Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie agrarie

La Redazione
11 Gennaio 2024

Le controversie agrarie devono essere precedute da un tentativo di conciliazione avanti l’Ufficio Regionale territoriale competente ai sensi dell’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 150/2011. Il Tribunale esamina la portata applicativa del citato art. 11 del d.lgs. n. 150/2011, che riproduce senza modifiche di rilievo il previgente art. 46 della l. n. 203/1982. 

ll tentativo obbligatorio di conciliazione previsto in caso di controversie agrarie, non esige una perfetta corrispondenza tra la richiesta a fini conciliativi e la domanda giudiziale, risultando sufficiente la puntuale individuazione, nella sede amministrativa, dei fatti costitutivi della pretesa che può anche essere avanzata, in sede giurisdizionale, con differenti conclusioni, sempreché ciò tuttavia non determini l’alterazione dell’oggetto sostanziale dell’azione oppure l’introduzione di nuovi temi di indagine idonei a sconvolgere la difesa della controparte.

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