Sospensione e scioglimento dei contratti bancari di finanziamento nel concordato preventivo
08 Gennaio 2024
La massima L'art 97, comma 14, CCII definisce gli estremi di un istituto del tutto iscritto in una dimensione di assoluta eccezionalità, come tale non logicamente (id est, analogicamente) estensibile al di fuori dei suoi presupposti fondativi, quali costituiti espressamente dalla formulazione del piano e della proposta (art 97, comma 2°). Il caso Con la pronuncia in esame, il Tribunale di Modena esamina un'istanza di sospensione di tre contratti bancari (finanziamento per anticipi all'esportazione, anticipo all'esportazione e finanziamento all'esportazione) presentata da una società che aveva depositato domanda exartt. 40 e 44 CCII, con riserva di presentazione della proposta e del piano di concordato. La difesa della società ha argomentato la presentazione dell'istanza di sospensione dei contratti sostenendo, sostanzialmente, la possibilità di estendere in via analogica la norma relativa allo scioglimento dei contratti di finanziamento bancario (art. 97, comma 14, CCII) anche alle ipotesi di sospensione conseguente al deposito della domanda con riserva. La questione Secondo la regola generale prevista dall'art. 97 CCII, i contratti pendenti alla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo proseguono, salva la facoltà del debitore di richiedere la sospensione, ovvero lo scioglimento, laddove la prosecuzione non sia coerente con le previsioni del piano, né funzionale alla sua esecuzione (cfr. art. 97, comma 1, CCII). È bene ricordare che per contratti pendenti – in generale – si intendono i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato. Nel CCII è precisato che, mentre la sospensione può essere chiesta anche a fronte del deposito della domanda “con riserva”, l'istanza di scioglimento presuppone la presentazione del piano e della proposta di concordato (cfr. art. 97, comma 2, CCII). Tale diversa regolamentazione trova fondamento nella particolare incisività dello scioglimento del contratto e dei suoi effetti, in ragione della quale viene richiesto il previo deposito della proposta e del piano di concordato. Con riguardo ai contratti di finanziamento bancari, nella disciplina della Legge fallimentare la questione della pendenza o meno dei medesimi e, dunque, dell'applicabilità o meno della relativa normativa, ha dato adito a varie interpretazioni giurisprudenziali. Il tema viene in particolare rilievo allorché, in forza di contratti di finanziamento quali le anticipazioni bancarie, la banca trattenga le somme riscosse dai terzi debitori e le ponga in compensazione con i crediti vantati nei confronti della società finanziata. L'art. 97, comma 14, CCIIappresta ora una regolamentazione ad hoc per lo scioglimento dei contratti bancari pendenti, prevedendo – anche a chiarimento della questione circa la pendenza del contratto – che “Nel contratto di finanziamento bancario costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata”. Risulta così chiarito che, nel rapporto sinallagmatico tra finanziato e finanziatore, l'erogazione dell'importo anticipato non esaurisce le obbligazioni a carico di quest'ultimo; dunque, sintantoché l'attività di riscossione non sia stata ultimata, il contratto tra le parti rimane pendente. Oltre a tale aspetto, di per sé già rilevante e innovativo rispetto al dettato della Legge fallimentare, occorre sottolineare l'indicazione che il Codice della crisi riporta sempre al comma 14 dell'art. 97: “In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all'articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6”. Viene così esplicitato un lasso di tempo all'interno del quale il finanziatore ha titolo per trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori, sottostanti il rapporto commerciale con soggetto finanziario e oggetto di anticipazione. Secondo il tenore letterale della norma, la banca ha infatti titolo per trattenere le somme relative alle anticipazioni “effettuate” nel lasso di tempo in questione. Non è da escludersi a priori anche una diversa lettura della norma, improntata al concreto svolgersi del rapporto tra la banca e l'impresa, che valorizzi non tanto le singole anticipazioni effettuate nel periodo di tempo delimitato dalla norma, quanto il loro complessivo ammontare, che potrebbe essere considerato quale “importo massimo” trattenibile dalla banca. In altri termini, potrebbe verificarsi il caso in cui la banca intenda trattenere somme relative ad anticipazioni anche anteriori al periodo in questione, purché complessivamente non eccedenti l'”importo massimo” relativo alle anticipazioni effettuate nel predetto periodo. La soluzione giuridica Il Tribunale rileva che la norma ex art. 97, comma 14, CCII cerca un punto di equilibrio tra gli interessi contrapposti della società e del finanziatore, mediante l'individuazione di un arco temporale ritenuto coerente con la normale operatività del rapporto, laddove invece, per le operazioni risalenti a un periodo anteriore, si avrebbe un effetto di “cristallizzazione”. L'intento del legislatore è rinvenibile nell'evitare che, tramite il ricorso all'anticipazione bancaria nell'imminenza del deposito della domanda “con riserva”, il debitore possa “generare cassa” senza consentire alla banca di poter invocare una forma di ristoro per le somme anticipate; in tale ipotesi, infatti, si creerebbe una distorsione dell'istituto dell'anticipazione bancaria, che così si tradurrebbe in una forma di finanziamento a favore della procedura di concordato e a discapito della banca, creditore chirografario (salvo, evidentemente, la sussistenza di garanzie fornite da terzi soggetti). Il Tribunale, ritenuta l'assoluta eccezionalità della disciplina prevista per lo scioglimento del contratto di finanziamento bancario, rigetta dunque l'istanza della società, ritenendo l'art. 97, comma 14, CCII non estensibile in via analogica. In conclusione L'art. 97, comma 14, CCII individua le condizioni per cui il contratto di finanziamento bancario possa considerarsi “pendente”. L'equilibrio tra i contrapposti interessi della società e della banca finanziatrice viene oggi individuato nella delimitazione di un orizzonte temporale entro cui alla banca viene concessa la possibilità di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori del soggetto finanziato fino al rimborso delle anticipazioni effettuate. Non sono da escludersi possibili interpretazioni della norma che valorizzino, in luogo delle singole anticipazioni effettuate nell'orizzonte temporale, le somme effettivamente trattenibili dalla banca nel predetto orizzonte temporale. |