Sinistro da circolazione di natanti: copertura assicurativa e danno patrimoniale futuro del congiunto
11 Gennaio 2024
Il caso Prova di un natante in conto vendita nelle acque del Lago d'Iseo. Esperienza letale: muoiono il conducente e un trasportato, mentre l'altro resta ferito. Con l'intento di ottenere il risarcimento dei danni, i congiunti dei defunti e il sopravvissuto convengono separatamente in giudizio (i) la società proprietaria del veicolo, (ii) la società affidataria del natante in conto vendita e (iii) le compagnie assicuratrici con cui le menzionate società avevano stipulato polizze per la responsabilità civile correlata alla circolazione del natante. Riunite le cause, il Tribunale di Bergamo, per quanto di interesse, accoglie le domande risarcitorie proposte nei confronti della società affidataria del natante in conto vendita e della sua assicurazione, pur non riconoscendo il ristoro del danno patrimoniale futuro patito dalla figlia postuma di una delle vittime. La decisione viene parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Brescia che rigetta le domande avanzate nei confronti dell'assicurazione della società affidataria del natante in conto vendita. La pronuncia viene impugnata in sede di legittimità, offrendo così alla Corte di Cassazione l'opportunità di affrontare due questioni: (i) l'operatività della garanzia assicurativa nei confronti dei terzi danneggiati che esperiscono l'azione diretta nei confronti della compagnia; (ii) i criteri per la risarcibilità del danno patrimoniale futuro patito dal congiunto della vittima del sinistro. L'operatività della garanzia assicurativa nei confronti dei terzi danneggiati La polizza assicurativa era stata stipulata dalla società affidataria del natante in conto vendita con riferimento a una determinata “targa prova” e, al momento del sinistro, pur essendo stata prorogata la durata della polizza, l'autorizzazione amministrativa alla navigazione provvisoria era scaduta e non era stata rinnovata. Preso atto di tale circostanza, la Corte d'Appello di Brescia aveva escluso l'operatività della polizza assicurativa anche nei confronti dei terzi danneggiati e aveva rigettato le loro domande nei confronti dell'assicurazione. A parere dei ricorrenti, la ricostruzione era però erronea. Del resto, quanto meno nei confronti dei terzi, l'assicurazione avrebbe dovuto essere tenuta alla garanzia per due concorrenti ragioni: (i) l'apparente validità del contrassegno assicurativo, circostanza rilevante ai sensi dell'art. 127 del Codice delle assicurazioni; (ii) l'inopponibilità delle eccezioni fondate sul contratto di assicurazione ai terzi danneggiati che agiscano direttamente nei confronti della compagnia ai sensi dell'art. 144 del Codice delle assicurazioni. La Corte di Cassazione accoglie la censura formulata, sulla base dei seguenti argomenti:
A ulteriore conferma dell'esito del ricordato percorso logico-giuridico, la Suprema Corte ricorda altresì che:
Pertanto, la necessità di un'obiettiva ed effettiva tutela dei terzi coinvolti dalla navigazione temporanea di natanti non può restare pregiudicata né dalle peculiarità del rapporto tra assicurato e assicuratore né da presupposti di fatto che non siano percepibili direttamente dai medesimi terzi. I criteri per la risarcibilità del danno patrimoniale futuro del congiunto La Corte d'Appello di Brescia aveva ritenuto astrattamente configurabile il danno patrimoniale futuro in capo alla figlia postuma di una delle vittime del sinistro; tuttavia, in applicazione dell'art. 137 del Codice delle assicurazioni, aveva rigettato la domanda risarcitoria per l'omessa produzione in giudizio di documentazione fiscale atta a dimostrazione il reddito che la vittima percepiva al momento del decesso. Allineandosi ai rilievi di una dei ricorrenti, la Corte di Cassazione evidenzia l'erroneità della decisione impugnata, sottolineando che:
Per le ragioni esposte, la Suprema Corte conclude che non è conforme al diritto l'esclusione del ristoro del danno patrimoniale futuro della figlia postuma per l'assenza in atti di documenti idonei a provare il reddito della vittima all'epoca del sinistro. (Fonte: Diritto e Giustizia) |