La nuova Legge Finanziaria dispone che l’Agenzia delle entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal c.d. “Superbonus”, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni.
La Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) interviene sui controlli dell'Agenzia dell'Entrate in merito alla corretta presentazione, quando dovuta, della dichiarazione di variazione catastale per interventi Superbonus
In particolare, l'art. 1, commi 86 e 87, della l. n. 213/2023autorizza l'Agenzia delle Entrate alla verifica, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal c.d. Superbonus, della presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite dell'immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.
Nella relazione illustrativa, il Governo rammenta che l'articolo 119 del d.l. n. 34/2020, (Decreto Rilancio), ha previsto nuove disposizioni agevolative in merito agli interventi in àmbito di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici, delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, nonché di abbattimento delle barriere architettoniche (c.d. Superbonus). Tali interventi “potrebbero” avere effetti positivi, oltre che sul valore di mercato delle unità immobiliari interessate, anche sulle loro capacità di reddito, con possibili ripercussioni sulla rendita catastale accertata negli atti del catasto dei fabbricati.
Premesso ciò, con le nuove disposizioni, il Fisco potrà:
verificare se presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all'art, 1, commi 1 e 2, del decreto del ministro delle finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all'articolo 119 del d.l. n. 34/2020 (Superbonus). Tale verifica deve essere condotta sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati;
nei casi oggetto di verifica per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l'Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della Legge di stabilità 2015 (art. 1, commi da 634 a 636, della l. 190/2014,). Trattasi di comunicazione relativa a elementi e informazioni in possesso dell'amministrazione riferibili al contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti.
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