Luglio 2023: revocatoria del conferimento di beni in società, prescrizione dell’azione di responsabilità, concorrenza dell’accomandatario, deducibilità del TFM, bond argentini

La Redazione
11 Agosto 2023

A luglio la Cassazione si è occupata di responsabilità penale dell'amministratore di fatto, della rilevanza dei bilanci ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione di responsabilità, della condotta di concorrenza illecita in capo all'accomandatario, della revocatoria del conferimento di beni in società, della responsabilità di un'associazione temporanea di imprese, di deducibilità del trattamento di fine mandato, di obblighi informativi degli intermediari finanziari in caso di bond argentini.

Anche l'imprenditore di fatto può essere penalmente responsabile

Cass. Pen. – Sez. III – 31 luglio 2023, n. 33410, sent.

Quando la fattispecie incriminatrice fa riferimento alla “titolarità” dell'impresa, non intende riferirsi solo alla persona (formalmente) iscritta nel registro delle imprese, ma anche a chi sia titolare (ed eserciti) attività (di fatto) imprenditoriali, anche se non registrate e sconosciute al Fisco. Sicché, autore della condotta può essere tanto l'imprenditore, quanto colui che eserciti, di fatto, una delle attività indicate dagli artt. 2135 e 2195 c.c. Nel primo caso (imprenditore “formale”) è sufficiente, anche a fini di prova, la qualifica di imprenditore (indipendentemente dall'attività svolta dall'impresa, non essendo il reato circoscritto ai soli titolari di imprese che svolgono le attività di gestione di rifiuti di cui al comma 1 dell'art. 256, comma 2, n. 152 del 2006); nel secondo caso (imprenditore “di fatto”) è necessario l'accertamento della riconducibilità del fatto allo svolgimento di una attività imprenditoriale e comunque non occasionale e posta in essere con un minimo di organizzazione.

Per la prescrizione dell'azione di responsabilità può rilevare anche il bilancio sociale

Cass. Civ. – Sez. I – 28 luglio 2023, n. 23052, sent.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società di capitali, spettante, ai sensi degli artt. 2394 e 2407 c.c., ai creditori sociali, ed altresì esercitabile dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall., è soggetta a prescrizione quinquennale decorrente dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto, non richiedendosi, a tal fine, che essa emerga da un bilancio approvato dall'assemblea. Tuttavia, l'insufficienza patrimoniale, rilevante ai fini del decorso della prescrizione quinquennale, può risultare anche dal bilancio sociale che costituisce, per la sua specifica funzione, il documento informativo principale sulla situazione della società non solo nei riguardi dei soci, ma anche dei creditori e dei terzi in genere.

Concorrenza illecita per l'accomandatario, titolare di un rapporto di agenzia, che recede e si trasferisce il portafoglio clienti

Cass. Civ. – Sez. I – 28 luglio 2023, n. 23010, sent.

Ai sensi dell'art. 2301 c.c., integra attività di concorrenza illecita, rilevante ai fini dell'azione di responsabilità per i danni cagionati alla società, la condotta dell'accomandatario di una società di persone titolare di rapporto di agenzia di assicurazioni, allorché egli, dopo aver disdetto a nome della società il contratto di agenzia da essa intrattenuto, lo abbia poi assunto in proprio, procurando il trasferimento del portafoglio in capo ad una nuova società a lui riferibile, senza che il legittimo recesso dell'unico accomandatario, titolare del requisito della iscrizione all'albo degli agenti di assicurazione, possa in sé escludere l'esistenza di un danno, solo perché valido ed efficace; la quantificazione del danno, così cagionato, va accertata dal giudice del merito, anche a mezzo di c.t.u., secondo i metodi di valutazione del reddito aziendale prospettico, tenuto conto della differenza fra l'ammontare complessivo dei mancati ricavi e quello dei costi non sostenuti, che la società avrebbe conseguito o sopportato, in mancanza della condotta di illecita concorrenza.

L'imprenditore cancellato dal r.i. non è consumatore o professionista

Cass. Civ.- S.U. – 27 luglio 2023, n. 22699, decr.

L'imprenditore cancellato dal registro delle imprese non può fare ricorso al concordato preventivo, né al concordato minore, né all'accordo di ristrutturazione: la qualifica di consumatore o di professionista si assume in base alla natura delle obbligazioni che intende ristrutturare e che sono state assunte in un passato più o meno recente.

Profili di responsabilità di un A.T.I.

Cass. Civ. – Sez. II – 18 luglio 2023, n. 20900, sent.

Alla luce del disposto di cui all'art. 26 D.Lgs. n. 406/1991, il quale prevede la possibilità per le imprese facenti parte di una associazione temporanea di imprese, di costituire una società anche consortile per l'esecuzione totale o parziale dei lavori, facendo tuttavia salva la responsabilità delle medesime imprese riunite, deve ritenersi che delle obbligazioni assunte dalla società costituita per l'esecuzione dei lavori risponda non solo la società medesima entro i limiti del proprio capitale, ma anche, in presenza dei presupposti di operatività dell'art. 13, comma 2, Legge n. 109 del 1994, la capogruppo o mandataria, in quanto la limitazione di responsabilità di cui gode la società costituita ex art. 26 d.lgs. n. 406 del 1991, non vale ad escludere l'ulteriore specifica forma di responsabilità contemplata dalla legge a favore di subappaltanti e fornitori

Sì alla revocatoria del conferimento di beni in società

Cass. Civ. – Sez. III – 14 luglio 2023, n. 20232, sent.

È ammissibile l'azione revocatoria avente ad oggetto il negozio di conferimento di beni in società: esso, infatti, non riguarda la validità del contratto costitutivo della società e, quindi, non interferisce col disposto dell'art. 2332 c.c. (anche nella formulazione post riforma), concernente la nullità del negozio societario e non i vizi della singola partecipazione (che restano regolati dalle norme generali); inoltre non intacca il principio di separazione del patrimonio societario da quello dei soci (dato che il bene oggetto di revocatoria non rientra nel patrimonio del debitore se il conferimento è dichiarato inefficace nei confronti del suo creditore), né incide sulla disciplina della trascrizione (la quale tutela gli aventi causa dell'acquirente diretto e, dunque, non la società che riceve il conferimento).

Per essere deducibile il TFM deve essere autorizzato e quantificato

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 10 luglio 2023, n. 19445, ord.

La deducibilità degli accantonamenti del trattamento di fine mandato (TFM) di competenza di ciascun esercizio è soggetta alla disciplina di cui all'art. 105 d.p.r. n. 917/1986 e a tali fini il diritto all'indennità deve risultare da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. Come dal punto di vista civilistico, il compenso pagato senza una delibera preventiva non può essere ricollegato alla volontà dell'assemblea, che, ai sensi dell'art. 2389 c.c., è l'unica a poterlo determinare, così, sotto il profilo tributario, il costo, ai fini della deducibilità, deve avere i requisiti di certezza e di determinabilità richiesti dall'art. 109 d.p.r. n. 917/1986. Ne consegue che, in assenza di un espresso atto assembleare di determinazione non soltanto del generico diritto dell'amministratore alla percezione del TFM, ma anche del suo ammontare annuo, di data certa anteriore all'inizio del rapporto, conforme allo schema legale del procedimento di formazione della volontà assembleare dei soci, l'onere sostenuto dalla società risulta deducibile nell'esercizio di erogazione dell'indennità di fine mandato (ossia per cassa).

Bond argentini: obblighi informativi stringenti per l'intermediario

Cass. Civ. – Sez. I – 6 luglio 2023, n. 19104, sent.

In tema di intermediazione finanziaria, l'obbligo di informazione attiva, posto a carico dell'intermediario ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 58 del 1998, e dell'art. 28, comma 2, reg. Consob n. 11522 del 1998, secondo la disciplina previgente al D.Lgs. n. 164 del 2006, impone all'intermediario di fornire informazioni non generiche sulla specifica operazione che l'investitore intende compiere, sicché, in caso di acquisto di obbligazioni di uno Stato straniero, deve fornire informazioni sul grado di rischio di insolvenza di tale Stato, derivante dalle condizioni dell'emittente e dalle prospettive future dello stesso, aggiornate al momento in cui è compiuta l'operazione, eventualmente facendo ricorso agli indici di valutazione delle principali agenzie di rating.

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