Tabella Unica Nazionale per lesioni macropermanenti
17 Gennaio 2024
Si legge, nella relazione tecnico finanziaria di accompagnamento al provvedimento approvato, che in linea generale “l'introduzione di una Tabella Unica Nazionale per entrambi i settori non può che migliorare la situazione complessiva, sia dal punto di vista delle relazioni impresa assicurativa/danneggiato, sia con riferimento ai costi del contenzioso”. Ciò in considerazione del fatto che la tabella consentirà “di ridurre notevolmente i margini di discrezionalità nonché l'incertezza sui valori dei risarcimenti, svolgendo un punto di riferimento certo per la determinazione dei valori economici dei danni da macrolesioni, nell'esercizio stragiudiziale e giurisprudenziale dei risarcimenti danni”. Una volta esaurito l'iter di approvazione, con il necessario passaggio presso il Consiglio di Stato, la cui Sezione consultiva dovrà rendere il parere richiesto dalla legge, la nuova tabella nazionale approderà nel panorama giuridico costituendo lo strumento cogente, ai sensi dell'art. 138 del Codice delle Assicurazioni, per il ristoro delle menomazioni consolidate nella fascia dal 10 al 100 di danno biologico. All'epoca della sua emanazione originaria la norma che ne sanciva l'applicazione, come detto l'art. 138 del d.lgs 209/2005, disponeva che gli stessi dovessero essere emanati entro 120 giorni. L'art. 138 CdA , in seguito modificato nel tempo prima dall'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2007, n.124 e successivamente dall'articolo 3-ter del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con legge 25 febbraio 2022, n. 15, sancì che i decreti attuativi dovessero essere emanati entro il 1 maggio 2022, prevedendo lo sdoppiamento fra tabella di valutazione medico legale delle menomazioni e quella odierna di liquidazione monetaria. Riassumendo, la tabella unica nazionale secondo i dettami dell'art. 138 deve adeguarsi ai seguenti canoni sostanziali:
Infine, l'art. 138 CdA al suo 5^ comma sancisce che: “Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b), sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT”. Ugualmente lo schema di decreto prevede un meccanismo amministrativo di aggiornamento dei valori alla variante ISTAT per le rivalutazioni monetarie, sulla falsariga di quanto avviene oggi per le micropermanenti, di fatto non lasciando il danneggiato esposto al rischio di ristori sottostimati in conseguenza di lassi temporali di aggiornamento troppo lunghi e della conseguente perdita del potere di acquisto della moneta in questo caso compensativa. Nello specifico lo schema di decreto prevede l'adozione di: a) tavole che contengano i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale; b) una tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere da a) a d) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - tabella del danno biologico; c) una tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell'articolo 138, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 209 del 2005 - tabella del danno biologico comprensiva del danno morale. È previsto che il valore del primo punto di invalidità sia pari a quello previsto dall'art. 139 Cda che disciplina le lesioni micropermanenti, oggi pari ad € 939,78. Andranno naturalmente poi a questo applicati i relativi coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori, che si accrescono, più che proporzionalmente, all'aggravarsi della lesione. Il primo punto (10 % di danno biologico) ha infatti un valore di € 2.441,74. Il danno biologico temporaneo dovrà essere liquidato in conformità al valore previsto dall'art. 139, comma 1, lettera b), e 5 del Codice delle Assicurazioni. Ad oggi è previsto pro die un importo di € 54,80, sul quale potrà incidere un incremento a titolo di danno morale ricompreso tra il 30% ed il 60%. Nelle tabelle del danno morale viene indicata la somma e la percentuale dovuta a titolo di danno morale nella sua componente minima, media e massima, sostanzialmente con una differenziazione percepibile immediatamente, così come oggi sono strutturate le tabelle milanesi, vale a dire con una chiara bipartizione tra danno biologico e danno morale. Lo schema di raffronto allegato pone già in evidenza le sensibili differenze fra la liquidazione oggi operata sulla base delle tabelle di Milano e Roma e quella che vedrà la luce una volta definitivamente pubblicato il decreto attuativo dell'art.138 del Codice delle Assicurazioni.
ESEMPI DI DANNO BIOLOGICO
Per quanto concerne poi le ulteriori voci di danno riconoscibili all'interno delle Tabelle Milanesi, ovvero il danno morale e/o la personalizzazione del danno stante le peculiarità del caso specifico, rammentiamo che dette voci, rientranti nel più ampio genus del danno non patrimoniale, erano state per miglior comprensione ed interpretazione di lettura separatamente indicate. La Tabella Unica Nazionale, approvata nella bozza divulgata ieri prevede, come indicato dall'art. 138 comma 2 lett. e), un aumento della quota del danno biologico “incrementata in via percentuale e progressiva per punto”. La tabella prevede pertanto incrementi a titolo di danno morale in percentuali minime, medie e massime e la personalizzazione (incidenza in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali) del danno nella misura massima del 30% e dunque rimessa all'equità del giudice. Anche in questo caso riportiamo il seguente schema di raffronto che porta ad apprezzare le differenze monetarie cui porta oggi la T.U.N. rispetto alle precedenti tabelle convenzionali: DANNO MORALE- PERSONALIZZAZIONE
La differenza di valori rispetto ai meccanismi pretori di Milano e Roma appare eclatante, come pure difformi sono i meccanismi di valutazione delle voci legate al danno morale ed alla personalizzazione. Una tabella unica nazionale, dunque, improntata alle regole normative dettate dell'art. 138 del d.lgs. n. 209/2005 (CdA) e che pone tra i suoi obiettivi primari non solo quello di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito, ma anche quello di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori e, non ultimo, di preservare la sostenibilità stessa del sistema della assicurazione obbligatoria. Certamente le tabelle convenzionali fino ad oggi in uso furono la base della elaborazione normativa e quindi l'ispirazione delle attuali tabelle nazionali, ma appare anche attuale il tema se la futura TUN potrà, per rispetto dei principi di analogia ed equità, essere dal giudice discrezionalmente adottata anche per il risarcimento di danni che non attengano al comparto della rc auto o sanitaria. Ciò a maggior ragione alla luce di alcune evidenze comparative nelle quali (si veda la simulazione legata ad una lesione gravissima del 95%) la TUN vada a compensare il danno in misura largamente superiore rispetto alla analoga liquidazione ottenuta adottando la tabella di Milano. |