Contributo unificato nelle controversie riguardanti il compenso degli avvocati

La Redazione
18 Gennaio 2024

Con mail Filodiretto, il Dirigente amministrativo del Tribunale di Bari ha chiesto al  Ministero della Giustizia di chiarire quale sia l’importo del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato e delle opposizioni al decreto di pagamento di spese di giustizia.

Con provvedimento del 21 dicembre 2023, il Ministero della Giustizia ha fornito risposta al suddetto quesito.

 

In particolare, ha chiarito che «nelle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011) e nelle opposizioni al decreto di pagamento di spese di giustizia (art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011), assoggettati al rito semplificato di cognizione, il contributo unificato deve essere determinato in base al valore della domanda, a mente dell'art.13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002».

 

Per ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, infatti, i «procedimenti in esame non  possono configurarsi quali procedimenti di volontaria giurisdizione con la conseguenza che, superata ogni pregressa indicazione fornita da questa articolazione ministeriale, a tali giudizi non può applicarsi il contributo unificato di euro 98,00 di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002».

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