Validità del ricorso in opposizione agli atti esecutivi e poteri di interpretazione del titolo esecutivo ad opera del g.e.

16 Gennaio 2024

La sentenza che si annota sostiene l'ammissibilità del ricorso proposto ex art. 617, comma 2, c.p.c. depositato, piuttosto che nel fascicolo dell'esecuzione di riferimento (stante la sua archiviazione), nel registro generale affari civili in ragione dell'applicazione del principio generale del raggiungimento dello scopo dell'atto processuale. Inoltre, chiarisce i limiti dell'attività interpretativa operata dal giudice dell'opposizione sul titolo esecutivo, enfatizzando l'impossibilità di travalicare il tenore letterale dello stesso.

Massime

Non incorre in nullità il debitore che, proponendo opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento distributivo di cui all'art. 510 c.p.c., iscrive il relativo ricorso al R.G.A.C. e non lo deposita presso il fascicolo dell'esecuzione, essendone questi impossibilitato in ragione della già avvenuta chiusura del procedimento espropriativo: in tale ipotesi è quindi onere della cancelleria trasmettere al g.e. il ricorso promosso ex art. 617 c.p.c., mentre il relativo termine di 20 giorni per la proposizione dello stesso deve intendersi interrotto già dal momento della sua iscrizione al R.G.A.C.

I poteri di interpretazione del titolo esecutivo in capo al g.e., il cui esercizio è stimolato da un'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il provvedimento di pagamento della somma ricavata di cui all'art. 510 c.p.c., possono estendersi anche al computo delle somme dovute a titolo di interessi, laddove oggetto dell'opposizione sia proprio il criterio di calcolo adottato per la loro quantificazione in ragione della natura degli stessi. 

Il caso

Ottenuto un decreto ingiuntivo con cui veniva condannato il debitore a pagare senza dilazione una determinata somma di denaro “oltre interessi legali sul capitale” dalle singole scadenze del saldo e notificati atto di precetto e di pignoramento con i quali le somme dovute venivano calcolate alla stregua del titolo, in sede di precisazione del credito, il creditore quantificava il credito in modo differente; in particolare, venivano richiesti gli interessi moratori in luogo di quelli legali indicati nel titolo esecutivo. Il credito, come precisato, veniva così inserito nel progetto di riparto, poi approvato dal g.e.

Avverso l'ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione delle somme ricavate veniva proposta opposizione agli atti esecutivi, con la quale veniva contestato l'importo attribuito al creditore nella parte maggiorata dagli interessi moratori in luogo di quelli legali.

Il creditore, costituendosi nel giudizio di opposizione, eccepiva la inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto difforme dal modello legale prescritto (essa, infatti, era stata iscritta al registro generale degli affari civili in luogo di quello dell'esecuzione); inoltre, deduceva la correttezza del calcolo effettuato in sede distributiva, affermando la debenza degli interessi moratori, in quanto anch'essi interessi legali ai sensi dell'art.1284, comma 4, c.c.

La questione

La sentenza in oggetto affronta diverse questioni, sia di rito, sia di merito.

In primo luogo, analizza la struttura dell'opposizione agli atti esecutivi, instaurata dopo che l'esecuzione sia già iniziata, ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. 

Secondariamente, si sofferma sulla centralità dell'attività di interpretazione del titolo esecutivo e vaglia, ai fini della procedura esecutiva, se l'atto impugnato (ordinanza di approvazione del progetto di riparto) sia stato correttamente interpretato e, sulla scorta di questo, se abbia attribuito gli interessi effettivamente dovuti.

Le soluzioni giuridiche 

Il giudice risolve la questione della tardività/ammissibilità dell'opposizione agli atti in senso positivo sancendo che essa è ammissibile anche nel caso in cui venga inizialmente iscritta nel registro generale degli affari civili e non sia invece direttamente inserita nel fascicolo dell'esecuzione. Ciò in quanto, conformandosi ai principi di diritto enucleati dalla Suprema Corte, afferma che la nullità dell'opposizione agli atti è da ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, in quanto il tardivo inserimento dell'atto introduttivo dell'opposizione nel fascicolo della procedura esecutiva deve ritenersi conseguenza di un errore non imputabile alla parte opponente, giacché quest'ultima aveva inequivocabilmente diretto la domanda al giudice dell'esecuzione e non aveva potuto iscrivere l'opposizione nel fascicolo dell'esecuzione a causa dell'impossibilità di reperire il fascicolo della procedura ormai archiviato.

Anche la questione di merito, attinente agli interessi dovuti, viene risolta in senso favorevole all'opponente; a seguito dell'attività di interpretazione del titolo esecutivo era evidente che gli interessi intesi dal giudice del monitorio fossero i soli interessi legali e non i moratori (ex art. 1284, comma 4, c.c.). Questa conclusione viene supportata, oltre che dal dato letterale del titolo, anche da un elemento di ordine temporale: il titolo esecutivo consisteva in un decreto ingiuntivo emesso nell'anno 2008; pertanto, il giudice, con l'espressione “oltre interessi legali sul capitale”, non avrebbe potuto che riferirsi agli interessi legali, di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c., escludendo da essi quelli moratori previsti dal comma 4 dello stesso articolo. Questa era da ritenersi la soluzione più logica anche in considerazione del fatto che il comma 4 era stato aggiunto all'art. 1284 c.c. ad opera dell'art. 17 d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014, quindi ben sei anni dopo l'emissione del decreto ingiuntivo costituente titolo esecutivo della procedura.

Osservazioni

Il ricorso in opposizione agli atti esecutivi ha natura unitaria, ma struttura necessariamente bifasica, giacché si articola in una prima fase, necessaria, a cognizione sommaria di competenza funzionale inderogabile del giudice esecutivo al quale è rivolto il ricorso, a prescindere dalla formulazione di un'istanza di sospensione dell'esecuzione o di adozione dei provvedimenti indilazionabili, e in una seconda fase, meramente eventuale, a cognizione piena, che si attua con l'iscrizione a ruolo contenzioso del procedimento e la notifica dell'atto introduttivo nei termini assegnati dal giudice esecutivo.

Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha sancito l'impossibilità di instaurare direttamente il giudizio di opposizione agli atti esecutivi senza passare dalla fase preliminare dinanzi al giudice dell'esecuzione (Cass. civ. 11 ottobre 2018, n. 25170). Tale pronuncia della Suprema Corte costituisce la consacrazione del principio della bifasicità delle opposizioni esecutive: ivi si legge infatti che «la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione – determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.». Inoltre, la Corte chiarisce che se il tardivo inserimento dell'atto introduttivo dell'opposizione nel fascicolo del processo esecutivo sia conseguenza di un errore non imputabile alla parte opponente (come, ad esempio, nel caso in cui la domanda giudiziale di opposizione sia ab origine inequivocabilmente diretta al giudice dell'esecuzione ed il suo mancato inserimento nel fascicolo dell'esecuzione sia conseguenza di un errore della cancelleria, che – è bene precisarlo – è tenuta a trasmettere al giudice dell'esecuzione tutti gli atti chi siano oggettivamente ad esso diretti, indipendentemente dalla loro forma, anche se eventualmente iscritti erroneamente nel ruolo contenzioso), la sanatoria per il raggiungimento dello scopo potrà operare sin dalla data del deposito del ricorso (o quanto meno dalla data della sua iscrizione a ruolo, in caso di opposizione erroneamente avanzata con atto di citazione).

L'improponibilità della domanda di merito delle opposizioni esecutive (ovvero l'improcedibilità del relativo giudizio a cognizione piena) va pertanto pronunciata laddove la preliminare fase sommaria non si sia svolta regolarmente e non ne sia stata possibile la tempestiva rinnovazione o regolarizzazione. In tutti i casi in cui l'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva (successiva all'inizio dell'esecuzione) sia difforme dal modello legale ma ciò non impedisca lo svolgimento della fase preliminare sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, il giudice cui pervenga l'atto stesso può disporre che sia trasmesso immediatamente al giudice dell'esecuzione ed inserito nel relativo fascicolo, mentre la parte opponente ha la facoltà di chiedere essa stessa al giudice di provvedere in tal senso: se ciò avviene, l'atto stesso deve ritenersi avere raggiunto il suo scopo con effetto dalla data del provvedimento del giudice o, se anteriore, della relativa richiesta della parte. Quando, peraltro, l'atto introduttivo non possa ritenersi del tutto difforme dal modello legale (in quanto abbia di per sé i requisiti minimi per il raggiungimento del suo scopo, cioè sia diretto al giudice dell'esecuzione, rechi la precisa indicazione del numero di ruolo del fascicolo dell'esecuzione pendente e venga depositato all'ufficio giudiziario di appartenenza dello stesso giudice dell'esecuzione), di modo che il suo mancato immediato inserimento nel fascicolo dell'esecuzione non possa ritenersi imputabile alla parte, ma alla stessa cancelleria dell'ufficio giudiziario, che ha l'obbligo di inserire nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli atti contenenti istanze e domande giudiziali che possano interpretarsi come rivolte al giudice dell'esecuzione, anche laddove sussistano altre difformità dal modello legale (che non possono quindi ritenersi tali da determinare il suo mancato inserimento nel fascicolo dell'esecuzione), gli effetti dell'eventuale sanatoria avranno luogo dal momento del deposito dell'atto stesso presso l'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice dell'esecuzione e comunque tale data sarà quella da prendere in considerazione agli effetti del rispetto degli eventuali termini perentori di proposizione dell'opposizione.

Pertanto, qualora il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., sia indiscutibilmente ed inequivocabilmente diretto al g.e., ma iscritto nel R.G.A.C., a causa dell'archiviazione del fascicolo informatico dell'esecuzione in conseguenza della chiusura della procedura disposta con il provvedimento impugnato, va esclusa la difformità dal modello legale e considerando la sanatoria per il raggiungimento dello scopo operante sin dalla data del deposito del ricorso, va esclusa anche la tardività dello stesso (così Cass. civ. 17 dicembre 2021, n. 40679).

In relazione alla questione di merito, la sentenza in esame si sofferma sull'importanza dell'interpretazione del titolo esecutivo al fine di individuare esattamente la pretesa creditoria e per garantirne la piena realizzazione. Sul punto, conformandosi al costante orientamento della Suprema Corte, la sentenza constata che i limiti dell'attività interpretativa sono piuttosto rigorosi per la necessità di garantire il valore letterale del titolo, in virtù del principio dell'intangibilità del titolo esecutivo (Cass. civ. 27 settembre 2017, n. 22457 e Cass. civ. 23 gennaio 2023, n. 1942) secondo cui non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo è stato reso, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo.

Nel caso di specie, la questione dibattuta consisteva nell'interpretazione della dicitura “oltre interessi legali sul capitale, dalle singola scadenze del saldo”. Sul punto, il giudice ha ritenuto che, in mancanza di un esplicito riferimento alla natura degli interessi, prevale il principio generale espresso dalla Suprema Corte secondo cui «ove il giudice del merito non abbia specificamente indicato quale specie di interessi legali siano stati applicati, limitandosi alla generica qualificazione in termini di "interesse legale" o "di legge", si devono intendere dovuti solamente gli intessi previsti dall'art. 1284 c.c., essendo quest'ultima norma di portata generale rispetto alla quale le altre varie ipotesi di interessi contemplate dalla legge hanno natura speciale. Difatti, l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali diversa da quelli di cui al citato art. 1284 c.c. presuppone l'accertamento nel merito degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che deve essere operato in sede di cognizione e non può essere effettuato nell'ambito del procedimento esecutivo» (Cass. civ. n22457/2017 cit.; Cass.  civ. 23 maggio 2023, n. 14234; Cass. civ. 20 giugno 2023, n. 20273).

Inoltre, il giudice, soffermandosi sulla ulteriore circostanza in cui il creditore modifica la propria pretesa in sede di precisazione del credito, richiedendo gli interessi moratori in luogo di quelli legali indicati nel titolo esecutivo, nell'atto di precetto e in quello di pignoramento, evidenzia la funzione della nota di precisazione del credito. In particolare, la nota di precisazione del credito costituisce un atto organizzativo interno alla procedura e finalizzato a consentire al professionista delegato di predisporre la bozza del progetto di distribuzione, la cui mancanza non preclude il soddisfacimento del credito, ma ne limita unicamente l'entità, giacché il credito viene inserito nel progetto avuto riguardo all'importo del credito precettato e/o indicato in atto di pignoramento; inoltre, questa non è in grado di sostituire il titolo esecutivo, per cui risulta essere insufficiente al fine di mutare la domanda. Pertanto, qualora il creditore avesse intenzione di modificare il credito da lui vantato dovrà assolvere un onere probatorio maggiore, onere eventualmente assolvibile con un autonomo atto di intervento relativo alla ulteriore pretesa, ma non con la sola nota di precisazione del credito.

Riferimenti 

Crivelli, La bifasicità delle opposizioni esecutive secondo la Cassazione, in REF, 2019, I, 83;

De Carolis, Il vaglio in Cassazione dell'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, in GI, 2023, III, 571;

Felloni, Principio di acquisizione nelle opposizioni esecutive: teoria e realtà, in REF, 2022, II, 447;

Tizi, Le Sezioni Unite ammettono il sindacato di legittimità in ordine al titolo esecutivo costituito dalla sentenza passata in giudicato, in REF, 2022, IV, 1039.

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