Gli organismi di formazione
L'art. 5-bis del d.lgs. 545/92 inserito dall' art.1 della legge 130/22 di riforma del contenzioso tributario ha previsto una formazione “continua” obbligatoria per i giudici e magistrati tributari, cioè i neo magistrati a tempo pieno reclutati ex novo per concorso pubblico (oltre i “transitanti” pro quota dal vecchio ordinamento) nonchè gli attuali giudici onorari che continueranno ad esercitare le funzioni part time in via non esclusiva fino ad esaurimento dei limiti di età che l'ultimo decalage inserito nel decreto “milleproroghe” del 2024 ha ripartito negli anni sino al 2029.
La formazione professionale è passaggio indispensabile per garantire un efficace aggiornamento del corpo giudiziario con gli approfondimenti scientifici e professionali necessari a svolgere le funzioni con la massima competenza soprattutto in ambito tributario che si basa su una multidisciplinarietà di fondo e su provenienze diversificate che necessitano di sistemi adeguati di formazione e di preparazione specialistica nell'evolversi delle scienze giuridiche e delle tecnologie informatiche.
Ebbene la norma citata affida questa missione al Consiglio di Presidenza chiamato a definire con proprio regolamento criteri e modalità volti ad assicurare, con cadenza periodica, una formazione permanente per l'aggiornamento professionale dei giudici, attraverso la frequenza di corsi di carattere teorico-pratico da tenere, previa apposita convenzione, anche presso università accreditate ex d.lgs. 19/2012.
Infatti, tra le attribuzioni proprie del Consiglio l'art. 24 lett. h) del d.lgs. 545/92 annovera esclusivamente in capo all'organo di autogoverno l'aggiornamento professionale dei giudici compresa l'organizzazione di corsi di formazione in sede contrale e decentrata secondo un programma annuale oggetto di mera comunicazione al MEF.
Il riservare la scelta delle materie di studio e l'organizzazione didattica generale al CPGT in un contesto di effettiva autonomia non sembra peraltro abbia trovato piena rispondenza nelle realtà normativa più recente.
Già l'art. 41 del d.lgs. 545/92 prevedeva corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola centrale tributaria (poi Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze-SSEF) di intesa con la Direzione centrale dell'Amministrazione (ed il Consiglio) in un certo senso offuscando - con l'intervento attivo di organi di dipendenza funzionale dal MEF - quella “terzietà” che deve contrassegnare anche la cultura giuridica che si riversa nel bagaglio di apprendimento dei discenti.
La legge 112/2023 in sede di conversione del d.l. n. 75/2023 ha opportunamente abolito tale ultima disposizione ma - pur confermando la regola dell'affidamento formativo al Consiglio nella scelta dei criteri e delle modalità di attuazione - ha comunque rimesso la organizzazione generale dei corsi di apprendimento -in principalità - alla SNA (Scuola nazionale dell'amministrazione (accorpante dal 2014 come proprio dipartimento il SSEF) sotto la vigilanza dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; subordinatamente alle Università accreditate.
L'istituto di formazione e selezione del personale della Pubblica Amministrazione viene dunque prescelto in prima battuta (e con precedenza persino sugli stessi Istituti universitari) quale organo deputato a istruire anche il corpo giudiziario (pur in corsi distinti rispetto a quelli destinati all'AF) venendo in qualche modo declassato il ruolo Consiglio nelle concrete scelte di gestione ed amministrazione riservate infine alla supervisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri cui spetta il controllo sulla Giustizia Tributaria [la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza sulle Corti ed ha iniziativa disciplinare (ex artt. 29 e 16 d.lgs. 545/92)].
Meglio sarebbe stato affidare la formazione continua e l'aggiornamento (anche per i nuovi magistrati tirocinanti) a un soggetto totalmente indipendente e dotato di autonomia organizzativa ed economica, come già avviene per magistratura ordinaria (e amministrativa) ricalcando il modello della Scuola Superiore della Magistratura - SSM che è - come noto - ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con piena autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, cui spetta , in stretta collaborazione con il CSM, la formazione di tutti gli appartenenti all'Ordine Giudiziario.