Udienza di approvazione del piano di riparto: può svolgersi davanti al professionista delegato?

08 Gennaio 2024

Le questioni giuridiche affrontate dalla Suprema Corte possono riassumersi nei seguenti interrogativi: a) se, nel regime dell'espropriazione immobiliare anteriore alle modifiche intervenute nel 2022, la possibilità prevista dall'art. 596 c.p.c. di delegare al professionista incaricato della vendita la formazione del progetto di distribuzione.

Massima

Nel regime dell'espropriazione immobiliare anteriore alle modifiche intervenute nel 2022, la possibilità prevista dall'art. 596 c.p.c. di delegare al professionista incaricato della vendita la formazione del progetto di distribuzione e il suo deposito in cancelleria, non comprende la possibilità che davanti al delegato si tenga l'udienza prevista dall'art. 596 c.p.c. per la discussione e l'approvazione del riparto stesso e per la formulazione e la valutazione delle eventuali contestazioni sollevate dalle parti in relazione al progetto depositato, né, tanto meno, possono individuarsi due diverse fasi del processo esecutivo, una destinata alla discussione del riparto ai sensi dell'art. 596 c.p.c., delegabile al professionista, e una, distinta e autonoma, destinata alla valutazione delle contestazioni ai sensi dell'art. 512 c.p.c., riservata al giudice dell'esecuzione; l'udienza di cui all'art. 596 c.p.c. può e deve svolgersi, quindi, esclusivamente davanti al giudice dell'esecuzione, anche laddove sia delegata al professionista una preventiva informale audizione delle parti per consentire a queste di manifestare anticipatamente eventuali contestazioni, allo scopo di pervenire alla migliore formulazione del definitivo progetto di distribuzione da depositare in cancelleria in vista dell'udienza di cui all'art. 596 c.p.c. davanti al giudice dell'esecuzione; gli interventi dei creditori iscritti e privilegiati, ai sensi dell'art. 566 c.p.c., possono, di conseguenza, avvenire fino al momento dell'inizio di tale udienza davanti al giudice dell'esecuzione.

In caso di interventi nel processo esecutivo fondati su un atto o un provvedimento che abbia i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. e costituisca, quindi, titolo esecutivo (“in senso cd. sostanziale”), laddove al momento dell'intervento non sia stata prodotta la copia del titolo stesso spedita in forma esecutiva, cioè l'originale del titolo esecutivo (“in senso cd. formale”), esso dovrà essere prodotto nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione (o dal professionista delegato da quest'ultimo a tanto autorizzato) ai fini del regolare svolgimento delle attività distributive e, comunque, non oltre il momento in cui venga approvato definitivamente il progetto di riparto.

Il caso

Un soggetto avviava una procedura esecutiva immobiliare nei confronti del suo debitore, all'interno della quale intervenivano due istituti di credito, rispettivamente titolari di ipoteca di primo e secondo grado sull'immobile pignorato.

Nell'ordinanza con cui era stata disposta la delega delle operazioni di vendita dei beni pignorati, il giudice dell'esecuzione aveva previsto che il professionista delegato, dopo la vendita stessa, avrebbe formato il progetto di distribuzione e avrebbe a tal fine sentito i creditori “ai sensi dell'art. 596 c.p.c.”; se non vi fossero state contestazioni in quella sede, il progetto di riparto sarebbe stato approvato senza “ulteriore convocazione delle parti”, cioè senza la fissazione dell'udienza per l'approvazione del piano di riparto di cui all'art. 596 c.p.c. davanti al giudice; se, invece, vi fossero state contestazioni, il delegato avrebbe dovuto trasmettere al giudice dell'esecuzione il fascicolo e questi avrebbe fissato l'udienza per l'approvazione del piano di riparto di cui all'art. 596 c.p.c. davanti a sé.

Dopo la vendita dell'immobile pignorato, in sede di distribuzione del ricavato davanti al professionista delegato sorgevano contestazioni, in quanto il creditore ipotecario di primo grado era intervenuto nell'esecuzione producendo l'originale del contratto di mutuo sprovvisto della formula esecutiva e, nel momento in cui il delegato aveva proceduto a sentire le parti per la predisposizione del piano di riparto, ancora non aveva prodotto il suddetto contratto munito di clausola di spedizione in forma esecutiva; il creditore ipotecario di secondo grado pretendeva allora di essere ad esso preferito nella distribuzione, pur vantando ipoteca di grado posteriore. Il delegato aveva, quindi, in osservanza di quanto previsto nella delega, disposto la trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione per la fissazione dell'udienza di discussione del riparto ai sensi dell'art. 596 c.p.c. davanti a lui.

Prima che tale udienza fosse fissata, il creditore ipotecario di primo grado produceva la copia del contratto di mutuo munita di regolare spedizione in forma esecutiva in suo favore. Il giudice dell'esecuzione aveva, quindi, preso atto di tale produzione e, senza neanche più tenere l'udienza di discussione del riparto ai sensi dell'art. 596 c.p.c. (ritenuta superflua, essendo stato prodotto il titolo spedito in forma esecutiva di cui era stata denunciata la mancanza), aveva approvato il progetto di riparto secondo l'ordine del grado delle ipoteche, attribuendo, quindi, tutta la somma ricavata dalla vendita al creditore ipotecario di primo grado.

Il creditore ipotecario di secondo grado proponeva opposizione agli atti esecutivi exartt. 617 e 512 c.p.c., avverso il provvedimento di approvazione del riparto; nella fase sommaria cautelare dell'opposizione, il giudice dell'esecuzione disattendeva l'istanza di sospensione della distribuzione, confermando la regolarità del provvedimento opposto e precisando, ulteriormente, che davanti al delegato non si era affatto svolta l'udienza di cui all'art. 596 c.p.c., ma solo un'audizione informale delle parti per verificare se vi fossero i presupposti per omettere del tutto detta udienza, la quale doveva considerarsi il termine ultimo utile per il deposito dei titoli esecutivi: solo quella tenuta eventualmente davanti a lui poteva, infatti, essere considerata una vera e propria udienza di discussione del progetto di riparto ai sensi dell'art. 596 c.p.c.; di conseguenza, il deposito del titolo spedito in forma esecutiva da parte del creditore ipotecario di primo grado, essendo intervenuto prima di tale udienza, era certamente da considerarsi tempestivo.

Il Tribunale di Forlì, in sede di merito, con la sentenza impugnata accoglieva la prospettazione della banca opponente, del tutto contraria rispetto a quella del giudice dell'esecuzione. Riteneva, cioè: a) che con l'ordinanza di delega delle operazioni di vendita fosse stato in realtà autorizzato il professionista a tenere davanti a sé l'udienza di cui all'art. 596 c.p.c.; b) che una siffatta delega fosse legittima; c) che, quindi, quella che si sarebbe eventualmente dovuta svolgere davanti al giudice dell'esecuzione (per il caso di contestazioni), non fosse l'udienza per la discussione del piano di riparto di cui all'art. 596 c.p.c., ma esclusivamente l'udienza, a suo avviso avente natura diversa e autonoma rispetto alla prima, per la risoluzione delle controversie insorte in sede di distribuzione ai sensi dell'art. 512 c.p.c.; d) che, di conseguenza, poiché il termine ultimo per la produzione del titolo esecutivo, in base all'art. 566 c.p.c., deve ritenersi coincidere con l'udienza per la discussione del piano di riparto di cui all'art. 596 c.p.c., il deposito del titolo da parte del creditore ipotecario di primo grado doveva ritenersi tardivo, essendo intervenuto dopo che l'udienza in questione si era già tenuta davanti al professionista delegato.

L'opposizione agli atti esecutivi veniva dunque accolta dal Tribunale di Forlì, il quale stabiliva che la banca opposta dovesse essere postergata alla banca opponente (e ai suoi aventi causa) nella distribuzione del ricavato.

Il creditore ipotecario di primo grado (banca opposta postergata) proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, con i quali deduceva, rispettivamente, violazione e falsa applicazione degli artt. 596,591-bis e 598-512 c.p.c.

La questione

Le questioni giuridiche affrontate dalla Suprema Corte possono riassumersi nei seguenti interrogativi: a) se, nel regime dell'espropriazione immobiliare anteriore alle modifiche intervenute nel 2022, la possibilità prevista dall'art. 596 c.p.c. di delegare al professionista incaricato della vendita la formazione del progetto di distribuzione e il suo deposito in cancelleria, comprendesse anche la possibilità che davanti al delegato si tenesse l'udienza prevista dall'art. 596 c.p.c. per la discussione e l'approvazione del riparto stesso e per la formulazione e la valutazione delle eventuali contestazioni sollevate dalle parti in relazione al progetto depositato; b) conseguentemente, in caso di intervento titolato nell'espropriazione immobiliare, laddove al momento dell'intervento non fosse stata prodotta la copia del titolo stesso spedita in forma esecutiva, quale fosse il termine ultimo per provvedere alla relativa produzione.

Le soluzioni giuridiche

I motivi di ricorso proposti, analizzati congiuntamente dalla Cassazione, vengono giudicati fondati.

Il principio dell'impianto argomentativo della decisione in commento muove da una ricognizione della normativa applicabile, ratione temporis, alla fattispecie decisa, risalente all'inizio del 2016.

In particolare, l'art. 596 c.p.c., dedicato alla formazione del progetto di distribuzione, al tempo prevedeva che «Se non si può provvedere a norma dell'art. 510, comma 1, c.p.c. il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione. Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni».

Non ritenendo di aderire alla ricostruzione del Tribunale di Forlì, la Suprema Corte ha chiarito che, in base a tale formulazione dell'art. 596 c.p.c., non può ritenersi consentito lo svolgimento dell'udienza per la discussione del riparto davanti al professionista delegato ma, al più (come in sostanza ritenuto dallo stesso giudice dell'esecuzione), può ritenersi consentito al professionista di svolgere una audizione preventiva delle parti, ai fini della migliore predisposizione del piano di riparto da sottoporre al giudice dell'esecuzione per eventuali variazioni (ai sensi dell'art. 591-bis, n. 12, c.p.c.) e per la sua approvazione, in apposita udienza tenuta davanti a lui ai sensi dell'art. 596 c.p.c.

Le udienze del processo esecutivo, secondo il provvedimento in commento, si possono infatti svolgere (salvo che vi sia una espressa e chiara indicazione normativa contraria) esclusivamente davanti al giudice dell'esecuzione; davanti al professionista delegato le parti possono svolgere determinate attività previste dalla legge come delegabili e possono anche essere sentite le parti, ma in tale ultimo caso non si tratterà di una vera e propria udienza del processo, che consiste in un'attività strettamente giurisdizionale e, come tale, di regola non delegabile.

Ne consegue non solo che l'udienza di cui all'art. 596 c.p.c. poteva svolgersi esclusivamente davanti al giudice dell'esecuzione, ma anche che essa doveva avere luogo in ogni caso.

Ciò chiarito sul piano normativo, la Cassazione si confronta con il contenuto dell'ordinanza di delega pronunciata dal giudice dell'esecuzione, la quale, non essendo stata oggetto di impugnazione, era destinata ad avere effettivo rilievo nel caso di specie: in altri termini, era il modo di procedere all'approvazione del piano di riparto fissato in tale ordinanza - non oggetto di tempestiva opposizione - che doveva essere osservato. Anche secondo tale modus procedendi, però, non era affatto previsto che davanti al professionista delegato si tenesse una vera e propria udienza e, tanto meno, l'udienza di discussione del piano di riparto di cui all'art. 596 c.p.c.: egli, nell'ordinanza di delega, era stato semplicemente autorizzato a sentire le parti in via informale, per rimetterle, in caso di contestazioni, davanti al giudice per lo svolgimento dell'udienza di cui all'art. 596 c.p.c., come avvenuto nella specie.

L'interpretazione dell'ordinanza di delega nel senso fatto proprio dal Tribunale di Forlì - secondo la quale il giudice dell'esecuzione aveva stabilito che fosse il professionista delegato a tenere l'udienza di discussione del progetto di riparto da lui stesso predisposto, ai sensi dell'art. 596 c.p.c., senza peraltro neanche un preventivo esame di quel progetto da parte del giudice delegante -, rappresenta, secondo la Corte, un'evidente forzatura che non solo non trova riscontro nella legge, ma neanche nello stesso contenuto del provvedimento di delega.

Ancora, la Suprema Corte reputa priva di fondamento la distinzione, operata nella decisione impugnata, tra l'udienza per la discussione del progetto di riparto di cui all'art. 596 c.p.c. e quella per la discussione delle controversie distributive di cui all'art. 512 c.p.c., come se si trattasse di due fasi diverse e autonome del processo esecutivo, la prima delegabile al professionista delegato e solo la seconda riservata al giudice dell'esecuzione. Al contrario, emerge chiaramente dalla sistematica codicistica che si tratta di una fase processuale unica: il giudice fissa l'udienza per la discussione del riparto ai sensi dell'art. 596 c.p.c. davanti a lui e, se nel corso di tale udienza sorgono contestazioni, secondo quanto prescrive l'art. 512 c.p.c., le decide con ordinanza impugnabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Non si tratta di due distinte e autonome udienze che individuano due fasi distinte e autonome del processo esecutivo, come parrebbe sostenere il Tribunale di Forlì.

Va escluso, quindi, che si potesse ritenere delegabile al professionista incaricato della vendita lo svolgimento dell'udienza di cui all'art. 596 c.p.c. e considerare quella che si fosse svolta davanti al giudice dell'esecuzione come una udienza distinta, rilevante unicamente ai sensi dell'art. 512 c.p.c. Va del pari escluso che si possa ritenere che l'udienza di cui all'art. 596 c.p.c. potesse avere inizio davanti al delegato e proseguire davanti al giudice dell'esecuzione, in quanto il modus procedendi stabilito dal giudice dell'esecuzione nel suo provvedimento di delega rendeva l'udienza di cui all'art. 596 c.p.c. solo eventuale, ma non ne delegava lo svolgimento (sia pur parziale) al professionista.

La Suprema Corte non ritiene condivisibile neppure l'ulteriore implicito presupposto che sta alla base della ricostruzione in diritto della vicenda accolta dal Tribunale, ossia quello per cui la copia del titolo spedito in forma esecutiva debba sempre essere necessariamente depositata prima dell'inizio dell'udienza per la discussione del piano di riparto di cui all'art 596 c.p.c.: quest'ultimo costituisce, infatti, il termine ultimo per l'intervento dei creditori (ai sensi dell'art. 566 c.p.c.), non anche per la produzione del titolo spedito in forma esecutiva da parte dei creditori già intervenuti. Secondo i principi di diritto affermati nella giurisprudenza di legittimità, cui il provvedimento dà piena continuità, il giudice dell'esecuzione (e lo stesso professionista delegato, se a tanto autorizzato) può ben fissare un termine ai creditori per la produzione in originale dei rispettivi titoli spediti in forma esecutiva (termine che, sebbene non possa dirsi perentorio, va comunque rispettato, salvi impedimenti non imputabili o richieste di proroga motivate anteriori alla scadenza), al fine dell'ordinato svolgimento delle operazioni di predisposizione del riparto (Cass. civ., 27 gennaio 2017, n. 2044). È stato altresì precisato (Cass. civ., 25 maggio 2017, n. 13163) che, ai fini dell'intervento, è sufficiente produrre anche una copia del titolo esecutivo (quindi anche una copia priva della formula esecutiva) e ciò consente comunque l'inclusione del creditore intervenuto nel progetto di distribuzione da discutere, purché l'originale del titolo stesso, munito della formula esecutiva, sia depositato entro l'udienza in cui viene approvato il riparto (non, quindi, necessariamente prima di detta udienza, ma anche nel corso dell'udienza stessa), affermandosi, tra l'altro, testualmente, che “costituisce preciso onere del creditore procedente o del creditore intervenuto titolato provvedere al deposito del titolo esecutivo fatto valere in executivis, e detto titolo deve essere prodotto in originale agli atti della procedura esecutiva, per restare acquisito al fascicolo processuale, quanto meno nel momento in cui essa si conclude con il provvedimento di assegnazione delle somme dovute”.

In base a tali principi di diritto, dunque, i creditori che intervengono nel processo esecutivo possono anche allegare all'intervento una mera copia del titolo esecutivo azionato, ai fini della loro partecipazione al processo e, quindi, anche ai fini della loro inclusione nel piano di riparto da sottoporre a discussione, a meno che non sia loro fissato espressamente un termine diverso e anteriore per la produzione del titolo esecutivo in originale (il che nella specie non risulta sia avvenuto); in mancanza, devono produrre il titolo in originale solo al momento della approvazione del riparto.

Nel caso di specie, l'intervento del creditore ipotecario di primo grado era avvenuto sin dall'inizio sulla base di un contratto di mutuo fondiario rogato da notaio, cioè di un contratto che, come già chiarito, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. costituisce certamente titolo esecutivo. D'altra parte, altrettanto certamente tale intervento non era stato né prospettato e attuato dallo stesso creditore intervenuto, né tanto meno inteso dal giudice dell'esecuzione come intervento non titolato: lo conferma, secondo la Corte, il fatto che né il primo aveva promosso, né il secondo aveva imposto lo svolgimento del procedimento previsto dall'art. 499 c.p.c. per gli interventi dei creditori non muniti di titolo esecutivo.

Osservazioni

Il provvedimento in commento, che ha deciso su una fattispecie regolata, ratione temporis, dalla normativa vigente prima della riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022), offre una stimolante occasione di confronto con la rinnovata disciplina.

Per quanto riguarda le modifiche che hanno interessato la fase della distribuzione del ricavato, l'art. 596 c.p.c. è stato interamente sostituito dalla riforma, allo scopo di ridurre le attività svolte direttamente dal giudice dell'esecuzione e di ampliare quelle delegabili: è possibile infatti assistere a un potenziamento dello strumento della delega mediante una pluralità di interventi fondamentalmente finalizzati ad accrescere i poteri del delegato in sede di distribuzione del ricavato e, più in generale, a rendere più celere ed efficace l'attività del delegato medesimo.

Così, il rinnovato art. 596 c.p.c. disciplina in prima battuta l'ipotesi, da considerare normale, in cui il giudice dell'esecuzione abbia disposto la delega delle operazioni di vendita.

In tal caso, l'organo incaricato della formazione del progetto di distribuzione viene individuato nel professionista delegato, che dovrà provvedervi secondo le direttive impartite dal giudice dell'esecuzione.

Il progetto di distribuzione dovrà poi essere trasmesso al giudice dell'esecuzione, e non più depositato in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, in vista della fissazione dell'udienza per la loro audizione: sarà infatti il giudice dell'esecuzione, entro dieci giorni dal deposito del progetto, esaminato lo stesso e apportate le eventuali variazioni, a disporne il deposito nel fascicolo della procedura affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore e a disporne la comunicazione al professionista delegato.

Dopodiché, il professionista delegato è tenuto a fissare innanzi a sé entro trenta giorni l'audizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione, con l'accortezza di garantire che tra la comunicazione dell'invito e la data della comparizione intercorrano almeno dieci giorni.

Solamente nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione non disponga la delega, in osservanza dell'art. 591-bis, comma 2,  c.p.c., sarà il giudice dell'esecuzione stesso a provvedere alla formazione del progetto di distribuzione, al suo deposito in cancelleria e alla fissazione dell'udienza di audizione delle parti nel rispetto del termine anzidetto.

La nuova formulazione dell'art. 596 c.p.c. viene valorizzata dalla Suprema Corte a ulteriore conforto della conclusione raggiunta dal provvedimento in epigrafe, nella misura in cui tale norma espressamente prevede che il professionista delegato possa fissare davanti a sé l'audizione delle parti per la discussione del progetto di distribuzione. Ciò significherebbe, evidentemente, che: a) non è affatto prevista una “udienza” in senso tecnico che si possa svolgere davanti al professionista delegato, in quanto il testo della disposizione prevede esclusivamente l'audizione delle parti davanti a quest'ultimo; b) si consente, comunque, la discussione del progetto di riparto davanti al delegato solo a seguito di una preventiva interlocuzione con il giudice dell'esecuzione, dovendovi essere, infatti, una prima predisposizione del progetto da parte del delegato, da inviare al giudice dell'esecuzione, che vi apporta le eventuali modifiche ritenute opportune e necessarie e ne dispone il deposito in cancelleria perché possa essere consultato dalle parti; solo dopo l'intervento del giudice dell'esecuzione ai fini della definitiva formazione del progetto è, quindi, possibile la sua discussione davanti al delegato (peraltro in una audizione che non viene affatto definita come “udienza” del processo esecutivo). Neanche nel nuovo regime è, dunque, previsto che davanti al delegato si possa discutere, in una formale udienza del processo esecutivo, un progetto di riparto ancora non esaminato e quindi definitivamente formato dal giudice dell'esecuzione, come invece ha ritenuto possibile il Tribunale di Forlì.

Riferimenti

Sulle specifiche questioni si rinvia, oltre alla giurisprudenza citata nel testo, a:

Baroncini, Espropriazione forzata immobiliare: le novità nella Riforma del processo civile (d.lgs. n. 149/2022), in www.giustiziacivile.com , 5 gennaio 2023;

Fabiani, Piccolo, Le modifiche in tema di esecuzione forzata di cui alla legge di riforma (n. 206/2021) della giustizia civile. Note a prima lettura, in www.giustiziainsieme.it, 4 febbraio 2022;

Farina, L'ultima sistemazione dell'esecuzione forzata: una prima lettura della nuova normativa, in REF, 2022, 1119 ss.;

Farina, Riforma processo civile: espropriazione forzata, in www.ilprocessocivile.it , 1° dicembre 2021;

Giorgetti, L'espropriazione immobiliare riformata, in Immobili & proprietà, 2022, 223 ss.; Pilloni, L'esecuzione forzata nell'epoca della riforma perenne: le innovazioni prospettate dalla legge delega n. 206/2021, in www.judicium.it , 2022; Tedoldi, La riforma dell'esecuzione forzata: le novità del D.Lgs. n. 149/2022, in www.giustiziainsieme.it , 25 gennaio 2023;Tedoldi, Misure urgenti e delega in materia di esecuzione forzata (legge 206 del 2021) – Parte II, in www.giustiziainsieme.it , 26 aprile 2022.

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