Amministrazione straordinaria delle società di interesse strategico: convertito in legge il d.l. n. 4/2024

La Redazione
14 Marzo 2024

Nella seduta del 13 marzo, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la legge di conversione del d.l. 4/2024, contenente alcune modifiche alle disposizioni che regolano l’amministrazione straordinaria delle imprese di interesse strategico. La legge ha altresì abrogato il d.l. n. 9/2024, le cui disposizioni sono state trasposte nel decreto oggetto di conversione.

Il d.l. n. 4/2024, approvato dal Consiglio dei ministri il 16 gennaio (entrato in vigore il 19 gennaio), è stato convertito in legge a seguito dell'approvazione definitiva ricevuta alla Camera dei Deputati il 13 marzo.

La nuova legge, non ancora pubblicata, oltre a convertire il sopra citato d.l., ha anche abrogato il d.l. n. 9/2024 - recante disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria - le cui disposizioni sono state trasposte nel d.l. n. 4/2024 convertito, agli artt. da 2-bis a 2-quinquies.

L'art. 1, comma 1, del d.l. convertito ha modificato l'art. 2, comma 2, del d.l. n. 347/2003 inserendo, in luogo del quarto periodo, quanto segue:

“Nei casi di società partecipate direttamente  o  indirettamente da  amministrazioni  pubbliche  statali,  ad  eccezione   di   quelle emittenti  azioni  quotate  su  mercati  regolamentati,  l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di  imprese che gestiscono uno  o  più  stabilimenti  industriali  di  interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del  decreto-legge  3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24 dicembre 2012, n.  231,  può  avvenire,  su  istanza  dei  soci  che detengano,  anche  congiuntamente,  direttamente  o   indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando i soci  stessi abbiano segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente decreto e l'organo  amministrativo  abbia omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1 entro  i  successivi quindici giorni ovvero, nello  stesso  termine,  abbia  rifiutato  di provvedere, pur  ricorrendo  i  suddetti  requisiti.  Dalla data di presentazione dell'istanza di cui al quarto periodo e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria oppure al passaggio in giudicato del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1-bis, non può essere proposta la domanda prevista dall'articolo 12 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2019, n. 14, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dallo stesso codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda di nomina dell'esperto prevista dall'articolo 12 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, la relativa domanda è archiviata”.

Rilevante novità èla preclusione, per le società partecipate di interesse strategico, di proporre la domanda di composizione negoziata della crisi o di presentare o proseguire domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal CCII nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'istanza di ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria e la chiusura della procedura (o il passaggio in giudicato del provvedimento con cui il tribunale respinge la richiesta di dichiarazione dell'insolvenza o accerta l'insussistenza dei requisiti per l'ammissione al procedimento).

La legge di conversione aggiunge, poi, dopo il comma 1, anche i seguenti commi: "1-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo le parole: “tramite la cessione dei complessi aziendali” sono inserite le seguenti: “o dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali”"; "1-ter. A seguito dell'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, il commissario straordinario, entro sei mesi dal provvedimento di ammissione, comunica il piano industriale al Ministero delle imprese e del made in Italy.".

Il decreto-legge convertito dispone, tra l'altro, anche:

  • un finanziamento erogabile dal Ministero dell'economia e delle finanze da riconoscersi alle società che gestiscono gli impianti siderurgici della ILVA S.p.A. che siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria;
  • la proroga dell'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per le quali sia disposta l'amministrazione straordinaria con conseguente prosecuzione aziendale;
  • la chiusura della procedura (per effetto del recupero della capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) in pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi.

Come anticipato, le novità introdotte dal d.l. n. 9/2024 (di cui avevamo dato notizia in Misure a sostegno per le PMI fornitrici di grandi imprese strategiche in amministrazione straordinaria, in questo Portale, 5 febbraio 2024), oggi abrogato, sono state inserite negli articoli da 2-bis a 2-quinquies del d.l. n. 4/2024.

Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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