Amministrazione straordinaria delle società di interesse strategico: convertito in legge il d.l. n. 4/2024
14 Marzo 2024
Il d.l. n. 4/2024, approvato dal Consiglio dei ministri il 16 gennaio (entrato in vigore il 19 gennaio), è stato convertito in legge a seguito dell'approvazione definitiva ricevuta alla Camera dei Deputati il 13 marzo. La nuova legge, non ancora pubblicata, oltre a convertire il sopra citato d.l., ha anche abrogato il d.l. n. 9/2024 - recante disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria - le cui disposizioni sono state trasposte nel d.l. n. 4/2024 convertito, agli artt. da 2-bis a 2-quinquies. L'art. 1, comma 1, del d.l. convertito ha modificato l'art. 2, comma 2, del d.l. n. 347/2003 inserendo, in luogo del quarto periodo, quanto segue: “Nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire, su istanza dei soci che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando i soci stessi abbiano segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente decreto e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti. Dalla data di presentazione dell'istanza di cui al quarto periodo e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria oppure al passaggio in giudicato del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1-bis, non può essere proposta la domanda prevista dall'articolo 12 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2019, n. 14, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dallo stesso codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda di nomina dell'esperto prevista dall'articolo 12 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, la relativa domanda è archiviata”. Rilevante novità èla preclusione, per le società partecipate di interesse strategico, di proporre la domanda di composizione negoziata della crisi o di presentare o proseguire domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal CCII nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'istanza di ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria e la chiusura della procedura (o il passaggio in giudicato del provvedimento con cui il tribunale respinge la richiesta di dichiarazione dell'insolvenza o accerta l'insussistenza dei requisiti per l'ammissione al procedimento). La legge di conversione aggiunge, poi, dopo il comma 1, anche i seguenti commi: "1-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo le parole: “tramite la cessione dei complessi aziendali” sono inserite le seguenti: “o dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali”"; "1-ter. A seguito dell'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, il commissario straordinario, entro sei mesi dal provvedimento di ammissione, comunica il piano industriale al Ministero delle imprese e del made in Italy.". Il decreto-legge convertito dispone, tra l'altro, anche:
Come anticipato, le novità introdotte dal d.l. n. 9/2024 (di cui avevamo dato notizia in Misure a sostegno per le PMI fornitrici di grandi imprese strategiche in amministrazione straordinaria, in questo Portale, 5 febbraio 2024), oggi abrogato, sono state inserite negli articoli da 2-bis a 2-quinquies del d.l. n. 4/2024. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. |