Marzo 2023: azione di responsabilità contro alcuni amministratori o sindaci, revocatoria verso società estinta, intestazione fiduciaria di quote, bancarotta e autoriciclaggio

La Redazione
10 Aprile 2023

Questo mese la Cassazione si è occupata di responsabilità di amministratori e sindaci, intestazione fiduciaria di partecipazioni in società, fallimento di società post trasformazione e di società in house, di manipolazione del mercato, revocatoria verso una società estinta, bancarotta e differenze con ricorso abusivo al credito.

Bancarotta e autoriciclaggio se dopo la distrazione le somme sono trasferite e reimpiegate

Cass. Pen. – Sez. II – 30 marzo 2023, n. 13352, sent.

In tema di concorso tra bancarotta e autoriciclaggio, ove l'agente, con la distrazione di somme, abbia aggredito e leso solo la par condicio creditorum, la condotta sarà punibile soltanto in forza delle norme dettate dalla legge fallimentare, ove invece alla condotta distrattiva sia seguita una successiva ed autonoma attività di reimpiego dei capitali in altre società comunque operanti nel settore economico e commerciale, l'aggressione e lesione del bene giuridico protetto dalla norma di cui all'art. 648-ter.1 c.p. costituito dall'ordine economico, determinerà il concorso punibile tra bancarotta per distrazione ed autoriciclaggio. E ciò perché la condotta distrattiva non si è limitata alla sottrazione delle somme dalla società fallita, allo svuotamento del suo patrimonio costituente la garanzia dei creditori, bensì ha determinato, successivamente ed autonomamente, l'operatività di attività economiche societarie, attraverso il reimpiego dei profitti illeciti e, quindi, proprio quell'inquinamento delle attività legali che l'autoriciclaggio mira a colpire.

Manipolazione del mercato: reato di pericolo, integrato anche senza effettiva variazione del prezzo del titolo

Cass. Civ. – Sez. II – 29 marzo 2023, n. 8825, sent.

Il reato di manipolazione del mercato è di mera condotta e di pericolo concreto e si consuma, pertanto, nel momento stesso in cui la notizia, foriera di scompenso valutativo del titolo, viene comunicata o diffusa e, cioè, esce dalla sfera del soggetto attivo; per la sussistenza del reato è sufficiente che siano poste in essere le cause dirette a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati nelle liste di borsa, senza che sia necessario il verificarsi effettivo dell'evento – variazione del prezzo di mercato del titolo. Il criterio di accertamento dell'illecito, così configurato, non può che essere quello della cd. prognosi postuma, per tale intendendosi un giudizio in concreto, svolto ex ante, che valorizzi tutti i dati fattuali esistenti al momento del compimento della condotta illecita, al fine di verificarne la connotazione decettiva del fatto comunicativo e la sua concreta idoneità a produrre effetti distorsivi sul patrimonio conoscitivo degli investitori.

Fallibili anche le società in house

Cass. Civ. – Sez. I – 28 marzo 2023, n. 8794, ord.

Anche le società a partecipazione pubblica sono assoggettabili alle disposizioni sul fallimento. Con particolare riguardo alle società in house, caratterizzate dalla sottoposizione al controllo di un ente pubblico analogo, quantomeno per prerogative ed intensità, a quello che lo stesso esercita sui propri servizi ed uffici, l'accentuazione del profilo pubblicistico delle stesse non incide sul tipo societario eventualmente adottato, e senza determinare quindi l'inapplicabilità dello statuto dell'imprenditore.

La trasformazione da società a comunione non preclude il fallimento

Cass. Civ. – Sez. I – 28 marzo 2023, n. 8680, sent.

La trasformazione della società in una comunione di godimento di un'azienda, in quanto idonea a determinare il passaggio da un ente avente forma societaria ad una comunione su un complesso di beni aziendali, costituisce una trasformazione eterogenea ai sensi dell'art. 2500-septies c.c., la quale dà luogo a un fenomeno di successione tra soggetti ed entità distinti sia per forma che per natura, con la conseguenza che la nascita di una comunione indivisa tra due o più persone fisiche (cui l'ente collettivo abbia trasferito il proprio patrimonio) non preclude la dichiarazione di fallimento della società entro il termine di cui all'art. 10 l.fall.

Bancarotta fraudolenta: l'elemento soggettivo non richiede la rappresentazione del successivo fallimento

Cass. Pen. – Sez. V – 24 marzo 2023, n. 12525, sent.

Nel reato di bancarotta fraudolenta, l'elemento soggettivo consiste nella dimostrazione della consapevolezza e volontà dell'amministratore della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale (nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società), nonché dell'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, mentre non sono necessarie né l'effettiva rappresentazione, né la volontà dell'evento fallimentare.

L'obbligo di tenuta delle scritture contabili viene meno solo con la cancellazione dal registro

Cass. Pen. – Sez. V – 24 marzo 2023, n. 12499, sent.

In tema di bancarotta semplice documentale, l'obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie.

Intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie: prevale la sostanza sulla forma

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 21 marzo 2023, n. 8071, sent.

Nella società fiduciaria, i fiducianti vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alle società ed a queste strumentalmente intestati; l'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie dà luogo ad un'ipotesi di interposizione reale di persona, in virtù della quale l'interposto acquista la titolarità delle azioni o delle quote, ma è tenuto ad osservare un determinato comportamento convenuto in precedenza con il fiduciante (le società fiduciarie); tale obbligo, pur potendo incidere sulle concrete modalità di esercizio dei diritti sociali e di adempimento dei correlati doveri, non comporta alcun effetto nei rapporti con la società o gli altri soci, nei confronti dei quali viene in considerazione esclusivamente la titolarità formale della partecipazione.

Le differenze tra bancarotta impropria e ricorso abusivo al credito

Cass. Pen. – Sez. V – 16 marzo 2023, n. 11218, sent.

Integra il reato di bancarotta impropria da operazioni dolose, e non quello di ricorso abusivo al credito, la condotta dell'amministratore di una società consistente non solo nell'ottenere all'accesso al credito bancario dissimulando il proprio stato economico-patrimoniale della società, ma anche (per il tramite di operazioni di sconto fatture relative a rapporti commerciali inesistenti) nell'aver causato l'indebitamento della società che ne ha determinato il dissesto e il fallimento.

La società inattiva, ma non cancellata, conserva piena legittimazione in giudizio

Cass. Civ.- Sez. II – 16 marzo 2023, n. 7642, sent.

Ove la società di persone non è (più o ancora) sostanzialmente operativa ma risulti comunque regolarmente iscritta, anche se emerga l'annotazione di essere "inattiva" dalla relativa visura, rimane giuridicamente esistente e conserva, perciò, la piena capacità e legittimazione a compiere tutti gli atti che la riguardano, permanendo gli ordinari effetti pubblicitari correlati alla sua iscrizione. È solo la cancellazione della società dal registro delle imprese - dalla quale consegue l'estinzione stessa - che priva la medesima della legittimazione ad agire o resistere in giudizio.

Estensione del fallimento al socio deceduto: occorre la notifica agli eredi

Cass. Civ. – Sez. I – 16 marzo 2023, n. 7604, sent.

Nel caso in cui il procedimento di fallimento riguardi un soggetto deceduto, l'erede di questo, ancorché non sia imprenditore e non sia subentrato nell'impresa del de cuius, deve essere convocato avanti al tribunale competente alla dichiarazione di fallimento, nel rispetto del principio del contraddittorio enunciato, in termini generali, dall'art. 15, comma 2, l. fall., come sostituito dall'art. 13 D.Lgs. n. 5 del 2006,  e dall'art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 169 del 2007; tale norma, infatti, rende il detto erede il naturale contraddittore della parte istante con riferimento a una domanda che, per essere diretta alla pronuncia di fallimento dell'imprenditore defunto, è idonea a spiegare effetto nei confronti del successore di questo.

Responsabilità di amministratori e sindaci: possibile agire anche solo contro alcuni di essi

Cass. Civ. – Sez. I – 14 marzo 2023, n. 7380

L'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo od alcuni di essi, senza che insorga l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell'autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido.

Sulla responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso i creditori sociali

Cass. Civ. – Sez. I – 8 marzo 2023, n. 6893, sent.

In tema di responsabilità degli amministratori verso il creditore di s.r.l. leso dal compimento da parte di costoro di atti gestori non funzionali alla conservazione del patrimonio sociale dopo il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, comma 1, n. 4), c.c., essa trova per intero la propria disciplina nel successivo art. 2486 c.c. (le disposizioni di cui all'art. 2476 c.c., in tema di responsabilità degli amministratori di tale tipo di società, non entrano quindi in giuoco ricorrendo tale ipotesi), ed è di natura extracontrattuale, ma non può perciò solo essere ricondotta allo schema generale dell'art. 2043 c.c. in quanto - agendo gli amministratori nel compimento di tali operazioni non in proprio ma pur sempre in qualità di organi investiti della rappresentanza della società - non si verte in tema di "fatto illecito" nel senso voluto dal citato art. 2043 c.c.

Revocatoria verso società debitrice estinta: c'è litisconsorzio con i soci

Cass. Civ. – Sez. II – 6 marzo 2023, n. 6598, sent.

In tema di azione revocatoria, il creditore non perde il proprio interesse ad agire ove la società debitrice alienante si sia estinta per cancellazione dal registro delle imprese, atteso che il primo può conseguire un titolo esecutivo, per un credito insorto pendente societate, anche dopo tale estinzione, dovendosi intendere legittimati passivi alla corrispondente domanda di accertamento i singoli soci. Sussiste, in tal caso, un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente, convenuti in giudizio dal creditore: in caso di estinzione della società debitrice, il giudizio deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con i soci, giusta l‘esegesi dell'art. 2495 c.c. anche con riferimento alle società di persone.

Impedire la ricostruzione del volume d'affari è bancarotta documentale

Cass. Pen. – Sez. V – 2 marzo 2023, n. 8999, sent.

In tema di bancarotta semplice documentale, è estraneo al fatto tipico descritto dall'art. 217, comma 2, l.fall. il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento della ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, l.fall.

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