Cram down fiscale: il decreto di omologa non opposto nei termini non è soggetto a gravame

Fonte:
12 Gennaio 2024

È stata recentemente pubblicata l'ordinanza n. 1033/2024 con cui la  Prima Sezione Civile della Corte di cassazione ha affermato un importante principio di diritto in tema di omologa del concordato preventivo con applicazione del cram down fiscale.

“L'istituto del c.d. cram-down fiscale disciplinato nell'art. 180, comma 4, l. fall. non dà luogo ad un tertium genus di giudizio di omologazione del concordato preventivo, ma segue il regime procedurale ordinario, che contempla il reclamo ex art. 183 l. fall. (art. 180, comma 4, l. fall.) ovvero quello semplificato, che ne esclude la proponibilità (art. 180, comma 3, l. fall.), a seconda che siano proposte o meno opposizioni”.

In assenza di opposizioni il Tribunale di Bari aveva omologato il concordato preventivo presentato da una società, applicando – al fine del conseguimento della maggioranza dei voti – il c.d. cram down fiscale.

Avverso il decreto di omologa aveva proposto reclamo l'Agenzia delle Entrate e la Corte di Appello di Bari aveva revocato l'intervenuta omologa.

A fondamento della decisione la Corte Territoriale aveva ritenuto che: i) la Legge fallimentare disciplina solo l'ipotesi in cui la proposta non sia stata approvata (art. 179) o viceversa sia stata approvata (art. 180), ma nulla dispone in ordine all'iter che il procedimento deve seguire nel caso di cram-down fiscale; ii) il terzo comma dell'art. 180 l. fall. (giudizio semplificato) riguarda la sola ipotesi in cui siano state raggiunte le maggioranze previste dall'art. 177, comma 1, l. fall. e non siano state proposte opposizioni; iii) non sussistono le condizioni per un'applicazione analogica dell'art. 180, comma 3, l. fall. all'ipotesi di omologazione a seguito del cd. cram down fiscale, poiché difetta il presupposto del raggiungimento delle maggioranze.

Il Supremo Collegio non ha ritenuto condivisibile l'esegesi della Corte Distrettuale affermando il principio su enunciato.

L'indicato principio si pone in termini di novità sull'argomento, non registrandosi specifici precedenti.

La assoluta novità risiede nella verifica se l'applicazione dell'istituto del cram-down fiscale autorizzi una divergenza dalla regola per cui, in mancanza di opposizioni, il decreto di omologazione non è soggetto a gravame.

Sotto tale rilevante profilo, secondo il giudice nomofilattico, l'omologazione del concordato con applicazione del cram-down rappresenta una regola sostanziale del giudizio di omologazione, al pari del tradizionale cram-down ordinario e come questo inserito nel quarto comma dell'art. 180 l. fall.

La sua collocazione formale, tuttavia, non appare decisiva ai fini dell'individuazione del regime procedurale applicabile, né preclusiva del rito semplificato dettato dal terzo comma dell'art. 180 l. fall., in considerazione della circostanza che il cram- down fiscale attinge al segmento precedente dell'approvazione della proposta, poiché realizza, per una sorta di fictio, il raggiungimento delle maggioranze prescritte dall'art. 177, comma 1, l. fall. anche nel caso in cui esse non fossero state raggiunte per la mancata adesione determinante dell'amministrazione finanziaria e sempre a condizione che il tribunale ritenga – a prescindere da una specifica contestazione, essendo già sufficiente la mancata adesione – che la proposta sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Attraverso tale “meccanismo”, pertanto, è come se fosse realizzato il presupposto dell'approvazione del concordato “a norma del primo comma dell'articolo 177”, come prevede l'art. 180, comma 1, l. fall., con applicazione ai fini dell'omologa del regime semplificato di cui all'art. 180, comma 3, l. fall., e cioè sia il raggiungimento delle maggioranze previste (benché fittizio, in quanto “forzoso”), sia la mancanza di opposizioni, senza che venga in rilievo l'applicazione analogica dell'art. 180, comma 3, l. fall., quanto piuttosto la sua applicazione diretta.

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