Sui limiti di accesso alla composizione negoziata

La Redazione
09 Gennaio 2024

Il Tribunale di Roma, discostandosi dall'orientamento di merito prevalente, afferma che nell’art. 25-quinquies CCII il Legislatore fa riferimento a qualsiasi ipotesi di ricorso ex art. 40 CCII, ivi compreso quello per l’apertura della liquidazione giudiziale depositato dai creditori. 

Nell'ambito di un'istanza per la nomina dell'esperto ex art. 17 CCII, il tribunale di Roma rigetta la richiesta di applicazione delle misure di protezione ex art. 18 CCII in forza – ex art. 25-quinquies CCII – della pendenza di un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale introdotto ai sensi dell'art. 40 CCII da alcuni creditori.

La reclamante contestava la non corretta interpretazione dell'art. 25-quinquies CCII in quanto a suo parere riferibile alle sole ipotesi di domanda introdotta dall'imprenditore.

Afferma il Collegio:

“Invero il tenore letterale dell'art. 25-quinquies CCII non lascia adito a dubbi interpretativi laddove prevede espressamente che l'istanza di cui all'art. 17 non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'art. 40 così operando un generico riferimento a tutte le ipotesi di ricorsi per l'introduzione di strumenti di composizione della crisi e dell'insolvenza ovvero di accertamento dello stato di insolvenza nell'ambito del quale sono certamente ricompresi quelli per l'apertura della liquidazione giudiziale”.

Queste conclusioni non sono contraddette né da quanto prescritto dall'art. 17, comma 3, lett. d), CCII, né dal testo del secondo paragrafo dell'art. 25-quinquies CCIII laddove recita “L'istanza non può essere altresì presentata nel caso in cui l'imprenditore, nei quattro mesi precedenti l'istanza medesima, abbia rinunciato alle domande indicate nel primo periodo” in quanto appare chiaro, a parere del Collegio, che “trattasi di una estensione (in questo caso limitata alla sola ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto dall'imprenditore) del limite (più ampio) imposto dal primo comma”.

Il Tribunale, prendendo atto della novità della materia, rigetta il reclamo e conferma il decreto impugnato.

In senso difforme: Trib. Trani, sez. civ., 30 settembre 2023, G. Rana; Trib. Torre Annunziata, sez. III, 20 luglio 2023, G. Magliulo; Trib. Bologna, sez. IV, 23 giugno 2023, G. Mirabelli.

In senso conforme, si legga Trib. Palermo, sez. IV, 22 maggio 2023, G. Rubino.

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