Riela c. Italia: la Corte europea condanna l’Italia per standard inadeguati di cure mediche in carcere

22 Gennaio 2024

Nel caso Riela c. Italia, la Corte EDU conferma la propria giurisprudenza in materia di tutela del diritto alla salute, ribadendo l'obbligo da parte dello Stato di assicurare cure adeguate per le condizioni di salute dei detenuti.

Massima Lo Stato deve tener conto (i) dello stato di salute e degli effetti che la privazione della libertà può provocare sul detenuto, (ii) degli standard qualitativi delle prestazioni mediche fornite, e (iii) la compatibilità della permanenza e della prosecuzione della detenzione alla luce delle valutazioni sanitarie.

Il caso

Il caso riguarda il ricorso alla Corte EDU da parte di un detenuto di anni 67, recluso nella Casa di Reclusione di Secondigliano a Napoli dal 26 giugno 1998 con una pena dell'ergastolo per un cumulo di condanne inerenti reati di criminalità organizzata di stampo mafioso (associazione per delinquere, omicidio e detenzione illegale di armi, ecc.). Il ricorrente è affetto da numerose patologie, tra cui, quella più grave, l'apnea notturna, oltre ad una grave obesità, diabete e ipertensione cardiaca. Alla luce del suo precario stato di salute, il detenuto si era premurato di presentare già nel 2018 un'istanza di differimento facoltativo della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare, producendo, tra l'altro, due perizie sanitarie. Secondo i consulenti di parte, il detenuto non era in grado di sostenere la carcerazione e si segnalavano notevoli ritardi da parte dell'amministrazione penitenziaria nella fornitura delle prestazioni sanitarie essenziali oltre che l'indisponibilità di un ventilatore per il trattamento delle apnee notturne. Tale istanza veniva respinta dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli; decisione, tuttavia, annullata con richiesta di nuovo esame nel merito da parte della Corte di cassazione. In attesa della fissazione della nuova udienza davanti al Collegio di merito, il detenuto aveva avanzato un'ulteriore richiesta di differimento della pena per motivi di salute, in via urgente e provvisoria, al suo Magistrato di Sorveglianza di cui non si conosce l'esito. Nelle more delle decisioni, il 27 aprile 2020, il detenuto aveva avanzato quindi un ricorso in via urgente e provvisoria anche alla Corte EDU, in base all'art. 39 del Regolamento della Corte: ciò che lamentava il ricorrente è che il ritardo nella fornitura del ventilatore per la cura delle apnee notturne e la mancanza di prestazioni sanitarie adeguate rischiasse di compromettere il proprio stato di salute, già precario; situazione aggravata dal pericolo di contrazione del COVID-19, in un periodo in cui la diffusione era massima e altamente pericolosa per chi già compromesso da altre patologie cardio-respiratorie. Sulla base delle informazioni ricevute, la Corte EDU chiedeva al Governo di nominare un perito che potesse relazione sul quadro: secondo il consulente non vi era un'incompatibilità tra la permanenza in carcere e la precarietà di salute del detenuto e che le sue patologie fossero tutte monitorate adeguatamente dall'amministrazione penitenziaria. Ad ogni modo, segnalava dei ritardi nella fornitura del ventilatore per le apnee notturne e una carenza nella fissazione di alcuni esami essenziali e propedeutici per un intervento chirurgico per il quale il detenuto risultava in attesa dal 2019. La Corte EDU, nel luglio 2020, respingeva la richiesta di provvedimenti urgenti e di poco successiva è la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, chiamato per un nuovo esame della posizione, con cui si rigettava la richiesta di accesso al domicilio per motivi di salute. Nonostante il rigetto, il Collegio disponeva comunque il ricovero temporaneo del detenuto presso una struttura ospedaliera (ricovero che terminò il 3 settembre 2020, con il successivo reingresso in carcere). Dopo il suo ritorno in carcere, il detenuto si doleva delle medesime criticità: fecero seguito altre istanze di detenzione domiciliare per motivi di salute comunque respinte dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli (con ord. del 16 novembre 2022).

La questione

Il ricorrente ha lamentato, quindi, una violazione degli artt. 2 e 3 CEDU nella misura in cui il carcere di Secondigliano e l'amministrazione penitenziaria non gli avesse fornito cure mediche adeguate alle sue patologie e lo esponesse a un peggioramento delle condizioni di salute, anche in ragione del COVID-19, oltre che a farlo soffrire di continui ritardi nella fissazione di visite mediche urgenti. Il Governo ha eccepito la ricevibilità del ricorso, ritenendo che il detenuto non avesse esaurito le vie interne e che i procedimenti interni fossero ancora pendenti: eccepisce inoltre che il ricorrente avrebbe dovuto presentare anche una richiesta di risarcimento danni, in sede civile, nei confronti dello Stato e ciò, in via pregiudiziale, non è stato fatto. Secondo la Corte EDU, in realtà, il procedimento interno si è chiuso con l'ultima decisione di rigetto della Corte di cassazione a seguito dell'ultima decisione di rigetto del Tribunale di Sorveglianza di Napoli e che pertanto l'eccezione del Governo sul punto deve essere respinta. Così come priva di fondamento l'eccezione sull'esperibilità in via pregiudiziale del risarcimento danni in sede civile: il Governo non ha dimostrato la necessità di tale rimedio, né la sua correlata effettività. Vagliate le censure in punto di ricevibilità, la Corte EDU ha ritenuto il ricorso ammissibile nel merito e ha passato in esame le doglianze secondo i parametri di cui agli artt. 2 e 3 CEDU.

Le soluzioni giuridiche

Con riguardo all'art. 2 CEDU, la Corte ha ritenuto non fondata la violazione; mentre con riguardo al diverso parametro dell'art. 3 CEDU, ha giudicato sussistente il pregiudizio, pronunciandosi all'unanimità. Ricordando i principi generali in materia di obbligazione positiva incombente sullo Stato per la tutela del diritto alla salute del detenuto, la Corte concentra il proprio focus su uno degli aspetti e cioè sul dovere dello Stato di fornire cure adeguate, di verificarne la qualità e di monitorare se le prestazioni comunque fornite siano sufficienti e coerenti con la permanenza in carcere (v. Corte EDU, 31 gennaio 2019, Rooman c. Belgio (GC), ric. n. 18052/11). Secondo la Corte, sia l'esperto nominato dal Governo, sia le relazioni dell'amministrazione penitenziaria, hanno evidenziato dei ritardi importanti nella fornitura di prestazioni sanitarie essenziali e che tra il 2018 ed il 2021 il detenuto abbia sofferto per la mancanza del supporto del ventilatore per le apnee notturne.

Sulla base di ciò, non condividendo le argomentazioni del Governo per cui tali ritardi avrebbero dovuto essere considerati dei meri disagi fisiologici, la Corte Edu ha concluso per la violazione dell'art. 3 CEDU, ritenendo che il ricorrente non avesse ricevuto assistenza medica adeguata.

Osservazioni

Il caso Riela c. Italia è interessante perché offre un ulteriore tassello, nella giurisprudenza ormai consolidata della Corte EDU. Il parametro 3CEDU è ritenuto pacificamente il punto di riferimento all'interno del quale ricondurre le violazioni del diritto alla salute del detenuto sotto molteplici aspetti, tra cui anche quello di fornire prestazioni sanitarie adeguate. La mancanza di un livello adeguato di cure mediche è idonea a far sorgere in capo allo Stato una responsabilità ai sensi dell'art. 3 CEDU (v. Corte EDU, 10 febbraio 2004, Naoumenko c. Ucraina, ric. n. 42023/98). Secondo la Corte EDU, non è sufficiente che i detenuti vengano visitati e che ci sia una diagnosi, ma è essenziale che venga fornito loro un trattamento adeguato per lo specifico problema diagnosticato da parte di personale qualificato (v. Corte EDU, 3 aprile 2001, Keenan c. Regno Unito, ric. n. 27229/95). La valutazione del rispetto dell'adeguatezza è quindi complessa e per operare in modo corretto è indispensabile che lo Stato fornisca documentazione completa e aggiornata e che sia prevista una supervisione continua e sistematica. Lo Stato inoltre deve impegnarsi, per quanto possibile, a fornire alle persone ristrette livelli di cura paragonabili a quelli offerti al resto della popolazione non detenuta (v. Corte EDU, 23 marzo 2016, Blokhin c. Russia (GC), ric. n. 47152/16). Se ciò non fosse possibile, lo Stato deve assicurare il trasferimento presso altro luogo di cura dall'ospedale o ad una struttura penitenziaria più specializzata (v. Corte EDU, 21 dicembre 2010, Raffray Taddei c. Francia, ric. n. 36435/07).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.