Legge di Bilancio 2024: un primo commento sulle misure adottate per il mercato del lavoro

18 Gennaio 2024

In data 30 dicembre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di bilancio per l'anno appena iniziato (l. n. 213/2023), in vigore, per l'appunto, dal 1° gennaio 2024, che contiene misure destinate ad avere particolare rilievo sulla gestione dei rapporti di lavoro e alla previdenza sociale.

Con la Legge di bilancio per l'anno 2024, in generale, si può osservare che, seppure il Legislatore si sia mosso, in larga parte, nel solco di interventi già adottati in passato, attraverso una significativa rimodulazione delle agevolazioni concesse o della platea dei beneficiari delle stesse, abbia realizzato una sensibile contrazione delle risorse complessivamente destinate alle politiche del lavoro.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità introdotte dalla legge in esame, utile a inquadrare rapidamente lo scenario degli interventi appena entrati in vigore.

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti

  • Art. 1, comma 15

Per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione di quelli di lavoro domestico, la Legge di Bilancio prevede, per il 2024, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, pari al:

- 6% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non è superiore ad Euro 2.692,00, al netto della tredicesima mensilità;

- 7% se la retribuzione mensile non è superiore a Euro 1.923,00, al netto della tredicesima mensilità.

L'esonero si applicherà sia ai lavoratori già in forza, sia a quelli che saranno assunti nel corso del 2024, mentre non avrà effetti sulle mensilità aggiuntive.

Nel complesso, la misura riproduce il medesimo tipo di agevolazione già introdotta per l'anno 2023, salva la – tutt'altro che irrilevante – esclusione della tredicesima dall'applicazione dello sgravio.

Misure fiscali per il welfare aziendale

  • Art. 1, comma 16-17

La Legge di Bilancio ha stabilito che, per il 2024, non concorrono a formare reddito, nel limite di Euro 1.000,00, le somme erogate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo sempre relativo alla prima casa e il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti.

Per i lavoratori dipendenti con figli a carico il predetto limite è elevato a Euro 2.000,00. I dipendenti sono tenuti a produrre al sostituto d'imposta una dichiarazione - la norma non impone alcuna forma specifica - contenente l'indicazione del codice fiscale dei figli a carico.

Il dipendete, invece che perde i requisiti dovrà darne comunicazione al sostituto d'imposta e quest'ultimo dovrà recuperare a tassazione gli importi in precedenza esclusi, entro la scadenza prevista per il conguaglio di fine anno.

Al fine di fruire dell'agevolazione, i datori di lavoro devono informare preventivamente, laddove presenti, le rappresentanze sindacali costituite in azienda. L'obbligo deve essere assolto, in via preventiva, rispetto all'attuazione dell'agevolazione anche se, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 23/E/2023 ha chiarito che il datore di lavoro potrà adempiere entro la chiusura del periodo d'imposta.

Sebbene con la disposizione in commento il Legislatore abbia esteso il novero delle spese escluse dal reddito di lavoro dipendente, il limite di valore è stato sensibilmente ridotto rispetto a quanto in vigore per l'anno fiscale 2023. Ciò, è bene ricordare, potrebbe avere conseguenze di rilievo in merito alla effettiva applicazione dell'esenzione (in caso di bene di valore superiore a tali soglie, infatti, lo stesso sarebbe interamente imponibile).

Detassazione dei premi di risultato

  • Art. 1, comma 18

La Legge di Bilancio ha stabilito che l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato, erogati nell'anno 2024, fino ad Euro 3.000,00, sia ridotta dal 10% al 5%, a condizione che nell'anno precedente il reddito di lavoro dipendente dell'interessato non sia stato superiore a Euro 80.000,00.

L'agevolazione si applica su premi di risultato ovvero su somme variabili la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza e innovazione, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Il limite reddituale deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro conseguiti dal dipendente nell'anno precedente a quello di applicazione dell'agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro. Deve comprendere anche le pensioni, gli assegni equiparati ai redditi di lavoro dipendente, la quota di TFR liquidata in busta paga e le retribuzioni corrisposte ai dipendenti impegnati all'estero, anche se non assoggettate a tassazione in Italia. Sono esclusi i redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata.

Questa misura si pone in diretta continuità con l'omologa disposizione precedentemente emanata per l'anno 2023.

Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere

  • Art. 1, commi 21-25

A favore dei dipendenti che operano nel settore turistico-alberghiero, la Legge di Bilancio riconosce, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2024, un trattamento integrativo speciale, concorrente alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e straordinario svolto nei giorni festivi. In sostanza, gli importi risparmiati dai datori di lavoro con la detassazione di parte degli straordinari confluiranno nella busta paga dei lavoratori. Beneficiari di tale misura potranno essere esclusivamente i lavoratori del settore privato che nel 2023 abbiano avuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a Euro 40.000,00.

Il dipendente, al fine di ottenere il beneficio, dovrà farne richiesta scritta contenete l'attestazione del reddito conseguito nel 2023.

Il credito derivante dall'erogazione del trattamento speciale sarà, poi, compensato dal datore di lavoro in conformità alle norme fiscali esistenti.

Anche questo intervento costituisce, sostanzialmente, una proroga del regime derogatorio già introdotto nel corso del 2023. Esso risponde all'intento dichiarato dal Governo di attenuare le difficoltà delle imprese dell'industria turistica di reperimento di personale qualificato.

Per quanto un tentativo lodevole di riduzione del costo del lavoro, la stessa natura estemporanea e soggettivamente limitata dell'intervento rischia di renderlo un mero (e costoso) palliativo per i problemi di un'industria che soffre la competizione di Paesi vicini meno costosi o che hanno meglio usufruito delle risorse europee di settore.

Misure in materia di congedi parentali

  • Art. 1, comma 179

La Legge di Bilancio prevede, in merito ai periodi di congedo parentale fruibili dai genitori fino al dodicesimo anno di vita del figlio e per i quali è prevista, per tre mesi, a favore di ciascun genitore un'indennità pari al 30% della retribuzione, che vi sia la possibilità, in alternativa tra i genitori e per la durata massima di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, di fruire del congedo indennizzato nella misura dell'80% della retribuzione per il primo mese e nella misura del 60% (innalzato all'80% solo per il 2024) per il secondo mese.

Le misure appena descritte, sebbene temporanee, rientrano nel più ampio piano del Legislatore di incentivazione della conciliazione tra la vita familiare e quella lavorativa, sostenendo il reddito delle famiglie con figli. Va ricordato, tuttavia, che tali incentivi si applicano soltanto a quei genitori che non abbiano concluso il periodo di congedo obbligatorio (di maternità o paternità) entro il 31 dicembre 2023.

Decontribuzione delle lavoratrici con figli

  • Art. 1, commi 180-182

La Legge di Bilancio ha previsto che, per il triennio 2024-2026, sarà applicato un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con esclusione di coloro che svolgono lavoro domestico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo e nel limite massimo di Euro 3.000,00 per anno, riparametrato su base mensile.

Per il 2024, in via sperimentale, l'esonero sarà applicato anche alle lavoratrici madri di almeno due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Similmente alla misura che precede, anche quella in commento si innesta nel generale programma del Governo di sostegno alla famiglia e, come nel caso di specie, della donna lavoratrice. Tuttavia, se consideriamo che la Legge di Bilancio non ha disposto la proroga o il rifinanziamento di altre misure previste nel 2023 e indirizzate a platee ben più numerose (ad esempio, l'esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono giovani under 36 o le donne in condizione di particolare svantaggio), il saldo complessivo degli incentivi alle assunzioni disponibili per le imprese risulta significativamente ridotto.

Trattamento pensionistico

  • Art. 1, comma 125

La Legge di Bilancio ha modificato i requisiti per accedere alla previdenza obbligatoria per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

In particolare, viene confermato il requisito anagrafico, 67 anni, e l'anzianità contributiva, 20 anni, mentre, è stata modificata la soglia: non più il limite di 1,5 volte l'assegno sociale, ma il valore dell'assegno stesso.

Per la pensione anticipata ridotta, la legge conferma il requisito dell'età anagrafica, 64 anni, e anzianità contributiva effettiva, 20 anni, mentre l'ammontare dell'importo soglia passa da 2,8 a 3 volte il valore dell'assegno sociale nella generalità dei casi, ridotto a 2,8 per le donne con un figlio e 2,6 per le donne con almeno due figli.

Si tratta di interventi che, pur mantenendo invariati i requisiti di accesso al sistema pensionistico, ridimensionando i valori soglia per la determinazione dell'importo minimo di pensione, di fatto, riducono i maniera sostanziale l'importo degli assegni minimi di pensione (se tali valori fossero già stati applicabile nel 2023, ad esempio, il valore della pensione minima sarebbe stato pari a Euro 507, invece che Euro 760).

Riscatto contributivo

  • Art. 1, commi 126 -130

La Legge di Bilancio, per il biennio 2024-2025, ha introdotto la possibilità di procedere al riscatto oneroso per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

In particolare, viene  riconosciuta la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, e nella misura massima di 5 anni anche non continuativi, per periodi non coperti da contribuzione antecedenti al 1° gennaio 2024.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato l'onere economico per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato, mediante la destinazione, a tal fine, dei premi di produzione spettanti al dipendente. In tal caso, l'onere è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo e non concorre a formare reddito da lavoro dipendente.

Per quanto la platea di beneficiari potenzialmente coinvolta non dovrebbe essere particolarmente estesa, tale misura costituisce uno strumento particolarmente allettante sia per l'impresa, sia per il lavoratore per ottimizzare il carico fiscale del benefit in discussione che viene, in concreto, equiparato alle forme di welfare aziendale adottabili dal datore di lavoro tramite accordo sindacale o vincolo contrattuale.  

Ape sociale

  • Art. 1, commi 136- 137

La Legge di Bilancio ha disposto la proroga, per il 2024, dell'indennità denominata “APE sociale” che viene corrisposta, fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti disoccupati, dipendenti che assistono parenti disabili, invalidi, o coloro che sono adibiti a lavori usuranti. E' stata introdotta per la prima volta dalla legge di stabilità 2017 e, poi, prorogata annualmente.

L'indennità non è cumulabile con redditi di lavoro autonomo o dipendente, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

A differenze del 2023, la Legge dispone l'innalzamento del requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi. Si riduce quindi la platea dei potenziali beneficiari. Da una parte, ciò risulta certamente coerente l'obiettivo della legge di contenere la spesa previdenziale tramite il disincentivo al ricorso a forme di pre pensionamento, dall'altro, è da attendersi che tale intervento avrà, inevitabilmente, un impatto sulle dinamiche di turn over degli organici aziendali.

Opzione donna

  • Art. 1, comma 138

La Legge di Bilancio ha confermato, anche per il 2024, il diritto alla pensione anticipata in favore delle dipendenti che, abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, seppur innalzando il requisito anagrafico di accesso a tale regime pensionistico a 61 anni (ossia un anno in più rispetto a quanto previsto per lo scorso anno), ridotto di un anno per ogni figlio e nel limite di due anni.

La ratio di questo intervento e potenziali effetti sono analoghi a quelli menzionate in relazione alla modifiche dell'Ape sociale.

Quota 103

  • Art. 1, comma 139

Nel 2024 continuerà a essere riconosciuto il diritto alla pensione anticipata flessibile per coloro che, entro il 31 dicembre 2024, maturano 62 anni di età e 41 anni di contributi.

Tuttavia, per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2023, il metodo di calcolo per la determinazione dell'assegno pensionistico è invariato rispetto a quello adottato sinora, mentre, per coloro che perfezionano le condizioni di accesso a tale regime nell'arco del 2024, per il calcolo della Quota 103 si applica il metodo integralmente contributivo e il valore massimo, fino all'età di vecchiaia, si riduce da 5 a 4 volte rispetto a quello del trattamento minimo.

La previsione è, quindi, di fatto, meno conveniente per coloro che matureranno i requisiti di accesso nell'anno in corso rispetto a quelli che li abbiano raggiunti nel 2023, poiché il trattamento pensionistico verrà calcolato con il sistema contributivo, con conseguente probabile riduzione della rendita riconosciuta alla maggior parte dei pensionandi.

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