Natura del termine per il versamento del saldo prezzo nel procedimento di vendita forzata
17 Gennaio 2024
Il quesito non è di poco conto; il problema che va risolto a monte è quello relativo alla natura del termine indicato per il deposito del saldo prezzo. Infatti, ove si propenda per la natura processuale del termine, si applicherà la sospensione feriale, mentre ove si ritenga la sua natura come sostanziale, non potrà applicarsi la sospensione feriale dei termini, con evidenti conseguenze in merito alla tempestività o tardività del versamento del prezzo stesso. Sul punto la posizione della giurisprudenza di legittimità ha sviluppato, nel tempo, posizioni contrastanti. Una tendenza più risalente era tesa a considerare il termine come avente natura processuale; la Cass. civ., sez. I, 13 luglio 2012, n. 12004, infatti, anche se in materia fallimentare, aveva sostenuto in passato che il termine per il versamento del prezzo di cui agli artt. 576 e 585 c.p.c. si inserisse nel procedimento di vendita coattiva e dovesse considerarsi di natura processuale: “In tema di liquidazione fallimentare, il termine per il versamento del prezzo, di cui agli art. 576, n. 7, e 585, comma 1, c.p.c., si inserisce nel procedimento di vendita coattiva e deve considerarsi di natura processuale, in quanto prodromico al trasferimento dell'immobile e, quindi. alla definitiva attribuzione del bene, essendo diretto a concludere una fase esecutiva; ne consegue la soggezione alla sospensione feriale dei termini, ai sensi dell'art. 1 l. n. 742/1969.” Successivamente si è maturato un diverso orientamento, e a parere di chi scrive più conforme ai principi in materia, secondo il quale il versamento del saldo prezzo si colloca al di fuori del procedimento giudiziale di vendita in ambito esecutivo, sostanziandosi in un mero adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo a seguito dell'esaurimento della fase acquisitiva che con l'assegnazione esaurisce il procedimento giudiziale esecutivo. Cosi, su questo presupposto, Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2022, n.18421, ha affermato che “In tema di vendita forzata, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario è di natura sostanziale, in quanto posto a presidio del “ius ad rem” relativo all'emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., attenendo all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria assunta dall'aggiudicatario stesso (attività, quest'ultima, che non necessita di difesa tecnica ma costituisce esecuzione di un atto dovuto e non negoziale); ne consegue che esso non è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ex art. 1 della l. n. 742 del 1969.” Si può dire, quindi, allo stato, che il termine per il versamento del saldo prezzo a seguito di aggiudicazione in ambito esecutivo, rappresenta un termine di natura sostanziale che non può essere sottoposto alla sospensione feriale dettata per i soli termini processuali. |