La distanza minima tra costruzioni può essere derogata solo con apposito piano particolareggiato

La Redazione
08 Gennaio 2024

Agli effetti dell’art. 9, comma 3, del d.m. n. 1444 del 1968, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi di tale norma soltanto a condizione che sia stato approvato un apposito piano particolareggiato o di lottizzazione esteso alla intera zona, finalizzato a rendere esecutive le previsioni dello strumento urbanistico generale.

La Corte d'Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza di prime cure con cui era stata accolta la domanda attorea di condanna alla demolizione o all'arretramento di alcuni fabbricati eretti dal convenuto in violazione della distanza minima di 10 metri da pareti finestrate di altri edifici. I giudici di merito hanno infatti rilevato che i fabbricati oggetto di contesa erano stati realizzati in una zona per la quale le n.t.a. comunali prevedevano distanze inferiori ex art. 9 d.m. n. 1444/1968.

Il soccombente ha proposto ricorso in Cassazione, senza però avere successo.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità, in tema di distanze tra costruzioni, l'art. 9, comma 2, d.m. n. 1444/1968, emanato su delega dell'art. 41-quinquies l. n. 1150/1942 (c.d. legge urbanistica), aggiunto dall'art. 17 l. n. 765/1967, ha efficacia di legge dello Stato, «sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica» (Cass. civ. sez. Unite n. 14953/2011).

Inutile inoltre per il ricorrente sostenere che fosse integrata l'ipotesi derogatoria contemplata dall'ultimo comma dell'art. 9 d.m. n. 1444/1968, che consente ai comuni di prescrivere distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale ove le costruzioni siano incluse nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione.

Precisa, infatti, la Corte che la disposizione invocata riguarda soltanto le distanze tra costruzioni insistenti su fondi inclusi in un unico piano particolareggiato o per costruzioni entrambe facenti parte della medesima lottizzazione convenzionata, circostanza non riscontrata nel caso di specie.

La Corte conclude dunque affermando il principio di diritto secondo cui «agli effetti dell'art. 9, comma 3, d.m. n. 1444/1968, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi di tale norma soltanto a condizione che sia stato approvato un apposito piano particolareggiato o di lottizzazione esteso alla intera zona, finalizzato a rendere esecutive le previsioni dello strumento urbanistico generale, contenente le disposizioni planivolumetriche degli edifici previsti nella medesima zona e avente ad oggetto la realizzazione contestuale di "gruppi di edifici", e cioè di una pluralità di nuovi febbricati, rimanendo perciò estranea a tale fattispecie l'ipotesi della realizzazione di un unico nuovo fabbricato che si sia inserito nel contesto di un isolato già edificato».

Fonte: dirittoegiustizia.it

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