Mancata notifica del titolo esecutivo e opposizione agli atti esecutivi

11 Gennaio 2024

La Corte di cassazione è stata investita della questione relativa all’individuazione dei presupposti e delle condizioni per potere addurre a fondamento di un’opposizione agli atti esecutivi la violazione di norme processuali, tenuto conto dei principi generali in tema di nullità degli atti del processo esecutivo per inosservanza delle prescrizioni riguardanti la forma degli stessi.

Massima

Alla regola per cui è di norma inammissibile la censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, ove non si prospettino anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per l'esito del processo, fa eccezione il caso in cui la violazione abbia in modo evidente reso impossibile l'estrinsecazione del diritto di difesa in relazione alle peculiarità del processo. Pertanto, essendo rivolta la notificazione del titolo in forma esecutiva – nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022 – a rendere edotto il suo destinatario dell'intenzione del notificante di azionare il titolo in un futuro processo esecutivo, a tutela del pregiudizio di immediata evidenza (e quindi non bisognevole di specifica allegazione) del diritto di difesa anteriore all'instaurazione del processo esecutivo e consistente nella facoltà di evitare l'esecuzione presupposta da quella notificazione, occorre che al destinatario della notifica sia chiaro che questa avviene al fine di preannunciare l'esecuzione da parte del soggetto che la minaccia; di conseguenza, la notificazione di quel titolo eseguita in forma esecutiva a istanza di un concreditore, dalla quale non si evinca in modo univoco la volontà anche di un altro concreditore di azionarlo, non è idonea a esonerare quest'ultimo da una separata notificazione del titolo stesso anteriormente al precetto, in mancanza della quale detto precetto è nullo.

Il caso

A seguito della pronuncia di una sentenza recante condanna del debitore al pagamento di somme in favore di più persone, una di queste notificava il titolo esecutivo e il precetto, minacciando l'avvio dell'esecuzione forzata.

Successivamente, a istanza di un altro dei soggetti beneficiari della statuizione di condanna, veniva effettuata la notifica di un secondo atto di precetto, senza che, tuttavia, la stessa fosse stata preceduta o accompagnata da quella della sentenza spedita in forma esecutiva a opera del medesimo soggetto.

Per questo motivo, il debitore intimato proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il precetto da ultimo notificatogli, lamentando la violazione dell'art. 479 c.p.c.

Il Tribunale di Brindisi respingeva l'opposizione, ritenendo che la notifica del titolo esecutivo eseguita dal creditore che aveva notificato il primo precetto dovesse reputarsi idonea anche ai fini della validità del secondo.

La sentenza di rigetto veniva impugnata con ricorso per cassazione.

La questione

La Corte di cassazione è stata investita della questione relativa all’individuazione dei presupposti e delle condizioni per potere addurre a fondamento di un’opposizione agli atti esecutivi la violazione di norme processuali, tenuto conto dei principi generali in tema di nullità degli atti del processo esecutivo per inosservanza delle prescrizioni riguardanti la forma degli stessi.

Le soluzioni giuridiche 

Con l’ordinanza che si annota, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata, rilevando che: 1) in linea generale, è inammissibile la denuncia della violazione di norme processuali quando non sia accompagnata dall’indicazione del pregiudizio dalla stessa arrecato al diritto di difesa, ovvero quando l’atto viziato abbia comunque raggiunto il suo scopo; 2) la regola vale anche nell’ambito del processo esecutivo, dovendosi reputare precluso al debitore opponente lamentare l’irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio essa abbia cagionato; 3) questa regola, tuttavia, va declinata diversamente, a seconda del tipo di violazione denunciata e della finalità dell’atto cui il vizio accede, sicché l’onere di allegare e dimostrare lo specifico pregiudizio subito viene meno quando si sia determinata, con immediata e assoluta evidenza, la concreta e definitiva lesione del diritto di difesa del debitore esecutato; 4) ciò accade non solo quando la notifica del precetto sia nulla, ma pure quando essa non sia stata preceduta o accompagnata dalla notifica del titolo esecutivo prescritta dall’art. 479 c.p.c., giacché il destinatario dell’intimazione non è messo nelle condizioni di conoscere l’intenzione di agire esecutivamente nei suoi confronti, essendogli così impedito di valutare se adempiere spontaneamente al comando impartito dal titolo esecutivo o resistere alle pretese ivi consacrate.

Osservazioni

La sentenza che si annota appunta la propria attenzione sulle condizioni di ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, sotto il profilo degli oneri di allegazione e di prova gravanti sul debitore esecutato che lamenti la violazione di regole inerenti alla forma degli atti del processo esecutivo.

Si tratta di questione su cui esplica un decisivo rilievo il principio – di carattere generale – in base al quale l'inosservanza di norme di carattere processuale non assume rilievo se non ne sia derivata una concreta e specifica lesione dei diritti che la prescrizione intende salvaguardare, ovvero se l'atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo, giacché la facoltà di denunciare vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma è diretta a garantire l'eliminazione del pregiudizio così arrecato al diritto di difesa della parte.

L'opposizione agli atti esecutivi, infatti, rappresenta lo strumento mediante il quale contestare la regolarità formale degli atti del processo esecutivo e, dunque, verificarne la legalità.

Sebbene, dunque, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. sia apprestata al fine di eliminare o modificare gli atti che, non rispettando i requisiti di forma o di sostanza prescritti dalla legge, sono per ciò stesso viziati, la giurisprudenza si è consolidata nel senso che l'opponente deve fornire prova del fatto che il vizio contestato abbia effettivamente e concretamente leso un suo interesse sostanziale.

Così, è stato ripetutamente affermato che deve reputarsi inammissibile la censura con cui, lamentandosi l'erronea applicazione della regola processuale, non siano prospettate anche le ragioni per le quali la stessa abbia comportato, per chi se ne duole, una lesione del diritto di difesa o un altro pregiudizio.

Dovendo, quindi, la parte che intenda denunciare la violazione di regole processuali allegare – e, in caso di contestazione, provare – il pregiudizio che ne sia in concreto derivato al suo diritto di difesa, assurgendo ciò a requisito di ammissibilità della doglianza, l'opponente avrà l'onere di dimostrare la sussistenza della condizione di ammissibilità della censura, ossia di specificare il pregiudizio arrecatogli.

Questa regola, calata nell'ambito del processo esecutivo, va correlata alla ricostruzione di quest'ultimo come successione di subprocedimenti, ossia di serie autonome di atti culminanti nell'emanazione di distinti provvedimenti successivi, cui è tendenzialmente estranea la regola della propagazione delle nullità processuali recata dall'art. 159 c.p.c. per l'ordinario processo di cognizione (che, a differenza di quello esecutivo, si presenta come una sequenza continua di atti finalizzati alla pronuncia di un unico provvedimento finale): alla pluralità di fasi e alla loro reciproca autonomia corrisponde la definitività del provvedimento che conclude ciascuna di esse (e che si pone come presupposto dell'avvio della fase successiva), una volta che abbia avuto esecuzione, salvo che sia stato dichiarato nullo a seguito di rituale opposizione agli atti esecutivi.

Di conseguenza, una volta conclusasi una fase del processo esecutivo, i vizi che si fossero manifestati nel corso di essa e che non siano stati tempestivamente denunciati o rilevati in via officiosa (in quanto possibile) restano definitivamente sanati, non potendo più essere fatti valere per denunciare l'invalidità degli atti posti in essere nella fase successiva.

In questo modo, il rimedio impugnatorio previsto dall'art. 617 c.p.c. sconta un triplice limite:

  • in primo luogo, l'opposizione dev'essere proposta nel termine perentorio (di venti giorni) previsto dal legislatore;
  • in secondo luogo, l'opposizione deve comunque essere diretta contro un atto che si colloca nella fase del processo esecutivo in corso, non potendo attingere quelli compiuti in una fase precedente che si sia già conclusa e che non siano stati tempestivamente opposti;
  • in terzo luogo, l'opposizione dev'essere comunque sorretta da un interesse giuridicamente rilevante, che non è ravvisabile quando sia denunciata la mera inosservanza delle prescrizioni dettate dalla legge processuale, senza che sia allegato (e, all'occorrenza, provato) un concreto e specifico pregiudizio del diritto che la norma violata mira a proteggere e a salvaguardare, salvo che non risulti immediatamente evidente l'impossibilità per l'atto viziato di raggiungere lo scopo prefisso dall'ordinamento, ovvero l'irrimediabile e definitiva preclusione al conseguimento della specifica finalità sottesa alla norma che detta la prescrizione formale.

Così, per esempio, è stato affermato che l'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina un'irregolarità formale denunciabile nelle forme e nei termini previsti dall'art. 617 c.p.c., ma il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato (in questi termini, per esempio, Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 2019, n. 3967).

In realtà, non sono mancate, anche di recente, pronunce che, adottando un approccio meno rigoroso, hanno affermato che tutte le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale a esso preliminare – e, in particolare, la necessità che il pignoramento sia preceduto dalla notificazione dell'atto di precetto e che quest'ultima, a propria volta, sia preceduta dalla (o, quantomeno, avvenga contestualmente alla) notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore – sono imposte specificamente ed espressamente dalla legge, sicché la loro mancata osservanza può essere fatta valere dal debitore con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di un diverso e specifico pregiudizio, ulteriore rispetto a quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state correttamente rispettate (così Cass. civ., sez. VI, 9 novembre 2021, n. 32838); oppure che il debitore ha interesse a contestare, mediante l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., la regolarità del procedimento di vendita e il conseguente decreto di trasferimento, qualora siano state violate le disposizioni – fissate dalla legge o nell'avviso di vendita – che lo disciplinano, a prescindere dalla dimostrazione della possibilità, o addirittura della probabilità, che da un nuovo esperimento di vendita si ricavi un prezzo più elevato, ovvero, comunque, dall'allegazione e prova di un altro particolare e specifico pregiudizio (così Cass. civ., sez. III, 6 dicembre 2022, n. 35867).

A questo proposito, la sentenza che si annota precisa che il principio generale applicato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di opposizione agli atti esecutivi va declinato in funzione del vizio concretamente denunciato e della tipologia di atto che ne è interessato, nel senso che l'onere di dimostrare il pregiudizio – diverso e ulteriore rispetto alla mera inosservanza delle norme sulla forma degli atti processuali – arrecato dalla lamentata violazione viene meno quando siano state soppresse, con immediata e assoluta evidenza, facoltà ineliminabili riconosciute alla parte opponente.

Nel caso di specie, dunque, poiché il titolo esecutivo era sì stato notificato al debitore esecutato, ma da un creditore diverso da quello che poi aveva minacciato – con l'atto di precetto opposto – l'avvio in suo danno dell'espropriazione forzata, l'impossibilità di avere effettiva consapevolezza (conseguibile solo per effetto della notifica prescritta dall'art. 479 c.p.c.) del fatto che pure un altro soggetto intendeva avvalersi di quel medesimo titolo esecutivo costituiva, secondo i giudici di legittimità, quel pregiudizio autoevidente che rendeva senz'altro ammissibile l'opposizione: il debitore, infatti, si era vista preclusa la facoltà di valutare se adempiere spontaneamente al comando giudiziale per evitare il processo esecutivo oppure resistere alla pretesa di quello specifico creditore consacrata nel medesimo titolo esecutivo.

In definitiva, seguendo l'impostazione fatta propria dalla sentenza annotata (e ribadita, in fattispecie omologhe, nelle ordinanze n. 27424 e 27427 del 26 settembre 2023), non vi sono, in realtà, ipotesi nelle quali non è necessario, per considerare ammissibile l'opposizione agli atti esecutivi, che la violazione formale abbia determinato una concreta ed effettiva lesione dei diritti dell'opponente, ma si tratta piuttosto di discernere i casi nei quali un simile pregiudizio non risulta prima facie evidente (sicché esso andrà puntualmente allegato e, se contestato, provato) da quelli nei quali, al contrario, tale pregiudizio è sostanzialmente in re ipsa (con la conseguenza che l'opponente sarà sgravato dai predetti oneri).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.