Omessa nomina del curatore speciale del minore e individuazione del giudice competente

La Redazione
19 Gennaio 2024

La prima sezione civile della Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la questione su quale sia il giudice al quale la causa va rinviata, a seguito della cassazione del provvedimento avente ad oggetto la mancata nomina del curatore speciale del minore.

Nell'ordinanza interlocutoria del 15 gennaio 2024, n. 1390, i giudici della prima sezione civile osservano preliminarmente che nei giudizi riguardanti l'adozione dei provvedimenti limitativi, ablativi, o restitutivi della responsabilità genitoriale, al minore che non sia già rappresentato da un tutore, deve necessariamente essere nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., in mancanza del quale il giudizio è nullo e la nullità è rilevabile d'ufficio, per mancata costituzione del rapporto processuale e violazione del contraddittorio.

Tuttavia, rileva la Corte la sussistenza di un contrasto di giurisprudenza tra le pronunce di legittimità circa il giudice al quale la causa va rinviata a seguito della cassazione. Il contrasto appare sussistente sia con riferimento ai giudizi, come quello oggetto della pronuncia, avente ad oggetto provvedimenti d'adozione, sia con riguardo ai giudizi che attengono ai provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale.

Con riferimento ai procedimenti d'adozione, secondo un primo orientamento, ai sensi degli artt. 8, ultimo comma, e 10, comma 2, della l. n. 184/1983, come novellati dalla l. n. 149/2001, il procedimento volto all'accertamento dello stato di adottabilità deve svolgersi, fin dalla sua apertura, con l'assistenza legale del minore, il quale ne è parte, e, in mancanza di una disposizione specifica, sta in giudizio a mezzo di un rappresentante legale ovvero, se sussista conflitto di interessi, di un curatore speciale, soggetti cui compete la nomina del difensore tecnico. Ne deriva, in caso di omessa nomina di quest'ultimo cui non segua la designazione di un difensore d'ufficio, la nullità del procedimento de quo, non avendo potuto il minore esercitare alcun contraddittorio su tutti gli atti processuali che hanno costituito il presupposto per la decisione del giudice di merito, con rinvio della causa al giudice di primo grado (Cass. civ. n. 11782/2016).  

Secondo un diverso indirizzo, invece, il procedimento volto all'accertamento dello stato di adottabilità deve svolgersi fin dalla sua apertura, ai sensi degli artt. 8, ultimo comma e 10, comma 2, della l. n. 184/1983, con l'assistenza legale del minore, il quale ne è parte, e, in mancanza di una disposizione specifica, sta in giudizio a mezzo di un rappresentante legale ovvero, se sussista conflitto di interessi, di un curatore speciale, soggetti cui compete la nomina del difensore tecnico; ne consegue, in caso di omessa nomina cui non segua la designazione di un difensore d'ufficio, la nullità del procedimento de quo, non avendo potuto il minore esercitare il suo diritto al contraddittorio su tutti gli atti processuali che hanno costituito il presupposto per la decisione del giudice di merito. Ricorrendo tali circostanze, deve essere peraltro escluso il rinvio del giudizio in primo grado, giacché tale rimessione, comunque contraria alle esigenze di speditezza del procedimento diretto all'accertamento dello stato di adottabilità, risulta preclusa dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli art. 353 e 354 c.p.c., ed il giudice di appello deve pertanto procedere, a norma dell'art. 354, comma 4, c.p.c., alla rinnovazione degli atti del procedimento che risultano viziati a causa del loro compimento in assenza della costituzione, a mezzo difensore, del rappresentante legale o del curatore speciale del minore (Cass. civ. n. 12020/2019).

Del pari, in materia di provvedimenti de potestate, si registra un contrasto quanto al giudice ad quem a seguito della cassazione della sentenza impugnata. Secondo un primo orientamento, nei giudizi riguardanti l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l'art. 336, quarto comma, c.c., così come modificato dall'art. 37, comma 3, l. n. 149 del 2001, richiede la nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto d'interessi verso entrambi i genitori. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354, primo comma c.p.c., con rimessione della causa al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio (Cass. civ. n. 5256/2018).

Secondo diverso orientamento, invece, in tema di procedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'emersione nel giudizio di reclamo di comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio, rilevanti ex art. 333 c.c., pone in capo al giudice il dovere di nominare un curatore speciale al minore, in ragione del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353,354 e 383, comma 3, c.p. 

Rilevato, pertanto, il contrasto, si rende opportuna la rimessione alle Sezioni Unite.

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