Possibile il concordato minore anche a fronte di debiti di natura non imprenditoriale

La Redazione
15 Gennaio 2024

Il Tribunale di Cassino omologa un concordato minore proposto da un imprenditore individuale gravato, tra l’altro, da debiti assunti per finalità estranee all’attività imprenditoriale.

La vicenda da cui trae origine la pronuncia del Tribunale di Cassino vede il titolare di un'impresa agricola individuale depositare una proposta di concordato minore in continuità ex artt. 74 e ss. CCII.

Dichiarata con decreto l'apertura della procedura, nel corso del giudizio per l'omologa del concordato il giudice si occupa dell'esame delle contestazioni mosse da due creditori. Costoro rilevavano, infatti, lo status di consumatore del ricorrente e dunque l'inapplicabilità dello strumento del concordato minore (visto il dettato dell'art. 74 CCII), attesa la natura dell'indebitamento derivante da finanziamenti destinati all'acquisto e alla ristrutturazione della propria abitazione.

Come segnalato dal Tribunale, tuttavia, i debiti del ricorrente – derivanti, in parte, dalla necessità di realizzare l'abitazione famigliare e, per altra parte, di realizzare un immobile attiguo destinato all'attività d'impresa agricola-casearia – avrebbero natura “mista”, essendo stati contratti per finalità ad un tempo “civili” ed imprenditoriali.

Al fine di confutare la ricostruzione proposta dai creditori opponenti, il Tribunale attinge da una soluzione già offerta in passato dalla giurisprudenza per ammettere il fallimento del debitore-imprenditore per aver contratto debiti di natura civile. Afferma il Tribunale che l'ordinamento non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa delle obbligazioni contratte (civile o imprenditoriale); a rilevare è solo l'alterità soggettiva (presente laddove l'impresa sia svolta, ad esempio, per mezzo di una società di capitale unipersonale). Da ciò consegue che “l'imprenditore-debitore potrà far valere lo status di consumatore nel caso in cui abbia contratto obbligazioni per finalità estranee all'attività di impresa e voglia avvalersi dello statuto di maggior favore riservato al consumatore”.

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