Cause inscindibili: cosa accade se la notifica dell’impugnazione non si perfeziona nei confronti di uno dei litisconsorti?

La Redazione
19 Gennaio 2024

Nel caso di cause inscindibili, qualora la notificazione dell'impugnazione, proposta nei confronti di tutti i destinatari correttamente individuati ed identificati, risulti non essersi perfezionata per mancata consegna dell’atto, si applica l’art. 331 c.p.c., sicchè il giudice non può dichiarare inammissibile l’impugnazione ma deve ordinare l’integrazione del contradditorio.

La vicenda trae origine dalla pronuncia con cui la Corte d'appello dichiarava inammissibile l'appello rilevando che non risultava perfezionata la notifica dell'atto di impugnazione alla litisconsorte necessaria.

Secondo la Corte d'Appello la notifica non era andata a buon fine, sebbene per ragioni non imputabili all'appellante. Quest'ultimo aveva effettuato la notifica nello stesso luogo ove si era perfezionata la notifica dell'atto di citazione in primo grado, ma la destinataria si era di fatto trasferita in altro luogo.

La parte istante avrebbe tuttavia dovuto attivarsi per il suo completamento, effettuando apposite ed ulteriori ricerche per individuare il nuovo domicilio entro i termini indicati dall'art. 325 c.p.c., in specie non effettuate, da cui la decadenza dall'impugnazione e, dunque, l'inammissibilità del gravame.

La controparte impugnava la pronuncia in Cassazione, lamentando che ivi era stato fatto erroneo riferimento ai principi relativi all'omessa notifica asseritamente imputabile alla parte, anziché ai principi in tema di mancata integrazione del contradditorio.

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, atteso che applicando i principi relativi all'omessa notifica asseritamente imputabile alla parte, la Corte d'Appello non ha tenuto conto dell'indirizzo del tutto consolidato di questa Corte secondo cui: «Nel caso di cause inscindibili, qualora la notificazione dell'impugnazione, proposta nei confronti di tutti i destinatari correttamente individuati ed identificati, risulti inefficace, omessa od inesistente nei confronti di taluno di costoro (ovvero non ne venga dimostrato il perfezionamento), si applica l'art. 331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio di cui all'art. 111 Cost., che prevale rispetto al principio della ragionevole durata del processo sancito dal medesimo articolo, sicché il giudice non può dichiarare inammissibile l'impugnazione ma deve ordinare l'integrazione del contraddittorio» (ex plurimis Cass. civ., sez. lav., sent. n. 20501 del 2015, Cass. civ., sez. III, sent. n. 8727 del 2011, Cass. civ., sez. un., sent. n. 14124 del 2010).

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