Maggio 2023: domanda di concordato preventivo “dilatoria”, ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato, prededucibilità della penale e fallimento del subappaltatore

La Redazione
10 Giugno 2023

Questo mese si segnalano le pronunce della Corte di cassazione in tema di misure cautelari all’amministratore anche prima del fallimento, revoca dei pagamenti “normali” effettuati nello stesso periodo di quelli “anormali”, domanda di concordato preventivo presentata allo per differire il fallimento, ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato, prededucibilità del credito a titolo di penale, concordato fallimentare con assuntore e fallimento del subappaltatore.

Società in dissesto: il legale rappresentante finisce in carcere anche se il fallimento non è ancora stato dichiarato

Cass. pen., sez. V, 25 maggio 2023, n. 23037

È legittima l'applicazione di misure cautelari personali per il reato di bancarotta anche prima della pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 238, comma 2, l. fall. per l'esercizio anticipato dell'azione penale - nel caso previsto dall'art. 7 l. fall. e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione di fallimento - nel suo dispiegarsi nell'esercizio dei poteri propri delle indagini preliminari, compreso quello di domanda cautelare.

Revocati i pagamenti “anormali”, si possono revocare anche quelli normali effettuati nello stesso periodo

Cass. civ., sez. I, 24 maggio 2023, n. 14390

In materia di revocatoria fallimentare, una volta accertata l'effettuazione dei pagamenti con mezzi anormali, ai sensi del primo comma, numero 2, dell'art. 67 della legge fallimentare, senza che il creditore abbia fornito la prova della incientia decoctionis, la sua conoscenza dello stato di insolvenza deve essere considerata accertata in concreto anche in riferimento alla domanda di revoca di pagamenti riconducibili al secondo comma della medesima disposizione collocati nello stesso arco temporale.

Domanda di concordato preventivo presentata allo scopo di differire la dichiarazione di fallimento

Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2023, n. 13997

La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti.

Ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato e silenzio-assenso dell'Agenzia Riscossione se non risulta provato il dissenso dell'ente impositore

Cass. civ., sez. I, 19 maggio 2023, n. 13877

Non può ritenersi validamente espresso il dissenso dell'Agenzia dell'Entrate Riscossione rispetto alla proposta di concordato di ristrutturazione dei debiti di una società. L'Agenzia dell'Entrate Riscossione agisce quale mero nuncius dell'ente impositore titolare del credito, avendo l'onere di documentare la volontà di quest'ultimo. Sennonché, in mancanza di qualsivoglia prova al riguardo, l'eventuale dissenso espresso dalla ridetta Agenzia non può considerarsi concretamente riconducibile agli effettivi titolari dei corrispondenti crediti, i quali devono pertanto intendersi come rimasti inerti, ai sensi dell'art. 11, comma 1, l. n. 3/2012.

Prededucibilità del credito vantato a titolo di penale

Cass. civ., sez. I, 17 maggio 2023, n. 13559

L'art. 111, comma 2, l. fall., considerando prededucibili i crediti "sorti in occasione o in funzione" delle procedure concorsuali, li individua, alternativamente, sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, "in tal senso dovendo interpretarsi la disgiuntiva "o"".

Ai fini del riconoscimento del rango prededucibile di un credito, a norma dell'art. 111, comma 2, l. fall., il criterio cronologico deve essere implicitamente integrato con la riferibilità del predetto credito all'attività degli organi della procedura, atteso che l'attività di tali organi genera crediti prededucibili indipendentemente dalla verifica in concreto della loro funzionalità rispetto alle esigenze della stessa.

È prededucibile, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall. il credito vantato a titolo di penale per l'illegittima occupazione dell'immobile oggetto di contratto di locazione risolto in corso di concordato.

Concordato fallimentare con assuntore: la (ridotta) soddisfazione del creditore di regresso tardivo

Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2023, n. 13425

In tema di procedure concorsuali, nell'ipotesi di concordato fallimentare con assunzione nel quale il proponente si sia obbligato a pagare i creditori chirografari e gli eventuali terzi revocati in misura non superiore alla percentuale residua spettante ai creditori chirografari per effetto di pregressi piano di riparto (nella specie, il 29,50%), il creditore di regresso, soccombente nel giudizio di revocatoria fallimentare, non può chiedere all'assuntore del concordato il pagamento della differenza tra l'intero credito e la quota residua ridotta in percentuale per effetto dei pregressi riparti che il proponente si era obbligato a corrispondere a tutti i creditori chirografari.

Appalto, subappalto e fallimento: chi paga i contributi previdenziali?

Cass. civ., sez. lav., 15 maggio 2023, n. 13236

Nel regime delineato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, nella formulazione dettata dall'art. 4, comma 31, lett. b), della l. n. 92/2012, il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori, con riferimento alle prestazioni eseguite nella vigenza di tale normativa; tuttavia, nell'ipotesi di fallimento del subappaltatore, non è devoluta alla cognizione del tribunale fallimentare la domanda proposta dall'INPS nei confronti del solo committente, coobbligato solidale "in bonis", poiché la partecipazione del subappaltatore sottoposto a procedura concorsuale, evocato in giudizio in applicazione dell'articolo citato, non rende operante la "vis attractiva" della procedura - con la conseguente improcedibilità delle azioni intraprese nella sede ordinaria -, non potendo la pronuncia giudiziale incidere sulla massa e influire sulla "par condicio creditorum".

Chi risponde dei danni subiti dal bene oggetto di vendita forzata in caso di successivo fallimento?

Cass. civ., sez. I., 5 maggio 2023, n. 11976

Il curatore risponde delle proprie obbligazioni nei confronti dell'aggiudicatario (tra le quali rientra quella di cui all'art. 1477 c.c., di consegna del bene nello stato in cui si trovava al momento della vendita forzata) anche nel caso in cui abbia delegato ad altro soggetto la funzione di custodia dell'immobile rientrante nell'attivo fallimentare, sicché, a norma dell'art. 1218 c.c., su di lui incombe la prova della non imputabilità a sé (o ai suoi ausiliari) dell'inadempimento di tale obbligazione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario