Aprile 2023: attività dell’amministratore post scioglimento, clausola di price adjustment nella cessione di quote, responsabilità dei soci per i debiti della società estinta

La Redazione
10 Maggio 2023

Ad Aprile la Cassazione si è pronunciata su: scioglimento ed estinzione di società e conseguenze sulla responsabilità dei soci, sulla prova del fine liquidatorio delle attività compiute dagli amministratori e sulle pretese creditorie in capo ai soci; contratto di cessione di quote societarie contenente una clausola di price adjustment; invalidità del contratto concluso in nome di una società non ancora costituita; esterovestizione. In sede penale, invece, le pronunce hanno riguardato l’elemento soggettivo dei reati societari, l’abusiva attività finanziaria e la bancarotta.

L'elemento soggettivo distingue le operazioni dolose dall'aver cagionato con dolo il fallimento

Cass. Pen. – Sez. V – 28 aprile 2023, n. 17807, sent.

In tema di reati societari, è l'elemento soggettivo che consente di distinguere fra le "operazioni dolose" cagionanti il fallimento e l'aver cagionato "con dolo" il fallimento della società, nel senso che la locuzione “con dolo” implica che ai sensi dell'art. 43 c.p., il fallimento deve essere previsto e voluto dall'agente come conseguenza della sua azione od omissione, e si deve trattare di dolo diretto. Nel fallimento conseguente a operazioni dolose, invece, esso è solo l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio che esso si verifichi.

Non basta la qualifica di ex socio per agire a tutela delle pretese creditorie di una società cancellata

Cass. Civ. – Sez. Lav. – 28 aprile 2023, n. 11278, sent.

Il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l'onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica. Pur potendo i soci essere interessati dal peculiare fenomeno successorio che, a certe condizioni ed entro certi limiti, ne può determinare la posizione di aventi causa nei debiti e nelle pretese attive della società dopo la sua estinzione e la relativa cancellazione dal registro delle imprese, non basta la qualità di ex socio perché si determini tale eventuale fenomeno successorio.

Abusiva attività finanziaria: c'è abrogazione tacita del raddoppio delle pene

Cass. Pen. – Sez. Unite – 27 aprile 2023, n, 17615, sent.

La riformulazione dell'art. 132 TUB, riguardante il reato di abusiva attività finanziaria, ad opera dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 13 agosto 2010, n. 141 ha comportato l'abrogazione tacita dell'art. 39 della L. 28 dicembre 2005, n. 262, nella parte in cui stabiliva il raddoppio delle pene comminate per il reato di cui all'art. 132 cit.

Distinzione degli strumenti finanziari tra azioni e obbligazioni a fini fiscali

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 27 aprile 2023, n. 11191, sent.

Ai fini delle imposte sui redditi, in applicazione dell'art. 44, comma 2, lett. a) t.u.i.r., ed anche ai sensi del regime pex di cui all'art. 87, commi 3 e 5, t.u.i.r., la distinzione degli strumenti finanziari tra azioni e titoli similari ed obbligazioni e titoli similari, adottata dal legislatore fiscale, poggia in primo luogo sulla circostanza che la relativa remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altra società del gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi, essendo tale requisito (indipendentemente da altre variabili) di per sé sufficiente a classificare lo strumento finanziario come titolo azionario o similare (fatta salva, per gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti, l'ulteriore condizione che la remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente). In via secondaria, ove la remunerazione del titolo non sia totalmente rappresentata dai predetti risultati economici, è necessario verificare la sussistenza delle condizioni per ricondurlo tra quelli “similari alle obbligazioni”, tenendo conto dell'esistenza di una obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata e dell'assenza di diritti di partecipazione alla gestione dell'impresa.

Spetta all'amministratore provare il fine liquidatorio dell'attività compiuta dopo il verificarsi di una causa di scioglimento

Cass. Civ. – Sez. I – 27 aprile 2023, n. 11041, sent.

Gli amministratori di una società di capitali, convenuti in giudizio nell'azione di risarcimento per aver compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., devono dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari. L'attore, infatti, ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria.

La responsabilità dei soci per i debiti della società estinta

Cass. Civ. – Sez. II – 21 aprile 2023, n. 10752, sent.

Qualora all'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, i creditori sociali non soddisfatti possono agire, ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c., nei confronti dei soci della dissolta società di capitali, sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Perché il socio della società di capitali possa essere obbligato a rispondere verso il creditore sociale non soddisfatto, occorre, e ad un tempo basta, che lo stesso creditore dia prova della distribuzione dell'attivo e della riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi del fatto costitutivo della responsabilità di quest'ultimo.

Il regime di invalidità del contratto concluso in nome di una società non ancora costituita

Cass. Civ. – Sez. II – 20 aprile 2023, n. 10628, sent,

Il contratto concluso in nome di una costituenda società di capitali non è né nullo, né annullabile, né esprime mere proposte contrattuali, ma è solo inefficace: colui che agisce in nome di una società di capitali prima dell'iscrizione di questa nel registro delle società è qualificabile come falsus procurator ed incorre perciò nella responsabilità prevista dall'art. 1398 c.c. La società può successivamente ratificare il negozio, ma gli effetti della ratifica retroagiscono al momento della stipulazione del contratto di società; occorre inoltre che detta ratifica provenga dall'organo istituzionalmente competente a provvedere e che tale comportamento risulti da atto scritto quando per il negozio da ratificare sia richiesto tale requisito formale.

Responsabilità penale anche per i soci illimitatamente responsabili della società di fatto fallita

Cass. Pen. – Sez. V – 16 aprile 2023, n. 16260, sent.

In ipotesi di società irregolare dichiarata fallita, per le condotte di distrazione di beni personali, il socio illimitatamente responsabile risponde del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione al proprio fallimento, ai sensi dell'art. 222 l.fall., per le condotte di distrazione di beni sociali, risponde dello stesso reato, in relazione al fallimento della società, ai sensi dell'art. 223, comma 1, l.fall.

Bancarotta fraudolenta patrimoniale: è reato di pericolo, ma per l'aggravante serve la prova del danno

Cass. Pen. – Sez. V – 11 aprile 2023, n. 15211, sent.

Mentre la bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo e non richiede - nell'azione del fallito - la dimostrazione di un danno reale ai creditori, essendo integrata anche soltanto con la mera messa in pericolo degli interessi creditori senza necessità di un effettivo pregiudizio, questo - ove sussistente in termini di rilevante gravità può integrare l'aggravante in esame: la circostanza aggravante può essere integrata anche in presenza di un danno derivante dal fatto di bancarotta che, pur essendo, in sé considerato, di rilevante gravità, rappresenti una frazione "non rilevante" del passivo globalmente considerato.

Bancarotta: in assenza di deleghe tutti gli amministratori rispondono in concorso

Cass. Pen. – Sez. V – 11 aprile 2023, n. 15205, sent.

Anche nei reati di bancarotta, così come in quelli tributari, in caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di amministrazione di una società di capitali nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli altri amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull'andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all'art. 2392 c.c.

La presunzione di esterovestizione della società

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 5 aprile 2023, n. 9400, sent.

In tema di "esterovestizione", al fine di accertare se una società estera sia soggetta al controllo da parte di una società italiana, la verifica della sussistenza della fattispecie di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. (cd. controllo interno di diritto) impone di accertare che la maggioranza delle quote della società estera sia concentrata in capo alla sola società italiana, senza che rilevi la possibile titolarità di altre quote da parte dei soci di quest'ultima, a ciò ostando il disposto di cui all'art. 2359, comma 2, c.c., che esclude, al riguardo, il computo di voti spettanti per conto di terzi.

Cessione di quote sociali contenente clausola di price adjustment

Cass. Civ. – Sez. II – 5 aprile 2023, n. 9347, sent.

In tema di cessione di partecipazioni sociali, soddisfa il requisito della determinabilità dell'oggetto - ed è dunque valida e non viola il canone di buona fede oggettiva - la clausola del contratto che preveda l'adeguamento del corrispettivo fissato alle sopravvenienze passive successivamente accertate (ossia verificate dopo la cessione), facenti capo alla società target, per fatti accaduti prima del perfezionamento dell'accordo traslativo, in ordine a causali specificate nei confronti di soggetti individuati.

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