L’onere della prova nei giudizi di modifica delle condizioni di separazione e divorzio

12 Gennaio 2024

La parte che formula domanda di modifica delle condizioni ha l'onere di provare la sussistenza di fatti sopravvenuti rispetto all'epoca della pronuncia di separazione o divorzio idonei a modificare la situazione preesistente determinando la necessità di una diversa regolamentazione.

Premessa

Nei giudizi aventi ad oggetto le modifiche alle statuizioni consequenziali alla separazione personale ed al divorzio non si può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno stabiliti nella sentenza sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, è necessario verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e quindi adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. civ., sez. I, 30/03/2023, n. 8985; Cass. civ., sez. I, 14/04/2022, n. 12318; Cass. civ., sez. I, 17 giugno 2009, n. 14093; Cass. civ., sez. I, 8 maggio 2008, n. 11488).

Pertanto, la parte che formula domanda di modifica delle condizioni ha l'onere di provare la sussistenza di fatti sopravvenuti rispetto all'epoca della pronuncia di separazione o divorzio idonei a modificare la situazione preesistente determinando la necessità di una diversa regolamentazione.

Assegno di mantenimento per i figli minori

La giurisprudenza ha già da tempo chiarito che il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, presuppone non solo l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato col precedente provvedimento attributivo del predetto assegno (cfr. Cass. civ., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18608). All'uopo deve, invero, ricordarsi che l'aumento delle esigenze economiche di un figlio è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione (Cass. civ., sez. I, 29 aprile 2022, n. 13664; Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 2010, n. 400; Cass. civ., sez. I, 28 gennaio 2009, n. 2191).

Pertanto, la parte che chiede una riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio minore (o maggiorenne non autosufficiente) dovrà provare di aver subito un peggioramento della propria condizione patrimoniale e reddituale tale da non essere controbilanciata dall'aumento delle esigenze del figlio connesso all'età o comunque tale da non rendere più rispondente al principio di proporzionalità l'assegno posto a suo carico (Cass. civ., sez. I, 30/05/2023, n. 15215; Cass. civ., sez. VI, 16 settembre 2020, n. 19299).

Costituisce, altresì, principio pacifico in giurisprudenza che la formazione da parte dell'onerato di un nuovo nucleo familiare non determina automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati precedentemente alla nuova unione familiare, dovendo il giudice valutare in concreto se la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, comportando la nascita di nuovi obblighi di carattere economico, abbia determinato un effettivo depauperamento delle sue sostanze (Cass. civ., sez. I, 29 luglio 2021, n. 21818; Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 2017, n. 789; Cass. civ. sez. VI, 12 luglio 2016, n. 14175).

Quindi, affinché tale circostanza possa portare ad una revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento occorre dimostrare (con onere probatorio ovviamente gravante su chi chiede la modifica) che la nascita di un nuovo figlio abbia determinato un concreto ed effettivo peggioramento delle capacità economiche e contributive del genitore e ciò per il semplice e condivisibile motivo per cui la nascita di un altro figlio è un fatto volontario, frutto di una libera scelta del genitore ed inoltre — così come avverrebbe in una famiglia unica — l'aumento del numero dei figli non può certo determinare una diminuzione dei doveri di mantenimento rispetto alla prole già esistente (Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2015, n. 6855).

L'autosufficienza del figlio maggiorenne

Com'è noto, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non viene meno automaticamente con il raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio ha conseguito l'autosufficienza economica intesa come possesso di una idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o come costruzione di un proprio nucleo familiare, ovvero che lo stesso si rifiuti ingiustificatamente di cogliere le occasioni ordinarie per raggiungere la propria indipendenza (c.d. colpevole inerzia) (Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2021, n. 27904; Cass civ., sez. I, 17 febbraio 2021, n. 4219; Cass. civ., sez. VI, 9 ottobre 2020, n. 21752).

L'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli non può, difatti, protrarsi sine die ma trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sè stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia cessando la convivenza con la famiglia d'origine con la costituzione di un proprio nucleo familiare (Cass. civ., sez. II, 7 luglio 2004, n. 12477).

Invero, l'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (Cass. civ., sez. I, 23/08/2021, n. 23318). La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile. La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass. civ., sez. VI, 22 luglio 2019, n. 19696).

In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. civ., sez. VI, 29 dicembre 2020, n. 29779).

I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l'autosufficienza economica del figlio deve ritenersi raggiunta in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti (Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2017, n. 13354). Del resto, l'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studi e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa (Cass. civ., sez. VI, 12 aprile 2016, n. 7168).

Pertanto, la parte richiedente la revoca dell'obbligo di mantenimento deve provare: 1) il tipo di percorso formativo concluso dal figlio indicando il lasso di tempo trascorso dal conseguimento del titolo di studi o, in alternativa, il grave ritardo nel completamento del percorso di studi prescelto; 2) le esperienze lavorative (pregresse o in corso) dallo stesso svolte; 3) la colpevole inerzia nel trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro; 4) la costituzione di una famiglia (anche di fatto) da parte del figlio.

In definitiva, sulla parte che chiede la revoca dell'assegno di mantenimento in ragione della raggiunta autosufficienza del figlio grava un onere probatorio inversamente proporzionale all'età del figlio: tanto più adulta sarà l'età del figlio tanto più tenue sarà l'onero probatorio gravante sul genitore con conseguente insorgere dell'onere della prova contraria in capo al beneficiario, che dovrà fornire prova delle ragioni per le quali, pur avendo completato il proprio percorso formativo, non riesca ad ottenere una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa per fattori estranei alla sua responsabilità.

Assegno di mantenimento

In materia di assegno di mantenimento, i "giustificati motivi" , la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (Cass. civ., sez. VI, 28 novembre 2017, n. 28436).

Nella prassi la circostanza più frequentemente posta a base delle richieste di revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge è la diminuzione del reddito del coniuge onerato. In questi casi il richiedente non deve provare solo la sua attuale situazione reddituale (mediante il deposito di idonea documentazione), ma anche quale era la sua situazione patrimoniale all'epoca della pronuncia di separazione o degli accordi omologati/recepiti dal Tribunale. Invero, in assenza di prova in ordine alla situazione reddituale all'epoca della separazione (non desumibile dal decreto di omologa e molto spesso nemmeno dal ricorso consensuale o dalla sentenza di separazione giudiziale) il Tribunale non può verificare né la sussistenza del dedotto peggioramento patrimoniale né la sua incidenza rispetto alla complessiva situazione esistente all'epoca della separazione.

Stesso onere probatorio incombe al richiedente nel caso voglia provarsi un miglioramento della situazione economica del coniuge beneficiario.

Non appare, peraltro, inopportuno ricordare che gli accordi patrimoniali autonomi ed accessori che i coniugi concludono in sede di separazione in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata (ad es. vendita della casa familiare e ripartizione del ricavato) non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso ad hoc ex art. 473-bis.29 c.p.c. (in precedenza ex art. 710 c.p.c.) o anche in sede di divorzio, potendo la modifica riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'articolo 1372 c.c. (Cass. civ., sez. I, 24 febbraio 2021, n. 5061; Cass. civ., sez. I, 19 agosto 2015, n. 16909).

Assegno divorzile

La revisione dell'assegno divorzile postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti.

Anche con riferimento all'assegno divorzile il richiedente deve provare non solo la sua attuale situazione reddituale (o quella del beneficiario nel caso voglia dedurre un miglioramento della sua situazione patrimoniale), ma anche quella all'epoca della pronuncia di divorzio onde consentire al Tribunale di verificare la sopravvenuta modifica della situazione fattuale considerata dalla sentenza della cui modifica si discute.

Per vagliare la fondatezza della richiesta di modifica dell'assegno divorzile occorre, invero, verificare la sussistenza di circostanze sopravvenute che ne giustificano la revoca o la riduzione. Rilevano a tal fine sia le esigenze di mantenimento del nuovo coniuge, sia la circostanza che entrambi i coniugi sono onerati, ai sensi dell'art. 143 c.c., anche nei confronti dei figli nati dal precedente matrimonio di uno di essi, nell'ottica di un bilanciamento tra i nuovi doveri di solidarietà derivanti dalla costituzione del nuovo nucleo famigliare ed i pregressi doveri di solidarietà post-coniugale verso l'ex coniuge (Cass. civ., sez. I, 27 aprile 2023, n. 11155).

La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, ritenuto che il conseguimento da parte del coniuge beneficiario di una cospicua eredità costituisce sopravvenienza rilevante ai fini della revoca/riduzione dell'assegno divorzile (Cass. civ., sez. I, 8 marzo 2023, n. 6889; Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2023, n. 354), così come l'acquisto da parte del beneficiario dell'assegno della proprietà di un appartamento per donazione già da lui occupato quale comodatario (Cass. civ., sez. I, 23 giugno 2022, n. 20321).

Anche l'assegnazione in proprietà esclusiva di un immobile, conseguita dall'ex coniuge beneficiario dell'assegno divorzile in sede di scioglimento della comunione legale dei beni, o la sua rinuncia gratuita a diritti ereditari, sono accadimenti potenzialmente idonei, con riferimento alla fattispecie concreta, a modificare i termini della situazione di fatto e quindi ad alterare l'equilibrio economico esistente tra gli ex coniugi come accertato al momento della pronuncia di divorzio, e pertanto a giustificare l'introduzione del giudizio di revisione dell'assegno (Cass. civ., sez. I, 5 maggio 2021, n. 11787).

Le S.U. hanno poi chiarito che l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno in relazione alla sua componente compensativa (Cass. civ., sez. un., 5 novembre 2021, n. 32198).

A tal fine nel giudizio di revisione delle condizioni del divorzio il coniuge onerato deve provare l'esistenza di una nuova convivenza stabile in capo all'altro coniuge, mentre non è onerato della prova (assai complessa da reperire per chi è estraneo alla nuova formazione familiare) di una effettiva contribuzione, di ciascuno dei conviventi, al ménage familiare, perché la stessa può presumersi, dovendo ricondursi e fondarsi sull'esistenza di obblighi di assistenza reciproca (Cass. civ., sez. I, 31 gennaio 2023, n. 2840; Cass. civ., 30 gennaio 2023, n. 2684).

Il beneficiario dell'assegno, per mantenere il diritto alla componente compensativa, dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (Cass. civ., sez. un., 5 novembre 2021, n. 32198).

Casa familiare

Com'è noto, il primo comma dell'art. 337-sexies c.c. prevede che Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”. La S.C. ha, tuttavia, già da tempo chiarito che l' assegnazione della casa familiare – essendo dettata dall'esclusivo interesse della prole e volta all'esigenza di garantire la conservazione dell'habitat domestico - non può essere revocata per il solo fatto che il genitore collocatario abbia intrapreso nella casa una convivenza "more uxorio", essendo la relativa statuizione subordinata esclusivamente ad una valutazione di rispondenza all'interesse del minore (Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2021, n. 33610; Cass. civ., sez. I, 16 aprile 2008, n. 9995).

La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne non autosufficiente presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità. Deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese) (Cass. civ., sez. VI, 17 giugno 2019, n. 16134; Cass. civ., sez. VI, 7 giugno 2017, n.14241). Pertanto, grava sul richiedente la revoca della assegnazione della casa familiare fornire prova del venir meno della stabile dimora del figlio maggiorenne non autosufficiente presso la stessa nei termini sopra delineati.

La S.C. ha peraltro recentemente ritenuto che la revoca dell'assegnazione della casa familiare al coniuge beneficiario dell'assegno divorzile non giustifica l'automatico aumento di tale assegno, trattandosi di un provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'"habitat" domestico, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica, o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass. civ., sez. I, 24 giugno 2022, n. 20452).

Riferimenti

N. Merola, No all'assegno di mantenimento alla figlia maggiorenne senza lavoro e fuori corso all'università, in iusfamiglie.it, 7 agosto 2023;

M. Pisapia e S. Luongo, Convivenza more uxorio e permanenza dell'assegno divorzile per la sola funzione compensativa-perequativa, in iusfamiglie.it, 20 aprile 2023;

A. Conti, Modifica delle condizioni della separazione e del divorzio, in iusfamiglie.it, 24 gennaio 2023.

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