Settembre 2023: compenso del legale che assiste la curatela, successione di curatori nella procedura, bancarotta impropria da reato societario

La Redazione
10 Ottobre 2023

Questo mese si segnalano le pronunce della Corte di cassazione in tema di compenso del legale che assiste la curatela, dell’ausiliario del giudice e dei curatori che si succedono nel corso della procedura, insolvenza europea, concorso del socio nella bancarotta documentale dell’amministratore, opposizione alla procedura della condanna del soggetto solo successivamente sottoposto a l.c.a., responsabilità del notaio per il danno subito dall’acquirente di un immobile venduto da persona già dichiarata fallita, bancarotta impropria da reato societario

Il compenso del legale può essere ridotto dal giudice delegato?

Cass. civ., sez. I, 29 settembre 2023, n. 27586

Qualora il giudice della causa in cui si sia costituita la procedura liquidi a titolo di spese legali un importo maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice delegato su istanza del difensore e la pronuncia diventi cosa giudicata, il passaggio in giudicato determina la definitività del solo parametro di determinazione del valore della causa trattata e non già della quantificazione delle somme operata, ma il difensore, in sede di reclamo contro il decreto di liquidazione, ex art. 26 l. fall., ha diritto di pretendere la differenza a titolo d'ingiustificato arricchimento della massa, che gli è riconosciuta con pronuncia i cui effetti sono sospensivamente condizionati all'effettivo incameramento della somma corrispondente da parte del curatore, se non già avvenuto.

Azioni volte a recuperare l'attivo fallimentare e opposizione al compenso

Cass. civ., sez. I, 27 settembre 2023, n. 27478

L'attrazione dell'opposizione avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del giudice al modello del rito sommario di cognizione spiega perché il termine per la correlativa proposizione non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario.

Calcolo del compenso dei curatori succedutisi nel corso della procedura

Cass. civ., sez. I, 27 settembre 2023, n. 27443

In caso di successione di curatori nel corso della procedura, è incongruente l'assunto per cui la somma giacente nel conto della società al momento del fallimento dovrebbe computarsi come attivo realizzato da entrambi. La disponibilità liquida esistente in cassa è acquisita al fallimento dal solo curatore inizialmente nominato, per l'ovvia ragione che egli ha l'onere di attivarsi allo scopo di evitare possibili attività distrattive, mentre il secondo curatore trova già la corrispondente somma nell'attivo fallimentare senza dover svolgere alcuna attività.

Decreto ingiuntivo e insolvenza europea. Quando è competente il giudice italiano?

Cass. civ, sez. II, 26 settembre 2023, n. 27346

Ai fini della individuazione della legge applicabile per la determinazione degli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, secondo comma, lett. f) e 15 Reg. CE 1346/2000 del consiglio UE del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza europea, ricadono tra i procedimenti pendenti le azioni monitorie intraprese in forza di ricorso per decreto ingiuntivo depositato prima della dichiarazione dello stato di insolvenza.

Il socio che denuncia l'amministratore non concorre nella bancarotta documentale: manca il dolo specifico

Cass. pen, sez. V, 22 settembre 2023, n. 38747

Per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'art. 216, comma 1, n. 2, prima parte della legge fallimentare - a cui viene equiparata la condotta di omessa tenuta - è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Non risponde, pertanto, di bancarotta documentale specifica in concorso con l'amministratore, per carenza del dolo specifico, il socio-amministratore che, accortosi della condotta illecita dell'amministratore, lo denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La sentenza di condanna di soggetto solo successivamente sottoposto a l.c.a. e non ancora passata in giudicato è opponibile alla procedura concorsuale

Cass. civ., sez. IV, 22 settembre 2023, n. 27163

La sentenza di condanna pronunciata nei confronti di soggetto solo successivamente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa e non ancora passata in giudicato è opponibile alla procedura concorsuale, nel senso che il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, a norma dell'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall., può proseguire nella fase di impugnazione il relativo giudizio, che non diventa pertanto improcedibile, posto che tale disposizione deve intendersi indirettamente richiamata dalla disciplina della liquidazione coatta amministrativa - nonostante l'assenza di rinvio diretto nell'art. 201 l. fall. - e, con essa, la regola della permanenza della cognizione in sede ordinaria sui crediti già oggetto di sentenza ancora impugnabile.

Il notaio risponde del danno subito dall'acquirente di un immobile venduto da persona già dichiarata fallita al momento della stipula

Cass. civ., sez. III, 13 settembre 2023, n. 26448

Il notaio, avendo l'obbligo di accertare la capacità legale di contrarre delle parti dell'atto rogando, è responsabile del danno patito dall'acquirente di un immobile venduto da persona già dichiarata fallita al momento della stipula, a meno che non dimostri che nemmeno con l'uso della diligenza professionale da lui esigibile avrebbe potuto accertare l'esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento.

Bancarotta impropria da reato societario: le comunicazioni sociali sono “false” se si discostano consapevolmente da criteri predeterminati e vincolanti

Cass. pen., sez. V, 5 settembre 2023, n. 36807

Il reato di false comunicazioni sociali, in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, attesa la loro intrinseca opinabilità, è configurabile solo in presenza di criteri predeterminati e vincolanti ai quali il redattore deve attenersi. In questi casi, divenendo un modo di rappresentare la realtà (in termini di coerenza o meno con i predetti criteri) non dissimile dalla descrizione o dalla constatazione, la valutazione sarà “falsa” ove si discosti consapevolmente dai detti criteri senza fornire adeguata informazione giustificativa.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario