Ancora sul patto parasociale contenente un’opzione put

La Redazione
08 Gennaio 2024

Il Tribunale di Catanzaro ribadisce i principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito sulla compatibilità di un patto parasociale contenente un'opzione put e i principi generali dell'ordinamento, con particolare riferimento ai limiti all'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c. e al divieto di patto leonino di cui all'art. 2265 c.c.

È lecito e non viola il divieto di patto leonino, ex art. 2265 c.c., il patto parasociale contenenti l'esercizio di opzione put a prezzo preconcordato: in esso si registra, infatti, ad un'assoluta indifferenza della società alle vicende giuridiche che si attuano in conseguenza dell'esercizio di essa, le quali restano neutrali ai fini della realizzazione della causa societaria, già per la presenza di elementi negoziali idonei a condizionare il potere di ritrasferimento a circostanze varie, capaci di orientare la scelta dell'oblato nel senso della vendita, ma anche della permanenza in società; onde non ne viene integrata l'esclusione da ogni partecipazione assoluta e costante dalle perdite. Lo schema causale dell'operazione complessiva non reca, dunque, neppure insiti in sé i rischi che sono tradizionalmente ricondotti al divieto di patto leonino.

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