Negoziazione assistita: quando può essere eccepita l'omessa attivazione del procedimento?

La Redazione
16 Gennaio 2024

L' omessa attivazione del procedimento di negoziazione assistita può essere (eccepita o) rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado e pertanto, se non (eccepita dalla parte o) rilevata dal giudice entro il detto termine, non può essere dichiarata alcuna improcedibilità della domanda, vieppiù in appello. 

A norma dell'art. 3 del d.l. n. 132/2014, il giudizio di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore dev'essere preceduto dalla negoziazione assistita, procedura di negoziazione non facoltativa ma costituente una condizione di procedibilità. Tuttavia, l'omessa attivazione del procedimento di negoziazione assistita può essere (eccepita o) rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado e pertanto, se non (eccepita dalla parte o) rilevata dal giudice entro il detto termine, non può essere dichiarata alcuna improcedibilità della domanda, vieppiù in appello. 

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