Congelamento delle azioni di una società in funzione anti-terrorismo

La Redazione
15 Gennaio 2024

Dopo che il Conservatore ha iscritto un provvedimento di congelamento di quote sociali riconducibili a un soggetto a rischio terrorismo, il Tribunale di Milano verifica i presupposti di tale iscrizione, nonché l'oggetto su cui esso ha trovato attuazione.

In tema di congelamento dei beni e delle risorse economiche nell'ambito della lotta al finanziamento del terrorismo, ai sensi del Regolamento UE n. 269/2014 e del d.lgs. n. 109/2007, rientra nella nozione di “risorsa economica”, oggetto del provvedimento amministrativo di congelamento, il capitale sociale di una società per azioni italiana - controllata per il tramite di veicoli societari esteri - il quale capitale è rappresentato dalle azioni della medesima, che a loro volta sono nella titolarità della ricorrente, controllata per il tramite di veicoli societari esteri.

Posto che il presupposto del provvedimento cui il conservatore ha dato esecuzione è una catena di controllo di società riconducibili ad una persona fisica, l'unico mezzo giuridico idoneo ad interrompere tale controllo sulle attività in concreto svolte dalle singole “aziende”, che costituiscono asset delle varie società, è quello effettivamente adottato, ovvero il congelamento della titolarità delle partecipazioni rappresentative del capitale sociale delle società facenti parte della catena.

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