Compenso del CTU e accertamenti multipli: unità o pluralità degli incarichi?

La Redazione
15 Gennaio 2024

In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, qualora il consulente sia chiamato a svolgere accertamenti plurimi, ove l'indagine effettuata sia sostanzialmente unitaria, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati.

I fatti descritti nell'ordinanza del 4 gennaio 2024, n. 214 – che dispone il rinvio al Tribunale di Pescara per una nuova valutazione sulla base del principio di diritto espresso dalla massima in epigrafe – concernono le modalità di liquidazione del compenso per l'attività svolta da un consulente tecnico nell'ambito di una procedura di esecuzione immobiliare.

In particolare, il Tribunale, nel liquidare il compenso, aveva tenuto conto dell'elevato numero di lotti da periziare ma senza tenere in considerazione che alcune operazioni (regolarità urbanistica e rappresentazione catastale, ad esempio) costituivano la medesima prestazione; da ciò il compenso sarebbe stato – a dire della società ricorrente – erroneamente quantificato, considerando le singole attività come singoli incarichi, mentre al contrario l'incarico avrebbe avuto carattere di unitarietà e da valutarsi, quindi, complessivamente.

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, osservando che, come già sostenuto in altre pronunce, la valutazione sulla unicità o pluralità dei quesiti autonomi posti dal giudice prescinde dalla pluralità delle domande poste, delle attività svolte e delle risposte date, in quanto dipende dal collegamento funzionale tra gli accertamenti e le indagini tecnico-peritali eseguite, potendo definirsi unitari o plurimi soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell'interdipendenza delle indagini che connota l'unitarietà dell'incarico (Cass. civ., sez. II, 7 novembre 2018, n. 28417), da cui discende l'unitarietà dell'onorario.

Infatti, quando vengono effettuate più indagini tra loro autonome e indipendenti, il consulente ha diritto a una remunerazione che deve tener conto del valore dei singoli accertamenti realizzati, sicché è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti (Cass. civ., sez. II, 19 dicembre 2002, n. 18092), mentre quando la pluralità degli accertamenti non preclude l'omogeneità dell'oggetto della domanda posta dal giudice, il consulente avrà diritto a un compenso che tenga conto del valore della controversia nella sua complessità (Cass. civ., sez. II, 23 novembre 2021, n. 36292, non massimata; Cass. civ., sez. II, 23 marzo 2007, n. 7186; Cass. civ., sez. II, 7 novembre 2018, n. 28417).

Ne consegue che, ove, pur in presenza di una molteplicità di rapporti, l'indagine sia sostanzialmente unitaria, risolvendosi in operazioni di calcolo ripetitive ed agevolate, in maniera sensibile, dall'utilizzo di applicativi informatici, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, potendosi riconoscere un corrispettivo ragguagliato al singolo rapporto esclusivamente qualora lo stesso sia stato investito da autonome e distinte indagini e valutazioni (Cass. civ., sez. II, 7 novembre 2018, n. 28417, cit.).

In sostanza, la liquidazione del compenso in caso di pluralità di accertamenti richiede che i parametri di quantificazione corrispondano ai valori delle domande cui si riferisce ciascuna delle indagini svolte, fatta salva la possibilità di creare degli “insiemi” in presenza di valutazioni omogenee o ripetitive, come nel caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, per i quali va fatta una valutazione cumulativa dell'insieme, mentre in caso di pluralità di immobili diversi tra loro, per ciascuno di essi deve procedersi ad un'autonoma determinazione, nel limite del massimo scaglione di euro 516.456,90.

Orbene, il giudice di merito aveva, nella specie, frazionato tutte le attività svolte dal c.t.u., senza avvedersi che la redazione delle planimetrie costituiva una mera specificazione del quesito afferente all'accertamento della consistenza fisica e catastale dei beni, costituendo la prima la restituzione grafica della seconda, e che la descrizione degli immobili e la loro restituzione grafica è funzionale alla verifica della rispondenza tecnica al progetto, con conseguente necessaria valutazione unitaria dei tre accertamenti.

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