L’obbligo di nomina dell’organo di controllo per gli ETS: chiarimenti del Ministero
05 Gennaio 2024
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota direttoriale n. 14432, ha risposto ad alcuni quesiti in merito agli obblighi di nomina dell'organo di controllo e del revisore legale per gli enti del Terzo Settore. In particolare, per gli ETS iscritti nel Registro Unico per trasmigrazione (e quindi già esistenti al momento della sua operatività) che nel 2020 e nel 2021 abbiano superato almeno due dei limiti dimensionali di cui rispettivamente all'art. 30 e all'art. 31 CTS, si ritiene che gli Uffici del RUNTS debbano richiedere ai predetti enti, senza attendere la revisione triennale, di procedere senza indugio alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale e alla conseguente comunicazione delle generalità del soggetto o dei soggetti nominati. Il documento aggiunge che “l'avvenuta nomina dell'organo di controllo/del revisore legale al momento in cui l'ufficio riscontri il superamento dei parametri o la tempestiva nomina a seguito della richiesta da parte dell'ufficio saranno valutati positivamente, ai fini della permanenza nel RUNTS”, mentre il mancato adeguamento, senza valida giustificazione, a fronte della richiesta dell'Ufficio, può portare anche alla cancellazione dell'Ente dal Runts. Diverso è il caso degli enti neo-iscritti e non in possesso in precedenza della qualifica di ETS: nei loro confronti - specifica la nota - l'obbligo sorgerà, qualora nel biennio precedente i limiti dimensionali siano stati raggiunti, non appena iscritti al RUNTS e per effetto dell'iscrizione |