Aprile 2023: impugnazione dell’atto impositivo da parte del fallito, successione mortis causa nel credito ammesso al passivo, competenza per territorio nel concordato semplificato

La Redazione
10 Maggio 2023

Questo mese si segnalano le pronunce della Corte di cassazione in tema di impugnazione dell’atto impositivo relativo a crediti fiscali anteriori al fallimento, mancanza di giurisdizione in capo al giudice delegato per l’ammissione al passivo di crediti tributari non accertati dal giudice tributario, successione mortis causa nel credito ammesso al passivo, fallimento del preponente nel contratto di agenzia, concordato semplificato e prededuzione dei crediti sorti in costanza di amministrazione straordinaria

Atto impositivo relativo a crediti fiscali anteriori al fallimento e inerzia del curatore

Cass. civ., sez. un., 28 aprile 2023, n. 11287

In caso di rapporto d'imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo lo può impugnare, ex art. 43 l.fall., a condizione che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione e che, cioè, quest'ultimo abbia assunto un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato. L'insussistenza di uno stato di inerzia del curatore, come sopra definito, comporta il difetto della capacità processuale del fallito in ordine all'impugnazione dell'atto impositivo e va conseguentemente rilevato, anche d'ufficio, dal giudice in ogni stato e grado del processo.

Ammissione al passivo di crediti fiscali e giurisdizione del giudice tributario

Cass. civ., sez. I, 28 aprile 2023, n. 11199

In tema di ammissione al passivo dei crediti fiscali, le controversie che determinano la necessità di una delibazione in ordine all'esistenza e alla consistenza del tributo non possono essere demandate agli organi fallimentari, ma devono essere rimesse all'esame del giudice tributario. Nel caso di contestazione del debitore erariale il giudice delegato non ha giurisdizione funzionale alla verifica della fondatezza delle censure (essendo le relative questioni rimesse al giudice tributario), in mancanza del ruolo (e della relativa impugnazione) "l'esito della domanda di ammissione dovrà essere necessariamente sfavorevole per il creditore, attesa l'impossibilità, per il giudice delegato del fallimento, di formulare giudizio di merito al riguardo".

L'erede del creditore ammesso al passivo fallimentare è assimilabile al de cuius

Cass. civ., sez. II, 27 aprile 2023, n. 11048

La posizione dell'erede del creditore ammesso nel passivo fallimentare, identificandosi con quella del successore nel credito, è del tutto assimilabile a quella del de cuius creditore. Pertanto, il diritto del successore al riconoscimento dell'indennizzo iure proprio decorre dal momento in cui dia prova di avere preso parte alla procedura mediante istanze, richieste o ricezione di atti che diano dimostrazione del configurarsi di un suo interesse giuridicamente rilevante alla definizione in tempi ragionevoli della procedura fallimentare.

Fallimento del preponente e destino del contratto di agenzia

Cass. civ., sez. lav., 14 aprile 2023, n. 10046

In caso di fallimento del preponente, appare corretto applicare al contratto di agenzia la regola generale di sospensione stabilita dall'art. 72, comma 1, l. fall., non essendo possibile, sulla base di un'interpretazione giuridicamente fondata, assimilare tipologicamente il rapporto di agenzia a quello di mandato; e quand'anche si ritenesse di accedere alla tesi di assimilabilità dei due contratti, l'art. 78 l. fall., applicabile ratione temporis, prevede lo scioglimento del contratto di mandato per il fallimento del mandatario (id est: dell'agente) e non anche del mandante (id est: del preponente).

Qualora il rapporto di agenzia pendente sia sciolto per fatto concludente, con il provvedimento di esclusione dei crediti ad esso relativi dallo stato passivo del fallimento del preponente, l'agente ha diritto di esserne ammesso per i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

Al concordato semplificato si applica la regola della irrilevanza del trasferimento della sede sociale nell'anno precedente al deposito del ricorso

Cass. civ., sez. I, 12 aprile 2023, n. 9730

Il concordato semplificato di cui al d.l. n. 118/2021, pedissequamente confluito nell'attuale art. 25-sexies del d.lgs. n. 14/2019 in seguito al d.lgs. n. 83/2022, pur connotato da peculiarità rispetto al concordato preventivo fin dalla fase d'accesso in quanto postula il previo percorso della composizione negoziata, rientra al pari di quest'ultimo nell'alveo delle procedure concorsuali, conseguentemente soggiacendo, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio, in applicazione analogica dell'art. 161, comma 1, l. fall., alla regola della irrilevanza del trasferimento della sede sociale nell'anno che precede il deposito del ricorso, come confermato dalla linea di continuità tra le norme del d.l. n. 118 cit. e quelle del menzionato d.lgs. n. 14/2019, che, ai sensi dell'art. 28, esclude la rilevanza del trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui all'art. 2, lett. m-bis, del d.lgs. n. 14/2019

Inapplicabilità del Reg. CE 44/2001 a fallimenti, concordati e figure affini

Cass. civ., sez. un., 13 aprile 2023, n. 9954

In tema di giurisdizione, deve ritenersi che, alla luce dei principi espressi dalla CGUE, l'esclusione dell'applicabilità del Regolamento CE n. 44/2001, disposta dall'art. 1, par. 2, lett. b) dello stesso Regolamento - relativamente a "i fallimenti, i concordati e le procedure affini" - riguardi solo le azioni che scaturiscono direttamente da una procedura di insolvenza e che sono a questa strettamente connesse, con riferimento, tuttavia, non al contesto procedurale nel quale l'azione si inserisce, bensì al suo fondamento giuridico, occorrendo verificare se il diritto o l'obbligo che opera quale "petitum" sostanziale trovi la propria fonte nelle norme comuni del diritto civile o commerciale oppure, piuttosto, nelle norme derogatorie e specifiche della procedure di insolvenza. (Affermando tale principio, la S.C. ha stabilito la giurisdizione tedesca rispetto ad una domanda volta ad ottenere la cessazione di presunte "turbative" poste in essere dal soggetto chiamato in causa nell'esercizio delle funzioni di curatore di una procedura concorsuale - a cui non era applicabile "ratione temporis" il Regolamento CE n. 1346/2000 - già aperta ed avente effetti esclusivamente nel territorio della Repubblica Federale di Germania, dove pure erano ubicati gli immobili sui quali l'attore pretendeva l'esercizio di prerogative inibite dal c.d. "spossessamento" relativo ai beni rientranti nella massa attiva fallimentare).

In mancanza di delega, e in caso di dolo, gli amministratori rispondono in concorso per non aver impedito l'evento

Cass. pen., sez. V, 11 aprile 2023, n. 15205

In tema di reati tributari, nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di amministrazione di una società di capitali nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli altri amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull'andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all'art. 2392 c.c.

Prededuzione dei crediti sorti in costanza di amministrazione straordinaria

Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2023, n. 9166

In tema di amministrazione straordinaria, il contraente "in bonis" può ottenere l'ammissione al passivo del credito derivante dalle prestazioni rese, anteriormente alla dichiarazione dello stato di insolvenza della società, in adempimento di un contratto ad esecuzione continuata o periodica opponibile alla procedura in quanto munito di data certa, quand'anche fatto oggetto di susseguente scioglimento ad opera del commissario. 

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