La controversa reclamabilità dei provvedimenti indifferibili

18 Gennaio 2024

L'ordinanza in commento pone un'interessante questione riguardante la reclamabilità dei provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c. In particolare, ci si chiede se avverso i provvedimenti indifferibili – rectius avverso l'ordinanza che conferma, ad esito dell'udienza di comparizione delle parti, il provvedimento indifferibile adottato inaudita altera parte – possa essere proposto il reclamo.

Massima

Al fine di verificare se i provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c. possano essere oggetto di reclamo e se il giudice competente per il gravame debba essere individuato nella Corte d'Appello o nel Tribunale in composizione collegiale occorre disporre il rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte di Cassazione, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 363-bis c.p.c.

Il caso

Il Tribunale per i Minorenni leccese, nell'ambito di un procedimento de responsabilitate, adottava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c., un provvedimento indifferibile con il quale provvedeva al collocamento del minore presso i nonni materni. Tale provvedimento veniva confermato, nel contraddittorio tra le parti, nell'udienza che, a mente di quanto prevede l'art. 473-bis.15 c.p.c., deve essere celebrata nei quindici giorni successivi all'emissione del provvedimento indifferibile ai fini di procedere alla modifica, alla revoca o alla conferma della statuizione assunta in via d'urgenza.

Avverso l'ordinanza di conferma del Tribunale per i Minorenni proponeva reclamo la madre dei minori evidenziando che il provvedimento di collocamento del figlio presso gli ascendenti risultava gravemente lesivo della responsabilità genitoriale.

La Corte d'Appello dichiarava la propria incompetenza ritenendo che il reclamo avverso i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c. debba essere proposto avanti al Tribunale per i Minorenni in composizione collegiale in forza dell'applicabilità delle norme sul rito cautelare uniforme (cfr. artt. 669-bis ss. c.p.c. e, in particolare, art. 669-terdecies c.p.c.).

La madre, nei termini concessi dal giudice di seconde cure, riassumeva il giudizio avanti al Tribunale per i Minorenni reiterando il reclamo.

Il Giudice minorile, anche a fronte delle eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità sollevate dalle altre parti del procedimento de responsabilitate, riteneva necessario disporre il rinvio pregiudiziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 363-bis c.p.c., alla Corte di Cassazione al fine di dirimere la questione interpretativa connessa alla reclamabilità dei provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c.

La questione

L'ordinanza in commento pone un'interessante questione riguardante la reclamabilità dei provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c.

In particolare, ci si chiede, da un lato, se avverso i provvedimenti indifferibili rectius avverso l'ordinanza che conferma, ad esito dell'udienza di comparizione delle parti, il provvedimento indifferibile adottato inaudita altera partepossa essere proposto il reclamo e, dall'altro lato, se il giudice competente per il gravame debba essere individuato nella Corte d'Appello ovvero nel Tribunale in composizione collegiale.

Le soluzioni giuridiche 

Il Tribunale per i Minorenni di Lecce, con il provvedimento in commento, ritiene che la questione relativa alla reclamabilità dei provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c. debba essere oggetto di rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte di Cassazione.

In particolare, viene evidenziato, non solo il silenzio del dettato normativo – ove non viene espressamente previsto se e con quale mezzo i provvedimenti indifferibili (confermati o modificati a seguito dell'udienza di comparizione) possano essere oggetto di un giudizio di secondo grado –, ma anche l'esistenza di un contrasto dottrinale relativo alla quaestio iuris. Tuttavia, il provvedimento in commento, ricostruisce solo alcune delle possibili soluzioni interpretative.

Secondo una prima opzione esegetica, il provvedimento indifferibile risulta assimilabile al provvedimento temporaneo ed urgente disciplinato dall'art. 473-bis.22 c.p.c. Da tale equiparazione discende che il provvedimento indifferibile può essere soggetto al reclamo da proporsi alla Corte d'Appello, in analogia con quanto prevede l'art. 473-bis.24 c.p.c. in relazione ai provvedimenti temporanei ed urgenti.

Una diversa tesi interpretativa sostiene, invece, che il provvedimento indifferibile possiede natura cautelare e, pertanto, la disciplina di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c. deve essere integrata, laddove lacunosa, con le norme dettate per il rito cautelare uniforme (artt. 669-bis ss. c.p.c.). Pertanto, i provvedimenti indifferibili sarebbero impugnabili con il reclamo per il quale risulta competente, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., il Tribunale in composizione collegiale.

Il Tribunale per i Minorenni leccese, a fronte di un dubbio interpretativo che riguarda, non tanto la possibilità di proporre reclamo avverso i provvedimenti indifferibili, quanto il quomodo del mezzo di grave – e, dunque, l'individuazione del giudice competente e del rito applicabile – ritiene imprescindibile l'intervento della Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c.

Sul punto, si osservi che il Giudice minorile, nel provvedimento in commento, evidenzia la sussistenza dei presupposti necessari per disporre il rinvio pregiudiziale: una grave difficoltà interpretativa, la rilevanza ai fini della decisione del giudizio e la suscettibilità della quaestio iuris di porsi in numerosi giudizi – posto che «consta che nella pratica dei Tribunali per i minorenni, è frequente che venga richiesto dalla parte pubblica o privata e concesso un provvedimento indifferibili ex art. 473-bis .15, strumento che pare particolarmente utile ed efficace per prestare una tutela celere ed immediata in tutti i casi in cui il pregiudizio imminente ed irreparabile per il minore non consenta di attendere i tempi della prima udienza di comparizione delle parti» –. Inoltre, il giudice leccese evidenzia anche come la risoluzione della questione abbia una ricaduta anche su «questioni di natura organizzativa all'interno degli Uffici giudiziari» nella misura in cui, laddove si ritenesse il reclamo proponibile avanti al Tribunale in composizione collegiale, occorrerebbe «prevedere con disposizione tabellare i criteri di individuazione del collegio chiamato ad occuparsi dei reclami».

La Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione, alla luce di quanto previsto dall'art. 363-bis, comma 3, c.p.c., ha dichiarato, con provvedimento datato 2 novembre 2023, ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale per i Minorenni di Lecce, assegnando la questione alla Prima sezione civile, rilevando «la natura cautelare dei provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c.», pur qualificandoli – in maniera non propriamente condivisibile – come provvedimenti cautelari ante causam.

Osservazioni

Il provvedimento in commento appare di sicuro interesse, non solo perché sollecita l'intervento nomofilattico della Corte di Cassazione su un tema particolarmente delicato, ma anche perché rappresenta l'occasione per una riflessione sistematica in punto di ammissibilità del reclamo avverso i provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c.

Innanzitutto, appare possibile sottrarre dall'analisi l'opzione interpretativa, segnalata dal Tribunale per i Minorenni di Lecce, che risolve la quaestio iuris della reclamabilità dei provvedimenti exart. 473-bis.15 c.p.c. attraverso una piana equiparazione tra i provvedimenti indifferibili ed i provvedimenti temporanei ed urgenti disciplinati dall'art. 473-bis.22 c.p.c. Infatti, tale linea interpretativa – che condurrebbe alla reclamabilità dei provvedimenti indifferibili ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 473-bis.24 c.p.c. – non appare giustificata perché non si ravvede identità di ratio tra gli istituti posti in relazione.

Il riferimento all'art. 473-bis.22 c.p.c. risulta ammissibile solo nella misura in cui i provvedimenti indifferibili risultano fisiologicamente destinati ad essere assorbiti dai provvedimenti temporanei ed urgenti emessi all'esito della prima udienza di comparizione. Pertanto, solo i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. – che si sono pronunziati sulle medesime tematiche già disciplinati dai provvedimenti indifferibili e che li sostituiscono con un maggior grado di efficacia – saranno impugnabili a mezzo del reclamo avanti alla Corte d'Appello ex art. 473-bis.24 c.p.c.

Ciò premesso, la questione della reclamabilità può essere risolta unicamente affrontando il problema della natura giuridica che si vuole riconoscere ai provvedimenti indifferibili.

La risposta al quesito appare, almeno ictu oculi, semplice e lineare: l'art. 473-bis.15 c.p.c. introduce, nel rito familiare unitario, la possibilità di adottare provvedimenti di natura cautelare. Tuttavia, benché sia pacifica la natura cautelare dei provvedimenti di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c. – peraltro, evidenziata anche dalla Relazione Illustrativa al d.lgs. n. 149/2022 –, si discute se i provvedimenti indifferibili debbano essere considerati come dei provvedimenti cautelari generali ed atipici ovvero come provvedimenti cautelari tipici.

La disquisizione non è meramente teorica nella misura in cui aderire all'una piuttosto che all'altra opzione interpretativa comporta una significativa ricaduta in punto di disciplina applicabile.

Infatti, se si aderisce alla prima delle esegesi prospettate e si qualifica il provvedimento indifferibile come un provvedimento cautelare atipico, allora le lacune contenute nella disciplina dettata dall'art. 473-bis.15 c.p.c. potranno essere colmate, in forza di quanto prevede l'art. 696-quaterdecies c.p.c., attraverso il richiamo alla disciplina del rito cautelare uniforme (artt. 696-bis ss. c.p.c.). Ciò comporta che, in relazione al problema della reclamabilità, i provvedimenti indifferibili potranno essere, per l'effetto di quanto dispone l'art. 696-terdecies c.p.c., oggetto di reclamo da proporsi avanti al Tribunale in composizione collegiale (cfr., in giurisprudenza, Trib. Pisa, decr. 11 novembre 2023).

Tale ricostruzione interpretativa conosce una variante in forza della quale la competenza per il reclamo dovrebbe essere individuata nella Corte d'Appello. «L'art. 669-terdecies c.p.c., infatti, considera il reclamo contro i provvedimenti cautelari […] emessi dal giudice singolo del tribunale e quelli pronunciati dalla corte di appello; ignora i provvedimenti cautelari emessi dal collegio del tribunale […]. Tra le diverse soluzioni possibili per colmare la lacuna, l'orientamento prevalente è nel senso di attribuire la competenza a decidere il reclamo contro i provvedimenti cautelari emessi dal tribunale in formazione collegiale alla corte di appello» (Costantino).

Nel caso in cui, invece, si qualifichi il provvedimento indifferibile come un provvedimento cautelare tipico, allora la lacunosa disciplina contenuta nel Titolo IV-bis non potrà essere integrata dalle norme sul rito cautelare uniforme, anche in considerazione del fatto che l'art. 669-quaterdecies c.p.c. non richiama il rito familiare unitario tra quelli a cui la disciplina cautelare può essere applicata. Da ciò deriva, in relazione alla reclamabilità, che i provvedimenti indifferibili – in assenza di un esplicito addentellato normativo – non potranno essere oggetto di reclamo (cfr., in giurisprudenza, C.A. Brescia, sez. III, ord. 10 ottobre 2023 e Trib. Modena, ord. 3 ottobre 2023).

Esposte le contrapposte tesi interpretative che si confrontano sulla reclamabilità dei provvedimenti indifferibili, appare possibile affermare che entrambe presentano aspetti che possono essere valutati in termini positivi: affermare la non impugnabilità appare funzionale a ragioni di economica processuale ed all'esigenza di evitare la compresenza di provvedimenti di giudici di gradi differenti in relazione alla medesima questione fattuale – e, dunque, di scongiurare «un infinito rincorrersi di decisioni provvisorie emesse dal tribunale, dalla corte d'appello e dalla cassazione» (Donzelli) –; mentre, proclamare la reclamabilità dei provvedimenti indifferibili risulta coerente con il principio costituzionale del diritto di difesa.

Tuttavia, occorre considerare che il problema della natura giuridica dei provvedimenti indifferibili – e della conseguente individuazione della disciplina applicabile – ha ricadute che vanno oltre il tema della reclamabilità.

Infatti, considerare il provvedimento indifferibile come un provvedimento cautelare atipico – e che può essere disciplinato dalle norme sul rito cautelare uniforme – significa, per esempio, ammettere la possibilità di emettere i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c. in una fase precedente all'instaurazione del giudizio familiare, la necessità della fissazione di una udienza anche nei casi in cui il provvedimento indifferibile non venga concesso e la possibilità di adottare provvedimenti indifferibili anche dopo la prima udienza di comparizione.

Tali possibilità vengono meno nel caso in cui si qualifichino i provvedimenti indifferibili come provvedimenti cautelari tipici, nella misura in cui la disciplina contenuta nell'art. 473-bis.15 c.p.c. non potrà essere colmata ed integrata dalle norme sul rito cautelare uniforme.

Tuttavia, l'apparente riduzione della sfera di operatività dei provvedimenti indifferibili appare maggiormente coerente con l'architettura del rito unitario familiare.

Infatti, l'impossibilità di adottare provvedimenti indifferibili ante causam risulta giustificata, non solo dalla formulazione letterale e dalla collocazione sistematica dell'art. 473-bis.15 c.p.c. che delimita l'ambito di applicazione dei provvedimenti indifferibili tra il deposito del ricorso introduttivo e l'udienza di prima comparizione delle parti, ma anche considerando che nella fase ante causam il pregiudizio imminente ed irreparabile risulta già tutelabile attraverso i provvedimenti ex art. 700 c.p.c. Anche, l'inapplicabilità alla fase successiva alla prima udienza di comparizione non produce alcun vulnus di tutela nella misura in cui, nelle more del giudizio, potranno essere adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti oppure azionati gli istituti di cui agli artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c.

Alla luce di tali, seppur sintetiche considerazioni, risulta, volendo adottare una visione d'insieme, preferibile la tesi interpretativa che considera i provvedimenti indifferibili come provvedimenti cautelari tipici.

Tale approdo esegetico non viene meno neppure laddove si consideri che, aderendo all'idea dell'inapplicabilità delle norme sul rito cautelare uniforme, il provvedimento indifferibile risulta non reclamabile. Infatti, l'assenza di un mezzo di gravame appare compensata dalla possibilità per il Giudice, nel corso della prima udienza di comparizione, di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c. e dal ridotto lasso temporale in cui il provvedimento indifferibile è, conseguentemente, chiamato ad operare.

Pertanto, l'art. 473-bis.15 c.p.c., pur presentando «diverse lacune, “reticenze”, contraddizioni, profili di dubbia costituzionalità, ponendo quindi vari problemi interpretativi» (Vullo), deve essere considerato portatore di una disciplina specifica dei provvedimenti indifferibili e coerente con le specificità del nuovo rito familiare unitario.

Riferimenti

Per l'approfondimento dei temi trattati si suggeriscono i seguenti testi:

M.A. Lupoi, Le misure provvisorie e la loro impugnativa, in AA.VV., La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, a cura di Cecchella, Torino, 2023, 89 ss.;

S. Ciardo, Reclamo e impugnazione nel nuovo rito contenzioso familiare, in AA.VV., La riforma del diritto di famiglia: il nuovo processo, a cura di R. Giordano ed A. Simeone, Milano, 2023, 119 ss.;

C. Costabile, Le impugnazioni ed i giudizi di revisione, in AA.VV., Commentario sistematico al nuovo processo civile, a cura di R. Masoni, Milano, 2023, 467 ss.;

C. Costabile, È possibile richiedere l'emissione ante causam di provvedimenti indifferibili?, in IUS PROCESSO CIVILE (ius.giuffrefl.it), 31 luglio 2023;

R. Giordano, Sui provvedimenti indifferibili nel nuovo rito unitario in materia familiare, in IUS PROCESSO CIVILE (ius.giuffrefl.it), 22 settembre 2023;

M. Vaccari, I provvedimenti indifferibili nel processo in materia di persone, minorenni e famiglie: una lacuna mal colmata, in IUS PROCESSO CIVILE  (ius.giuffrefl.it), 12 luglio 2023;

R. Donzelli, Il rompicapo dei provvedimenti provvisori e urgenti resi nel procedimento per le persone, i minorenni e le famiglie, in www.judicium.it, 13 aprile 2023;

G. Costantino, Questioni di coordinamento tra il nuovo “procedimento unificato” e le altre forme di tutela giurisdizionale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, in Riv. dir. proc., 2023, 169 ss.;

A. Arceri, Appello e reclami dopo la riforma Cartabia, in Fam. e dir., 2023, 959 ss.;

E. Vullo, Provvedimenti indifferibili, temporanei e urgenti, in Fam. e dir., 2023, 982 ss.;

B. Poliseno, Il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, in Foro it., f. spec. 4, 2022, 336 ss.;

A. Graziosi, Sui provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei genitori e dei figli minori, in Fam. e dir., 2022, 368 ss.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.