Procedure concorsuali e ICI: il fallito è soggetto passivo d’imposta

La Redazione
11 Gennaio 2024

In caso di mancata vendita dell’immobile soggetto a fallimento o a procedura coatta amministrativa, l’obbligazione di pagamento dell’ICI, relativa al periodo di pendenza della procedura concorsuale, grava sul fallito che ne riacquista la proprietà.

In applicazione di tale principio, i giudici della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia hanno ribadito che gli immobili compresi nel fallimento o nella procedura coatta amministrativa non sono esenti da ICI: difatti, ai sensi dell'art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504/1992, l'imposta è dovuta per ciascun anno di durata della procedura concorsuale, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, dal prezzo ricavato dalla vendita.

Pertanto, nel caso in esame, i giudici hanno ritenuto legittimo l'atto impugnato, limitatamente al recupero della sola imposta a carico del fallito rientrato in bonis nella proprietà dell'immobile, non essendoci stata alcuna vendita del bene.

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