 e di 5 miliardi di euro annui dal 2025 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. Congedi parentali (art. 1, comma 179) Le disposizioni della Manovra, modificando la norma di cui all'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 151/2001, prevedono, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all'attuale previsione di una indennità pari dell'80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, il riconoscimento di un'indennità pari al 60% (in luogo dell'attuale 3%) per un mese ulteriore al primo. Per il solo anno 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80%della retribuzione, invece che al 60%. La norma si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo dopo il 31 dicembre 2023. Altre misure in favore delle imprese Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa (art. 1, comma 170). Per il 2024, a valere sul “Fondo sociale occupazione e formazione”, è previsto l'incremento di 50 milioni di euro (con un incremento da 50 a 100 milioni) dell'autorizzazione di spesa prevista dalla normativa vigente per la cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale. |