Provvedimenti cautelari e arbitrato nella riforma Cartabia
10 Gennaio 2024
Il quesito pone un problema di notevole rilevanza, soprattutto derivante dalla formulazione del nuovo art. 818 c.p.c., ove si afferma l'esclusività del potere cautelare in capo all'organismo arbitrale. Infatti, nella precedente versione il detto articolo così stabiliva: «Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge». Con la nuova formulazione il tenore dell'art. 818 c.p.c. è il seguente: «Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale. La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva. Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'articolo 669-quinquies». Il potere cautelare in capo agli arbitri deriva, oggi, come si evince dalla norma novellata, da un atto di volontà delle parti «compromesse» in arbitrato le quali dovranno attribuire tale facoltà all'organismo arbitrale. Senza poterci qui occupare della reclamabilità e dell'attuazione dei provvedimenti cautelari, come regolata dai successivi articoli novellati, qui basti sottolineare il fatto che il potere cautelare si basa su di un atto di volontà delle parti coinvolte nel procedimento arbitrale. Date tutte queste premesse ci si deve interrogare sulla portata della «esclusività» della competenza arbitrale in materia cautelare. In assenza di pronunce specifiche note sul punto, si deve ritenere che l'esclusività si debba inquadrare, appunto, nell'ambito del procedimento arbitrale e delle parti che vi partecipano; ciò si può affermare se solamente si pensi al fatto che il potere cautelare (come quello arbitrale in generale) si base pur sempre su di un atto di volontà delle parti che partecipano al procedimento arbitrale stesso, atto di volontà che non potrà mai aver effetto nei confronti di soggetti terzi. Infatti, l'organismo arbitrale, a differenza dell'amministrazione della giustizia, non ha potere generale in materia giurisdizionale, ma limita il suo ambito operativo, appunto, ove chiamato ad operare e per i soggetti che ne sono coinvolti. Pertanto, a parere di chi scrive, nel caso in cui, essendocene i presupposti, sia richiesta l'emissione di un provvedimento cautelare diretto ad incidere anche sulla sfera giuridica di un soggetto estraneo al procedimento arbitrale, si dovrà per forza ritenere che l'esclusività della competenza arbitrale in materia cautelare ceda il passo alla competenza del giudice ordinario. |