Soggettività giuridica del fondo comune di investimento gestito da una SGR in liquidazione coatta amministrativa

18 Gennaio 2024

È oggetto di contrasto l’assegnazione, nell'ambito di una procedura di esecuzione immobiliare, a favore di una SGR sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, del ricavatodella vendita di un immobile pignorato conferito in un fondo comune di investimento – gestito per l’appunto dalla SGR – da distribuire poi nell’ambito della procedura concorsuale

Il caso

Il giudizio, deciso dal Tribunale di Ferrara con sentenza del 6 settembre 2023, è stato promosso da una società di cartolarizzazione (SPV), creditrice procedente non fondiaria, in seguito all'assegnazione da parte del Giudice dell'Esecuzione a favore dell'intervenuta società di gestione (in breve “SGR”), sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, dell'intero ricavato della vendita dell'immobile pignorato conferito in un fondo comune di investimento – gestito per l'appunto dall'intervenuta SGR – da distribuire poi nell'ambito della procedura concorsuale.

La creditrice procedente ha impugnato l'ordinanza di assegnazione, lamentando, per quanto qui di specifico interesse, il difetto di legittimazione della SGR ad intervenire nella procedura esecutiva incardinata su immobili conferiti nel fondo comune da essa amministrato e messo in liquidazione in seguito all'apertura della l.c.a.

La fattispecie in esame ha fornito l'occasione al Giudice dell'Esecuzione dapprima, ed Tribunale di Ferrara poi, in sede di opposizione, di ricostruire: i) il punto di arrivo attuale di dottrina e giurisprudenza maggioritarie in relazione alla soggettività giuridica dei fondi comuni di investimento; ii) la legittimazione degli organi della liquidazione coatta amministrativa della SGR ad intervenire nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare attinente a beni del fondo.

Le questioni

La fattispecie in esame ha fornito l’occasione al Giudice dell’Esecuzione dapprima, ed Tribunale di Ferrara poi, in sede di opposizione, di ricostruire: i) il punto di arrivo attuale di dottrina e giurisprudenza maggioritarie in relazione alla soggettività giuridica dei fondi comuni di investimento; ii) la legittimazione degli organi della liquidazione coatta amministrativa della SGR ad intervenire nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare attinente a beni del fondo.

Le soluzioni del Tribunale

Sull'insussistenza di soggettività giuridica in capo al fondo comune di investimento

Come noto, i fondi di investimento, di cui all'art. 1, comma 1, lett. j), del d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito “TUF”), fanno parte dei c.d. OICR (ovvero degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), e sono deputati a permettere a più soggetti di investire i propri risparmi mediante l'acquisto di quote di un patrimonio autonomo istituito e gestito da un soggetto terzo (per l'appunto la società di gestione del risparmio, c.d. SGR).

Ai sensi dell'art. 36, comma 4, del TUF, il fondo comune d'investimento costituisce un […] patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società”.

Tale disposizione tutela gli investitori partecipanti ad uno specifico fondo dall'aggressione di soggetti terzi, in modo tale da proteggere il patrimonio investito dalle azioni esperite, da una parte, dai creditori particolari della SGR e, dall'altra, da quelle dei creditori degli altri distinti fondi gestiti dalla medesima SGR.

Come riconosciuto dal Tribunale di Ferrara, la segregazione patrimoniale tipica del fondo comune di investimento ha posto il dubbio circa la possibile attribuzione in capo allo stesso di una soggettività giuridica distinta da quella della SGR, con conseguente legittimazione di quest'ultima – sia sul piano sostanziale che sul piano processuale – ad esercitare diritti e pretese sui beni ivi presenti.

Il Tribunale di Ferrara dà atto delle argomentazioni a supporto dell'autonomia soggettiva del fondo comune. Ad esempio, in materia tributaria, il fondo è soggetto passivo distinto dalla SGR ai fini IRES (il riferimento è sia all'art. 73, comma 1, lett c) del d.P.R. n. 917/1986, Testo Unico sulle imposte dei redditi, che alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.47/E dell'8 agosto 2003, relativa al regime fiscale dei fondi comuni di investimento immobiliare, emessa a commento del d.l. n. 351/2001, convertito con la l. n.410/2001. Inoltre, il fondo può acquisire e dismettere gli immobili dello Stato e il fondo può essere sottoposto autonomamente a l.c.a (in relazione alla dismissione degli immobili statali si rimanda all'art. 6, comma 1, della l. n. 183/2011 ed alla ormai risalente sentenza del Consiglio di Stato, 11 maggio 1999, n. 608.).

In giurisprudenza, a favore della soggettività giuridica dei fondi comuni di investimento non si può prescindere dal riferimento alla sentenza Trib. Milano, sez. imprese, 10 giugno 2016, n. 7232. Per quanto attiene il diritto fallimentare, si rimanda al paragrafo successivo.

Pur ammessa la sussistenza di tali argomentazioni, il Tribunale ha distinto l'autonomia patrimoniale (fenomeno già conosciuto nel nostro ordinamento giuridico con i patrimoni separati quali, ad esempio, i patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447 bis c.c. e i trust) dalla soggettività di diritto. Sulla base di detta distinzione il Tribunale ha rilevato la necessità di scindere tra la proprietà formale, che non può che spettare alla persona (fisica o giuridica) che amministra e gestisce tale bene, e sostanziale, che spetta al fondo.

Del resto, l'impostazione descritta non è nuova neppure in giurisprudenza, laddove è spesso applicata, ad esempio, nello schema del mandato senza rappresentanza, in cui il mandatario si trova ad avere la titolarità formale dei beni acquistati in nome e per conto del mandante, in capo al quale si ravvisa il sottostante interesse sostanziale.

Ciò detto, il Tribunale riconosce che la situazione giuridica della SGR in relazione al fondo può, allora, essere definita come “proprietà funzionale” del fondo stesso, che rimane oggetto di diritto.

Nella dottrina moderna si assiste sempre più spesso al ricorso al concetto di “proprietà-funzione” proprio con riferimento a quelle titolarità in capo a persone fisiche o giuridiche, puramente formali, finalizzate al perseguimento di particolati scopi che, diversamente, sarebbero estranei alla persona, perché coincidenti con interessi rinvenibili in capo a soggetti diversi, come succede con gli investitori del fondo(per la dottrina in merito al vincolo finalistico della SGR nella gestione del fondo comune si rimanda a F. Capriglione, Manuale di diritto bancario e finanziario, 2015, p. 307; nello stesso senso D. Moccia, La natura giuridica dei fondi comuni d'investimento, 28 luglio 2019).

La sentenza in commento, poi, ad ulteriore supporto delle proprie argomentazioni, richiama quella che rappresenta solo la più recente tra le pronunce conformi di legittimità che si sono espresse sulla questione, nella quale la Corte di cassazione ha messo in evidenza come, ai fini del riconoscimento della soggettività dei fondi, rilevi altresì la mancanza di una struttura minima organizzativa in capo agli stessi, di rilevanza anche esterna, che consenta loro di porsi direttamente in relazione con i terzi (in tal senso Cass. civ, sez. trib., 9 marzo 2023, n. 7116, di cui si riporta un estratto: “i fondi comuni sono privi del potere di autodeterminare - almeno parzialmente, ma in modo significativo - le proprie scelte e le linee guida del proprio agire, potere che, invece, essi dovrebbero avere per essere considerati centri di imputazione di rapporti giuridici. […] Il fondo comune non può essere configurato, allora, come autonomo soggetto di diritto, in ragione dell'assenza di una struttura organizzativa minima, di rilevanza anche esterna, quale, ad esempio, si riscontra nelle associazioni o nelle società di persone o nei fondi speciali per la previdenza e l'assistenza costituiti ex art. 2117 c.c. (cui si riconosce la qualifica di centri d'imputazione di rapporti giuridici benché non abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità: Cass. civ., Sez. Lav., 17 maggio 2003, n. 7755”; si faccia riferimento, tra le altre, a Cass. civ., sez. I, 15 luglio 2010, n. 16605 e Cass. civ., sez. I, 8 maggio 2019, n.12062).

Per tali ragioni, il Tribunale di Ferrara ha escluso la sussistenza di personalità giuridica in capo al fondo comune di investimento.

Sulla legittimazione degli organi della liquidazione coatta amministrativa della sgr ad intervenire in una procedura esecutiva relativa ad immobili conferiti in un fondo comune

Sulla scorta delle argomentazioni in breve riassunte, il Tribunale di Ferrara ha preso posizione su una questione di diritto, sulla quale non si sono rinvenuti precedenti in termini.

In particolare, appurata la mancanza di soggettività giuridica del fondo comune, il Giudice dell'opposizione ha esaminato la contestazione della creditrice procedente relativa alla mancanza, in ogni caso, di legittimazione in capo agli organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa della SGR ad intervenire nel procedimento esecutivo avente ad oggetto dei beni immobili conferiti in un fondo comune dalla stessa gestito.

Come messo in luce dal Tribunale, nel caso di specie il fondo comune risulta(va) essere stato posto in liquidazione nel 2014 da parte degli organi della procedura concorsuale della SGR ai sensi dell'art. 57, comma 3-bis, T.U.F. (come integrato dal d.lgs. n. 47/2012). Detta disposizione prevede che, nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa della società di gestione, il commissario liquidatore possa decidere della sorte dei vari fondi comuni di investimento esercitando, a tal fine, i poteri di amministrazione degli stessie, quindi, può decidere se porli in liquidazione o cederli ad altre società.

Tale previsione si distingue nettamente da quanto previsto al successivo comma 6-bis del medesimo art. 57 T.U.F., in caso di crisi del solo fondo, non idonea questa a travolgere la società di gestione, che resta in bonis.

L'aver distinto, espressamente, i casi in cui la crisi attinga la SGR dal Fondo di investimento rappresenta quindi una precisa scelta del legislatore, volta a distinguere le possibili crisi di entrambi ed i relativi esiti.

In tale prospettiva, la crisi della SGR dovrebbe idealmente comportare la cessione del fondo comune ancora in bonis ad altra società di gestione per la prosecuzione della sua amministrazione e, solo laddove non fosse possibile, la messa in liquidazione ad opera dei medesimi commissari.

Il Tribunale di Ferrara ha specificato che: La ratio di tale disciplina si rinviene in virtù del fatto che la procedura di l.c.a. è la sola che, determinando la revoca dell'autorizzazione amministrativa ad esercitare l'attività, impedisce, necessariamente, la continuazione della gestione dei fondi, che costituisce di fatto l'attività principale della SGR.

Sulla scorta delle motivazioni riportate, dunque, in caso di liquidazione coatta amministrativa di una SGR, l'amministrazione del fondo comune è attribuita al commissario liquidatore, al quale spetta la decisione di cederlo o di amministrarne la liquidazione con gestione separata sia da quella della società di gestione sia tra vari fondi afferenti alla medesima SGR.

Conclusioni

Nel caso di specie, la messa in liquidazione del fondo nell’ambito della l.c.a. della SGR ha avuto come effetto quello di legittimare l’intervento del commissario liquidatore nella procedura esecutiva avente oggetto degli immobili conferiti nel fondo comune, con conseguente legittima attribuzione della somma ricavata dalla vendita giudiziale in favore della procedura di liquidazione del fondo al fine di un suo riparto a favore dei creditori concorsuali del fondo stesso.

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